1. Procedimento amministrativo – Regolarizzazione rapporto di lavoro – Dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare  ex art. 1 ter L. 03.08.2009 n. 102 – Permesso di soggiorno –  Inerzia datore di lavoro convocato per la stipula del contratto di soggiorno –  Provvedimento di archiviazione della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare – Legittimità 


2. Procedimento amministrativo – Regolarizzazione rapporto di lavoro – Dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare  ex art. 1 ter L. 03.08.2009 n. 102 – Permesso di soggiorno – Provvedimento di archiviazione della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Nel caso d’inerzia datore di lavoro convocato per la stipula del contratto di soggiorno – Obbligo Amministrazione di ottemperare decisione Giudice del Lavoro – Non sussiste – Ragioni  

 
1. E’ legittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione archivia la domanda di emersione dal lavoro irregolare allorchè il datore di lavoro abbia inteso recedere dalla volontà  all’uopo inizialmente manifestata con l’invio della domanda telematica ed abbia omesso di presentarsi in Questura per la stipula del contratto di soggiorno. Non è configurabile, infatti, un obbligo di rilascio di permesso di soggiorno nei confronti di soggetti in attesa di occupazione, alla stregua della norma dell’art. 1 ter del D.L. 78/2009 tanto è vero che, al comma 7, è previsto che il perfezionamento della pratica consegue soltanto alla stipula del contratto di soggiorno, che all’evidenza è finalizzato alla prosecuzione del rapporto di lavoro irregolare oggetto di emersione. 
 
2. Non sussiste l’obbligo in capo all’Amministrazione di ottemperare alla statuizione resa dal giudice del lavoro, ex art. 700 c.p.c., in quanto attinente esclusivamente ai rapporti tra le parti private ed in quanto questo eccederebbe dall’ambito dei poteri decisori del giudice ordinario, dovendosi attribuire alla stessa pronunzia, pertanto,  mero valore di disapplicazione del provvedimento amministrativo limitatamente ai rapporti tra le parti private (nella specie il giudice del lavoro aveva affermato il diritto del ricorrente ad ottenere il completamento della procedura di regolarizzazione del suo rapporto di lavoro e conseguentemente sospeso l’efficacia del relativo provvedimento di archiviazione, provvedimento, invece, confermato dalla P.A.).
 

 
 
N. 01451/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01243/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2011, proposto da: 
Ramadan Lickollari, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269; 

contro
Prefettura di Bari e S.U.I. – Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bari rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione – SUI c/o la Prefettura di Bari, Prot. 20864/SUI, adottato il 24.05.2011 e successivamente portato a conoscenza mediante lettera raccomandata in data 31.05.2011, con cui è stato confermato al ricorrente l’archiviazione del procedimento (si allega copia del predetto provvedimento doc. n. 2);
– nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con i provvedimenti di cui innanzi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Bari e dello S.U.I. – Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Maurizio Quarta, su delega dell’avv. U. Gazidede e avv. dello Stato I. Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso in esame, con cui Lickollari Ramadan, cittadino albanese, impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento;
Considerato che:
– il ricorrente è stato assunto dal sig. Dipierro Vittorio a decorrere dal l° aprile dell’anno 2009 con mansioni di assistenza alla persona affetta da patologia;
– che il predetto Di Pierro con istanza del 21 09.2009 ha presentato dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1 ter L. 03.08.2009 n.102;
– lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bari, dopo aver acquisito il parere favorevole della Questura di Bari ha invano convocato le parti a presentarsi preso gli uffici preposti per la stipula del contratto di soggiorno, atteso che nelle date previste (l’8.02.2010, il 25.05.2010 e infine il 30.06.2010) il sig. Dipierro non si è presentato;
– con provvedimento del 6.09.2010, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari ha disposto l’archiviazione della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare;
– il ricorrente, vista la perdurante inerzia del datore di lavoro, ha proposto presso il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro un ricorso ex art. 700 c.p.c. volto alla declaratoria di illegittimità  del
comportamento serbato dal datore di lavoro;
– il Giudice del Lavoro – dott.ssa Vernia, con ordinanza del 10.03.2011 ha accolto il ricorso, dichiarando altresì la “sospensione dell’efficacia del provvedimento del 6.09.2010 dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari di archiviazione della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata da Dipierro Vittorio in data 21.09.2009 in favore di Lickollari” nonchè ” il diritto di Lickollari …. di ottenere il completamento della procedura di regolarizzazione del suo rapporto di lavoro ai sensi dell ‘art. 1 ter, L. n. 102/09 ¦”
– con nota del 6.04.2011, il ricorrente ha sollecitato lo Sportello Unico per l’Immigrazione – SUI c/o Prefettura di Bari – U.T.G., un’ulteriore convocazione diretta al rilascio del permesso di soggiorno,
– con l’impugnata nota la Prefettura di Bari ha respinto la predetta richiesta;
Rilevato che il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1. violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione (principio di effettività  della tutela giurisdizionale); violazione dell’art. 97 della Costituzione (principio di imparzialità  e buon andamento dell’azione amministrativa); eccesso di potere per violazione dell’obbligo di conformarsi all’ordinanza del G.O.; violazione dell’art. 21 septies e dell’art. 3 della L. n. 241/90; violazione dell’art. 3 Cost. per disparità  di trattamento; violazione di legge, falsa applicazione dell’art. I-ter, comma 7 del D.L. n. 78/09 convertito nella legge n. 102/2009; violazione e falsa applicazione della circolare n. 6466 emessa in data 29.10.2009 dal Ministero dell’Interno; violazione e falsa applicazione della Circolare n. 7950/2009 emessa dal Ministero dell’Interno prot. 0007950 del 7.12.2009; violazione dell’art. 22, comma 11 del D.Lgs. N. 286/98; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria;
Vista la costituzione in giudizio del Ministro dell’Interno, della Prefettura di Bari – U.T.G. Sportello Unico per l’Immigrazione, che contestano le avverse deduzioni e chiedono la reiezione del ricorso;
Considerato che nella Camera di Consiglio del 21 luglio 2011 il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il ricorso nel merito con sentenza in forma abbreviata, che i difensori presenti nulla hanno osservato in proposito e che il ricorso è stato quindi introitato per la decisione.
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è infondato.
Con provvedimenti del SUI presso la Prefettura di Bari in date 6.9.10 e 21.1.11 è stata disposta l’archiviazione della dichiarazione di emersione e, rispettivamente, negata al ricorrente la convocazione finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per attesa di occupazione.
Tali provvedimenti sono stati oggetto di impugnativa da parte del ricorrente (ricorso n. 346/11) con istanza cautelare, respinta dal Collegio giusta ordinanza T.A.R. Bari Sez. II n. 247/11.
La reiezione dell’istanza cautelare risulta supportata dalla seguente motivazione: “il Collegio, rilevato che:
– l’art. 1 ter del D.L. 78/2009 non contempla espressamente la possibilità  che l’emersione del lavoro irregolare possa essere finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione;
– infatti, dal comma 7 della norma in esame emerge che il perfezionamento della pratica consegue soltanto alla stipula del contratto di soggiorno, il quale all’evidenza non può che essere finalizzato alla prosecuzione del rapporto di lavoro irregolare oggetto di emersione; il medesimo comma 7, inoltre, contempla solo la possibilità  che venga presentata domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e non anche di permesso di soggiorno in attesa di occupazione;
– del resto, si può dubitare che la regolarizzazione di rapporti di lavoro già  esauriti o non destinati a proseguire per indisponibilità  del datore di lavoro corrisponda alla ratio della norma, atteso che non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività  lavorativa la permanenza nel territorio;
– il datore di lavoro, d’altronde, non può essere obbligato a proseguire il rapporto di lavoro, e quindi a stipulare quell’atto di natura negoziale che è il contratto di soggiorno, tanto più che nella specie viene in considerazione una tipologia di lavoro subordinato (colf e badanti) nell’ambito del quale il datore di lavoro gode di ampia discrezionalità  nel disporre il licenziamento ad nutum;
– di conseguenza, ove pure dovesse ritenersi raggiunta la prova che la domanda di regolarizzazione inviata in via telematica sia effettivamente ascrivibile al datore di lavoro, ciò non impedirebbe a costui di rifiutare la prosecuzione del rapporto e la stipula del contratto di soggiorno;
– infine, la sopra accreditata interpretazione della norma in esame è l’unica in grado di fungere da deterrente alla emersione di rapporti di lavoro fittizi;
– per le anzidette ragioni il Collegio non ritiene condivisibile il contenuto delle circolari citate da parte ricorrente, che non rispecchiano l’effettiva volontà  del legislatore;
– la ritenuta impossibilità  , di cui testè si è dato conto, di finalizzare l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare al rilascio di permesso di soggiorno in attesa di occupazione rende infine assolutamente inutile la prosecuzione del procedimento allorchè il datore di lavoro receda dalla volontà  inizialmente manifestata con l’invio della domanda telematica ed ometta di presentarsi in questura per la stipula del contratto di soggiorno”.
A seguito dell’ordinanza del Giudice del Lavoro di Bari emessa ex art. 700 c.p.c. del 10.3.11, con cui è stato ordinato al datore di lavoro di adoperarsi per la definizione del procedimento finalizzato alla regolarizzazione del rapporto, “previa sospensione dell’efficacia del provvedimento del SUI di Bari del 6.9.10 (di archiviazione dell’istanza), il ricorrente ha proposto istanza di riesame, chiedendo la convocazione finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno, istanza negativamente definita con l’impugnato provvedimento.
Rileva il Collegio che il contenzioso ex art. 700 c.p.c. attiene esclusivamente i rapporti tra le parti private, rispetto alle quali risulta del tutto estranea la Pubblica Amministrazione e che la disposta “sospensione dell’efficacia del provvedimento SUI del 6.9.10” di cui all’ordinanza del Giudice del Lavoro non può vincolare l’Amministrazione, esorbitando dall’ambito dei poteri decisori del Giudice Ordinario, dovendosi pertanto alla stessa disposizione attribuire mero valore di disapplicazione limitatamente ai rapporti tra le parti private.
Alla stregua di quanto sopra evidenziato, l’impugnato provvedimento risulta del tutto legittimo ed immune dai denunciati vizi, non ricorrendo alcun obbligo dell’Amministrazione di ottemperare ad una statuizione resa dal Giudice del Lavoro esclusivamente con riferimento ai rapporti tra le parti private.
Rileva altresì il Collegio che i restanti profili di censura si incentrano tutti a questioni già  oggetto di valutazione nell’ambito del presupposto ricorso n. 346/11, alla stregua della puntuale motivazione che ha supportato l’ordinanza di questa Sezione n. 247/11, motivazione (sopra riportata) perfettamente condivisa dal Collegio, attesa la assorbente rilevanza della dichiarazione del datore di lavoro di venir meno dell’interesse alla prosecuzione del rapporto e considerata l’inconfigurabilità  di un obbligo di rilascio di permesso di soggiorno per attesa di occupazione, alla stregua della normativa vigente (in tal senso vedasi anche ordinanza di questa Sez. n 629/11 dell’8.7.11).
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
 

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