1. Pubblico impiego – Conferimento incarico dirigente medico – Valutazione titoli – Specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n.257 in disciplina affine – Attribuzione del punteggio di cui all’art. 27, comma 7, D.P.R. 483/1997 – Conseguenze 


2. Pubblico impiego – Conferimento incarico dirigente medico – Valutazione titoli – Specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n.257 in disciplina affine – Cumulo dei punteggi previsti  all’art. 27, commi 5 e 7, D.P.R. 483/1997 – Condizioni
 

1. In sede di valutazione dei titoli finalizzata al conferimento dell’incarico di dirigente medico, alla specializzazione in disciplina medica specialistica “affine” a quella oggetto dell’incarico, conseguita ai sensi del D.L.vo 257/1991, va attribuito lo specifico punteggio di cui al comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. 483 del 1997 pari a “mezzo punto per anno di corso”, pur se tale specializzazione costituisca anche un requisito di ammissione alla procedura selettiva.


2. L’art. 27, comma 7, del D.P.R. n.483/97 contempla una valutazione dei titoli di specializzazione, conseguiti ai sensi del D. L.vo 257/91, autonoma e ulteriore rispetto a quella già  prevista dal comma 5 della stessa norma (cioè: 1 punto se attinente alla disciplina di concorso; 0,50 se affine; 0,25 se riguardante altra disciplina); quindi, tale specializzazione, se non sia fatta valere come requisito d’ammissione,  dovrà  essere valorizzata due volte: mediante l’attribuzione del punteggio previsto dal comma 5 dell’art.27 del D.P.R. 483/97 e con l’attribuzione del punteggio previsto dal comma 7 della stessa norma.
 

 
N. 01439/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2011, proposto da: 
Marcella Benigno, rappresentata e difesa dall’avv. Emilio Vito Poli, con domicilio eletto presso Emilio Vito Poli in Bari, via Dante Alighieri, 193; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita N.6; 

nei confronti di
Margherita Amodio, Stella Vatinno, Lucian Labate, Vito Troilo, Giuseppe Lograno; 

per l’annullamento
– della deliberazione n. 652 in data 11.4.2011 dell’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari di definitiva approvazione di graduatoria finalizzata al conferimento di incarichi temporanei di dirigente medico per la disciplina “medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza”, di cui ad “avviso pubblico” pubblicato nel B.U.R.P. n. 184 del 9.12.2010 e della stessa graduatoria;
– del conseguente provvedimento in data 11.4.2011, prot. n. 62061, recante sostanziale rigetto d’istanza della graduatoria suddetta;
– della presupposta deliberazione n. 463 del 16.3.2011 dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari recante approvazione di altra graduatoria, poi modificata e rettificata, nonchè anche di detta ultima graduatoria e, entro i limiti delle censure dedotte, dei seguenti altri atti presupposti:
– determinazione della commissione esaminatrice di fissazione dei criteri di valutazione dei titoli accademici e di studio, di cui al verbale in data 4.3.2011;
– della graduatoria di merito formulata dalla detta commissione esaminatrice, contenuta nel precitato verbale del 4.3.2011;
– ove occorra, della determinazione di rettifica pure adottata dalla commissione esaminatrice, e di cui al verbale del 31.3.2011, con la graduatoria di merito conseguentemente riformulata;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorchè ignoto, se ed in quanto lesivo;
nonchè per il conseguente accertamento dell’obbligo
– dell’amministrazione intimata di procedere al rinnovo della procedura;
con la condanna
– della stessa a provvedere entro prefissando termine.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. E.V. Poli e avv. Carmine Cagnazzo, su delega dell’avv. E. Trotta;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente dott.ssa Marcella Benigno riferisce con il ricorso introduttivo di essere medico chirurgo, di essere titolare di laurea specialistica in geriatrìa, avente durata legale di quattro anni, e di aver conseguito detta specializzazione ai sensi della D. L.vo 257/91 e successive modificazioni.
In quanto tale la dott.ssa Benigno ha partecipato alla selezione indetta dalla ASL Bari con l’avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 2113 dell’11 novembre 2010, finalizzata alla formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi dirigenziali temporanei in alcune discipline.
Detto avviso prevedeva, tra i requisiti di ammissione alla procedura, il possesso della laurea in medicina e chirurgìa nonchè la specializzazione “nella disciplina o in disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di acceso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale, o disciplina affine di cui al D.M. 31.01.98 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Orbene, stante che in base al D.M. 31 gennaio 1998 la laurea specialistica in geriatrìa è considerata affine a quella in “Medicina e chirurgìa di accettazione ed urgenza”, la dott.ssa Benigno partecipava alla selezione nella disciplina da ultimo citata, collocandosi al 67° posto in graduatoria, e riportando per i titoli di studio un punteggio pari a 1, ed un punteggio totale pari a 2, 390.
Secondo la dott.ssa Benigno la valutazione della laurea specialistica non sarebbe stata effettuata correttamente dalla Commissione. Infatti l’art. 27, ai comma 6 e 7 del D.P:R. 483/97 statuisce che, mentre la specializzazione non è valutabile quando fatta valere come requisito di ammissione, “La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione”. Pertanto, applicando l’indicato principio alla specializzazione di cui è titolare la dott.ssa Benigno la Commissione avrebbe dovuto riconoscerle, per i titoli accademici, 2 punti ( 0,50 x 4) anzichè 1.
Sottolinea la ricorrente che la riduzione del punteggio di che trattasi si spiega con una risoluzione adottata nel corso della riunione del 4 marzo 2011 dalla Commissione esaminatrice, la quale stabiliva di valutare le specializzazioni conseguite ai sensi del D. L.vo 257/91 applicando i medesimi criteri stabiliti, dall’art. 27 comma 5 D.P.R. 483/97 per la valorizzazione dei titoli accademici e di studio. Tale norma stabilisce che le specializzazioni (che non siano fatte valere come requisito di ammissione) devono essere valutate in punti 1 quando attinenti alla disciplina oggetto di concorso, in punti 0,50 quando attinenti una disciplina affine; ed in punti 0,25 quando attinenti un’altra disciplina. Orbene, ritenendo il menzionato art. 27 comma 5 espressione di un principio generale, secondo il quale la specializzazione in materia affine ha un valore dimezzato rispetto alla specializzazione nella disciplina oggetto di concorso, la Commissione ha stabilito di valorizzare la specializzazione in materia affine di cui è titolare la ricorrente, conseguita ai sensi del D. L.vo 257/91, in ragione della metà  del punteggio previsto dall’art. 27 comma 7 D.P.R. 483/87.
La ricorrente ha quindi impugnato la graduatoria definitiva nonchè la presupposta determinazione della Commissione esaminatrice del 4 marzo 2011, deducendone la illegittimità  per violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 5 e 7 del D.P.R. 483/97, in relazione al D. L.vo 257/91 e del D. L.vo 368/98, per violazione dell’art. 1 L. 241/90, eccesso di potere per genericità , violazione del bando, erroneità  dei presupposti e travisamento dei fatti.
La ASL Bari si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, che è stato trattenuto a decisione alla camera di consiglio del 23 giugno, sussistendone i presupposti e sentiti i difensori sul punto.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
Ed invero l’art. 27 comma 7 del D.P.R. 483/97 non fa alcuna distinzione tra le specializzazioni conseguite ai sensi del D. L.vo 257/91 ai fini della attribuzione del punteggio speciale ivi previsto, il quale va conteggiato anche se venga in considerazione la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Proprio tale ultima constatazione dimostra che il punteggio di che trattasi in realtà  non premia il fatto che il candidato abbia conseguito un titolo accademico, ma che l’abbia conseguito seguendo quel determinato cursus che rende il titolo conforme alle norme europee in materia di formazione specialistica a livello comunitario, e quindi spendibile anche al di fuori del territorio dello Stato. Da tale punto di visto non si giustifica più una modulazione del punteggio dipendente dalla materia di specializzazione, ed è proprio per tale ragione che il legislatore ha chiaramente statuito che la specializzazione conseguita ai sensi del D.L.vo 257/91 è valutata con uno “specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso”.
Di conseguenza si può affermare che l’art. 27 comma 7 del D.P.R. 483/97 contempla una ulteriore ed autonoma valorizzazione dei titoli di specializzazione. Pertanto ove un candidato alleghi di essere titolare di specializzazione conseguita ai sensi del D. L.vo 257/91 ed ulteriore rispetto a quella fatta valere come requisito di ammissione al concorso, tale specializzazione dovrà  essere valorizzata due volte, mediante l’attribuzione del punteggio previsto dal comma 5 e mediante l’attribuzione del punteggio previsto dal comma 7. Nel caso della ricorrente, invece, trattandosi della specializzazione fatta valere come requisito di ammissione, la specializzazione dovrà  essere valutata soltanto ai sensi del comma 7 mediante l’attribuzione del punteggio fisso di 0,50 per ogni anno di corso, per un totale di 2 punti.
Per i motivi sovra esposti il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, nei limiti dell’interesse della ricorrente, la deliberazione n. 463 del 16.3.2011 e la deliberazione n. 652 in data 11.4.2011 della ASL Bari, nonchè la determinazione della commissione esaminatrice di fissazione dei criteri di valutazione dei titoli accademici e di studio, di cui al verbale in data 4.3.2011 e la cosneguente graduatoria di merito formulata dalla detta commissione esaminatrice, contenuta nel precitato verbale del 4.3.2011.
Condanna la ASL Bari al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, spese che si liquidano in E. 2.000,00, oltre IVA e CAP come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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