1. Edilizia  e urbanistica –  Piano di lottizzazione – Interesse al ricorso in capo al proprietario confinante – Sussiste
2. Edilizia e urbanistica – N.T.A. del P.R.G. – Impugnazione contestuale all’atto applicativo –  Eccezione di tardività  – Infondatezza
3. Edilizia e urbanistica – Elaborati grafici del P.R.G. –  Efficacia vincolante – Sussiste
4.  Edilizia e urbanistica –  Parte normativa del P.R.G. – Difformità  rispetto alla tavole grafiche – Possibilità  di modifica in sede di correzione dell’errore materiale – Non sussiste
5. Edilizia e urbanistica – Convenzione di lottizzazione – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sussiste
6. Edilizia e urbanistica   – Convenzione di lottizzazione – Annullamento del piano di lottizzazione – Inefficacia della convenzione –  Ragioni 

1. La vicinitas  può senz’altro costituire indice presuntivo dell’interesse ad impugnare atti amministrativi, quali il piano di lottizzazione e relativi permessi di costruire, riguardanti proprietà  confinanti.
2. E’ infondata l’eccezione di tardività  dell’impugnazione proposta contro le previsioni delle N.T.A. del P.R.G. contestualmente alla quella (tempestiva) dell’atto applicativo, cioè del piano di lottizzazione, trattandosi di previsioni a carattere normativo e programmatico e, in quanto tali, non immediatamente lesive di posizioni giuridiche dei singoli.
3. Le previsioni degli elaborati grafici del P.R.G. hanno effetto vincolante anche se le stesse non trovano riscontro nella normativa di Piano.
4. La modifica dello strumento urbanistico in sede di emendamento  dell’errore materiale può essere disposta solo ove tale attività  non comporti un’attività  interpretativa della volontà  dell’Amministrazione, sicchè la difformità  tra la parte normativa del P.R.G. e le relative tavole grafiche non può trovare rimedio attraverso la procedura di correzione degli errori materiali.
5. In materia di convenzioni di lottizzazione, venendo in considerazione la materia dell’uso del territorio, sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 34 d.l.vo 80/98.
6. Posto che la domanda di annullamento  formulata dal ricorrente nei confronti della convenzione di lottizzazione, nei confronti della quale non sono stati allegati vizi specifici diversi da quelli discendenti dal procedimento di approvazione del Piano di Lottizzazione, può essere interpretata in senso ampio, come domanda tendente alla declaratoria di inefficacia della convenzione conseguente alla ritenuta illegittimità  del Piano di Lottizzazione ad esso presupposto, tale domanda, nella specie, va accolta, determinando l’annullamento del Piano di Lottizzazione il venir meno del presupposto fondamentale che ha indotto le parti alla stipula dell’atto, non diversamente dalla situazione che si determina allorquando venga annullata la aggiudicazione definitiva di un contratto d’appalto, il quale annullamento determina la caducazione, e perciò la inidoneità  a produrre effetti, del contratto d’appalto stipulato sulla base della aggiudicazione annullata.


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Vedi Cons. di Stato, sez. IV, sentenza 12 febbraio 2013, n.830 – 2013 ric. 9238 – 2011


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N. 01416/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02004/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2004 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Carlo Emanuele Valperga Di Masino, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola N.166/5; 

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Cuocci Martorano, Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, via Dalmazia N.70; 

nei confronti di
Lorenzo De Raymondi, Vincenzo Settanni, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Cito, con domicilio eletto presso Scipione Bovio in Bari, via Putignani 141; Il Borgo S.r.l.; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Cosimo Settanni, Biagia Guacci, Maria Guacci, Ruggiero Fiorella, Francesco Fiorella, Giuseppe Fiorella, Severina Carmela Napoletano, Vincenzo N.11/01/1950 Settanni, rappresentati e difesi dall’avv. Michelangelo Ferrazzano, con domicilio eletto presso Francesco Bovio in Bari, via Putignani 141; 
Giuseppe De Raymondi, rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto presso Oronzo Panebianco in Bari, via Roberto Da Bari N.36; 

per l’annullamento,:
1-2) quanto al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti depositati il 4 marzo 2010:
– degli atti del procedimento di Piano di lottizzazione di un insediamento turistico-rurale in agro di Montaltino proposto dai Sigg.ri De Raymondi ing. Lorenzo e Settanni Vincenzo, ricadente nel fg. 66, in particolare: dell’atto di adozione di cui alla deliberazione consiliare n. 46 dell’1 agosto 2008, dell’atto di approvazione definitiva di cui alla deliberazione consiliare n. 32 del 4 agosto 2009, nonchè di tutti gli atti del procedimento, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi, ivi compresi quelli istruttori e quelli compiuti nell’esercizio di attività  consultiva, meglio descritti nel corpo del ricorso;
– nonchè per l’annullamento e/o la disapplicazione, nei limiti dell’interesse del ricorrente e della rilevanza ai fini del P.d.L. impugnato, degli atti del piano regolatore generale del Comune di Barletta, adottato con delib. di C.C. n. 31 del 13 marzo 2000 ed approvato con delib. di G.R. n. 564 del 17 aprile 2003.
3) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 giugno 2010:
– della convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 24 ottobre 2009, rep. n. 58502;
– del permesso di costruire n. 313/2010 del 6 aprile 2010, rilasciato al sig. Lorenzo De Raymondi e Cosimo Settanni, per la realizzazione del lotto “E” di cui al progetto di insediamento Turistico-Rurale in agro di Montaltino, approvato definitivamente con Delibera n. 32 del 4 agosto 2009 del Consiglio comunale di Barletta;
– di tutti gli atti -non conosciuti, ove esistenti- relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti il Piano di lottizzazione in questione;
– di ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo.
4) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 13 settembre 2010:
– dell’autorizzazione paesaggistica n. 2/2010 del 17 maggio 2010, rilasciata dal Dirigente del Settore Piani e Programmi Urbani del Comune di Barletta;
– del permesso di costruire n. 723/2010 del 23 luglio 2010, rilasciato alla Società  “IL BORGO S.r.l.” in persona dell’Amministratore unico sig. Savino Antonio Carpagnano, per la realizzazione del lotto “A” di cui al progetto di insediamento Turistico-Rurale in agro di Montaltino, approvato definitivamente con Delibera n. 32 del 4 agosto 2009 del Consiglio Comunale di Barletta;
– di ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo, ivi espressamente compresi, ove occorra, il parere rilasciato dalla Commissione locale per il Paesaggio del Comune di Barletta in data 27 aprile 2010, ed il Permesso di voltura parziale al P.d.C. n. 313/2010 del 5 luglio 2010;
-5) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 1° dicembre 2010:
di tutti gli atti già  impugnati con i sopra menzionati ricorsi;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Barletta e di Regione Puglia e di Lorenzo De Raymondi e di Vincenzo Settanni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. F. E. Lorusso, D. Cuocci Martorano, F. Cito, anche su delega dell’avv. M. Ferrazzano e avv. T. Paparo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. Con ricorso passato alla notifica il 12 novembre 2009, depositato il successivo 7 dicembre, il ricorrente Valperga Carlo Emanuele, premettendo di essere proprietario in Comune di Barletta di una azienda agricola dedicata alla coltivazione di una vasta superficie per la produzione di prodotti tipici locali, impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, a mezzo dei quali il Comune di Barletta ha di fatto autorizzato la realizzazione, in piena campagna ed a margine del borgo antico di Montaltino, la realizzazione di una lottizzazione che occupa una superficie di oltre 400.000 mq., e che prevede di allocare oltre 180 abitazioni e relativi servizi.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
I) erronea e falsa applicazione dello strumento urbanistico generale, mancata applicazione di principi e disposizioni vigenti in materia di formazione ed applicazione degli strumenti urbanistici, in particolari dei principi che riguardano le zone agricole, violazione della L. 1150/42 e della L.R. 56/80, violazione dei principi legali in materia di formazione, pubblicità  ed efficacia degli strumenti urbanistici generali, violazione de mancata applicazione degli artt. 2 e 7 del D.M. 1968/1444, sviamento della causa tipica, difetto ed insufficienza dell’istruttoria perplessità , difetto ed insufficienza della motivazione.
Il piano di lottizzazione oggetto di impugnativa si situa in zona agricola e si fonda da una parte sull’art. 2.08 delle N.T.A. al vigente P.R.G., che secondo il Comune consentirebbe di collocare sempre in zona agricola strutture turistico-ricettive, e sull’art. 24 delle N.T.A. del previgente P.R.G., richiamata anche dalla variante generale approvata nel 2003, norma questa che consente la realizzazione in zona agricola di “centri agricoli”, ove l’indice di fabbricabilità  è di 0,12 mc/mq. In realtà  il suddetto articolo 24 delle N.T.A. al previgente P.R.G. non è mai stato trasfuso e recepito nella variante generale del 2003. Inoltre l’intervento oggetto del P.d.L. impugnato, contempla la realizzazione di 184 alloggi in 46 edifici, con un carico insediativo teorico di 448 abitanti, oltre ad una piazza, un centro di ristoro, un parcheggio di oltre 1.200 mq. ed una superficie di 7.745 mq. a verde e sport: esso va quindi a costituire una zona di espansione residenziale che mal si concilia con la destinazione agricola della zona e che neppure può considerarsi alla stregua di una struttura turistico-ricettiva. La realizzazione di simili strutture non può che ritenersi in contrasto con il D.M. 1444/68 – adottato in esecuzione dell’art. 41 quinquies L. 1150/42 e richiamato espressamente dall’art. 51 L.R. 56/80 – e con il principio della zonizzazione sotteso a tale D.M.. La variante generale del 2003 è illegittima in quanto a seguito delle osservazioni sono state apportate delle modifiche sostanziali in ragione delle quali avrebbe dovuto essere pubblicata nuovamente prima della definitiva approvazione, ciò che non è avvenuto. La struttura oggetto del P.d.L. impugnato non rientra in alcuna delle tipologìe di struttura turistica-ricettiva previste dalla L. 217/83 e L.R. 11/01, le quali sono caratterizzate da unitarietà  gestionale. I “centri agricoli” cui si riferisce l’art. 24 delle N.T.A. al previgente P.R.G., non possono comunque essere strutture residenziali o turistiche, ma semmai centri deputati al miglior esercizio della attività  agricola. In ogni caso detta norma, avendo aumentato in maniera consistente la suscettività  edificatoria di una significativa superficie ed essendo perciò idonea ad incidere sul dimensionamento complessivo del P.R.G., richiedeva che questo fosse nuovamente pubblicato ai fini della presentazione di eventuali osservazioni. Infine l’art. 24 più volte citato, ove ritenuto vigente ed interpretato nel senso ritenuto dal Comune, non potrebbe che essere illegittimo.
In subordine:
II) violazione delle vigenti disposizioni di legge statale e regionale inerenti la formazione e redazione degli strumenti urbanistici esecutivi, in particolare della L. 1154/42, della L.R. 56/80, eccesso di potere per evidente difetto di istruttoria, sviamento, travisamento dei fatti, erroneità  dei presupposti in fatto e in diritto, perplessità  manifesta: imprecisione della rappresentazione dello stato di fatto esistente; inadeguatezza della verifica catastale ed incertezza sul regime giuridico delle proprietà  interessate, in particolare per quanto riguarda le strade, le urbanizzazioni primarie ed i parcheggi, le urbanizzazioni secondarie;
III) violazione e mancata applicazione di legge sotto più profili, in riferimento alla vigente disciplina nazionale e regionale in tema di tutela dell’ambiente e del paesaggio nei molteplici aspetti evidenziati, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, perplessità , sviamento, erroneità  e carenza assoluta di presupposti in fatto e diritto: il P.d.L. impugnato non è stato sottoposto a VAS, così come richiede l’art. 6 del D. L.vo 152/06; inoltre, considerato che la lottizzazione è attraversata da un elettrodotto e da un gasdotto, il P.d.L. non pare aver adeguatamente considerato la normativa di settore che contempla le distanze minime da mantenere tra fabbricati ed impianti di tal sorta. Dal punto di vista paesaggistico il P.R.G. tutela l’abitato di Montaltino solo attraverso la creazione di una fascia di rispetto, senza considerare la visuale prospettica, pur indicata come criterio dall’art. 3.07 delle N.T.A. del PUTT/p: in tal modo non si è considerato che con il P.D.L: si va a creare una sorta di cortina che impedisce il godimento della visuale sull’abitato di Montaltino; infine il P.d.L: impugnato comporta la distruzione di una vasta area dedicata ad ultiveto, il quale è considerato come un bene dal PUTT/p: i pareri favorevoli rilasciati sul punto si basano su una distorta rappresentazione della realtà  di fatto.
Si costituivano in giudizio, per resistere al ricorso: i sigg. De Raymondi Lorenzo e Settanni Vincenzo, con memoria depositata l’11 gennaio 2010; il Comune di Barletta, con memoria depositata il 19 febbraio 2010; e la Regione Puglia, con memoria depositata il 22 febbraio 2010. Tutti hanno eccepito, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire del ricorrente. Il Comune di Barletta ed i controinteressati hanno altresì eccepito la irricevibilità  della impugnativa nella misura in cui è stata rivolta anche a norme del P.R.G. e la conseguente inammissibilità  del gravame spiegato verso gli atti applicativi.
Il ricorso veniva chiamato alla udienza pubblica del 4 marzo 2010, allorchè veniva rinviato alla udienza pubblica del 17 giugno 2010 in ragione del deposito, in pari data, di un ricorso per motivi aggiunti.
2. Con tale ricorso il ricorrente articolava, alla luce delle avverse produzioni documentali, ulteriori doglianze e precisamente violazione e mancata applicazione di legge sotto più profili, in riferimento alla vigente disciplina nazionale e regionale in tema di tutela dell’ambiente e del paesaggio nei molteplici aspetti evidenziati, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, perplessità , sviamento, erroneità  e carenza assoluta di presupposti in fatto e diritto: secondo i sigg. De Raymondi e Settanni il P.d.L. impugnato non ha ad oggetto una zona tipizzata dal vigente P.R.G. come zona agricola, bensì una zona di estensione residenziale C, che ben si adatta alla realizzazione del complesso di che trattasi, che appunto intende essere una nuova zona residenziale, e non una struttura turistica; in realtà  la lottizzazione interessa un’area graficamente individuata dagli elaborati del P.R.G. come zona agricola E, e pertanto, ove si dovesse accedere alla tesi di controparte si verrebbe ad avere una doppia tipizzazione sulla stessa zona, non consentita dalla legislazione vigente.
Con memoria depositata il 23 aprile 2010 tutti i controinteressati in epigrafe indicati spiegavano intervento ad opponendum, sostenendo le ragioni dei resistenti De Raymondi e Settanni.
Resistevano al ricorso per motivi aggiunti tutte le altre parti.
3. Con ricorso per motivi aggiunti passato alla notifica il 7 giugno 2010, depositato il successivo 9 giugno, il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, la convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 24 ottobre 2009, rep. n. 58502, il permesso di costruire n. 313/2010 del 6 aprile 2010, tutti gli atti relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria interenti il P.d.L. impugnato ed ogni altro atto presupposto o consequenziale.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto:
I) violazione delle norme del PUTT/p, con particolare riferimento agli artt. 2.01 e 5.01, violazione dell’art. 146 D. L.vo 42/04, eccesso di potere per macroscopico difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, evidente erroneità  dei presupposti in fatto e diritto: il permesso di costruire n. 313/2010 riguarda una parte della lottizzazione classificata dal PUTT7P come ambito distinguibile di tipo C, e pertanto richiedeva il preventivo rilascio della autorizzazione paesaggistica, che invece non è stato richiesto nè rilasciato
II) illegittimità  derivata dalla illegittimità  degli atti presupposti, impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio nonchè con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Le parti resistenti si sono difese deducendo l’avvenuto rilascio, da parte del Comune, della autorizzazione paesaggistica n. 2/2010 del 17 maggio 2010.
Detto ricorso per motivi aggiunti veniva chiamato alla camera di consiglio del 17 giugno 2010, che veniva rinviata al 23 settembre 2010 onde consentire al ricorrente di impugnare anche questo ultimo provvedimento.
4. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti passato alla notifica il 10 settembre 2010, depositato il 13 successivo, il sig. Valperga ha impugnato, chiedendone la sospensione, l’autorizzazione paesaggistica n. 2/2010 del 17 maggio 2010, rilasciata dal Dirigente del Settore Piani e Programmi Urbani del Comune di Barletta; ha inoltre impugnato il permesso di costruire n. 723/2010 del 23 luglio 2010, rilasciato alla Società  “IL BORGO S.r.l.” per la realizzazione del lotto “A” di cui al progetto di insediamento Turistico-Rurale in agro di Montaltino, e ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo, ivi espressamente compresi, il parere rilasciato dalla Commissione locale per il Paesaggio del Comune di Barletta in data 27 aprile 2010, ed il Permesso di voltura parziale al P.d.C. n. 313/2010 del 5 luglio 2010.
A sostegno di questo ulteriore ricorso il sig. Valperga ha dedotto, con unico articolato motivo, la violazione di legge con riferimento all’art. 146 D. L.vo 42/2004, violazione delle norme del PUTT7p, con particolare riferimento agli artt. 2.01 e 5.01, eccesso di potere per macroscopico difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, evidente erroneità  dei presupposti in fatto e diritto: la autorizzazione paesaggistica 2/2010 si riferisce sia al lotto A del P.d.L., il quale ricade integralmente in ambito distinguibile di tipo “C”, sia al lotto E, il quale, a differenza di quanto si legge nel parere presupposto alla autorizzazione paesaggistica,non ricade esclusivamente in A.T.E. di tipo “E”: parte del lotto E ricade, infatti, in A.T.E. di tipo “C”. Pertanto la autorizzazione paesaggistica 2/2010 si fonda su un falso presupposto; da ciò consegue la illegittimità  del permesso di costruire n. 313/2010, il quale, pur avendo ad oggetto un’area in parte classificata in A.T.E. di tipo “C”, è stato rilasciato il 6 aprile 2010, prima della autorizzazione paesaggistica; consegue poi l’illegittimità  derivata della voltura parziale del permesso n. 313/2010, a favore della società  “Il Borgo s.r.l.”; è illegittimo in via derivata anche il permesso di costruire n. 723/2010, a mezzo del quale la società  “Il Borgo s.r.l.” è stata autorizzata ad effettuare i lavori relativi al lotto A.
Alla camera di consiglio del 23 settembre 2010 il ricorso veniva nuovamente differito per consentire la trattazione della cautelare unitamente al merito nonchè la proposizione di motivi aggiunti.
5. Con ricorso passato alla notifica il 15 novembre 2010, depositato il 1° dicembre 2010, il ricorrente ha articolato nuove doglianze a sostegno dei precedenti ricorsi, alla luce di fatti nuovi occorsi nel corso del giudizio.
In particolare con il ricorso in esame il sig. Valperga, riferiva che con atto di compravendita del 23 giugno 2010 la società  “Il Borgo s.r.l.”, il cui rappresentante legale risulta essere il sig. Savino Carpagnano, aveva acquistato dal sig. De Raymondi alcuni appezzamenti inclusi nel Piano di Lottizzazione impugnato., precisamente le particelle censite al Foglio 66 mapp. 225, 186, 201, 215 e 33. Il ricorrente riferiva altresì che nell’atto di compravendita si precisava che oggetto della stessa era tutto il suolo compreso nel Piano di Lottizzazione ad eccezione dei terreni “non destinati all’edificabilità “, meglio descritti nella convenzione di lottizzazione, i quali, pur asserviti quanto alla volumetria da essi esprimibile, rimanevano in proprietà  al De Raymondi per essere utilizzati a scopi agricoli, così come stabilito nella convenzione di lottizzazione.
Tanto premesso e considerato che tali circostanze dimostravano che il Piano di Lottizzazione era finalizzato alla realizzazione di un insediamento residenziale, il ricorrente ha articolato, con il ricorso 1° dicembre 2010, le seguenti doglianze:
I) violazione e mancata applicazione dei principi e delle disposizioni vigenti in materia di formazione e redazione degli strumenti urbanistici, in particolare con riguardo alla zona agricola, violazione dei principi generali di efficacia, economicità  e buon andamento dell’azione amministrativa, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, macroscopico travisamento dei presupposti in fatto e diritto, assoluta insufficienza della istruttoria, perplessità  manifesta, carenza e comunque erroneità  della motivazione, ingiustizia manifesta: è infatti evidente che l’attività  agricola e quella edificatoria vengono sdoppiate in capo a due soggetti differenti, e pertanto non può più sussistere alcun reale collegamento tra l’attività  edificatoria oggetto del P.d.L. e la vocazione rurale del sito;
II) violazione dei principi generali di buon andamento, trasparenza e imparzialità  della azione amministrativa ex art. 97 Cost., violazione delle norme in tema di obbligo di astensione degli amministratori locali, con particolare riferimento all’art. 78 del D. L.vo 267/00, eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia: il legale rappresentante della società  “Il Borgo s.r.l.”, sig. Carpagnano Savino, è fratello del consigliere comunale Carpagnano Antonio, che ha partecipato ed espresso voto favorevole alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 4 agosto 2009, a mezzo della quale il Piano di Lottizzazione è stato approvato definitivamente: tale circostanza getta un’ombra sulla regolarità  della intera operazione, tenuto conto del fatto che la società  “Il Borgo s.r.l.” si è costituita con rogito 11 maggio 2009 per il perseguimento di un fine sociale che nulla ha a che vedere con l’esercizio di attività  agricole; risulta inoltre che detta società  non ha posto in essere alcuna attività  dal momento in cui è stata costituita, il che conferma che essa è stata costituita appositamente per dar corso alla operazione di che trattasi.
Il ricorso è stato chiamato alla udienza pubblica del 16 marzo 2011 e 19 maggio 2011, quando è stato introitato a decisione.
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DIRITTO
1. Vanno preliminarmente affrontate le questioni preliminari di rito sollevate dalle parti resistenti.
E’ infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del ricorrente in relazione al difetto di interesse alla impugnativa degli atti in epigrafe indicati.
Così come emerge inequivocabilmente dagli documenti allegati dal ricorrente al ricorso del 1° dicembre 2010, nonchè dal documento n. 22 prodotto dai resistenti De Raymondi e Settanni in data 12 febbraio 2010 e dalla stessa convenzione di stipulata tra i resistenti ed il Comune di Barletta in data 24 ottobre 2009, la proprietà  del sig. Valperga confina con alcuni dei fondi inclusi nel Piano di Lottizzazione impugnato, tanto da indurre il rappresentante legale della società  “Il Borgo s.r.l.” a chiedere, proprio in qualità  di proprietario confinante, l’accesso agli atti di una pratica edilizia intestata allo stesso ricorrente.
Tanto basterebbe a radicare l’interesse del sig. Valperga ad agire nel presente giudizio, stante che la vicinitas può senz’altro costituire, in base a consolidata Giurisprudenza del Supremo Collegio (si veda tra le più recenti Consiglio di Stato sez. IV, 16 marzo 2011 n. 1645), indice presuntivo dell’interesse ad impugnare atti amministrativi riguardanti proprietà  confinanti.
Oltre a ciò non può sottacersi che il ricorrente Valperga il quale abita proprio a confine con l’area oggetto del Piano di Lottizzazione, ed agisce in qualità  di titolare di una vasta azienda agricola (circostanza questa che alcuna delle controparti ha contestato), vanta un legittimo interesse: al mantenimento della tranquillità  della zona, che indubbiamente sarebbe alterata dal traffico veicolare indotto da 46 palazzine residenziali per 184 unità  immobiliari nonchè dall’evidente disturbo che arreca all’ambiente circostante un cantiere deputato alla realizzazione di un insediamento di vaste proporzioni, qual è quello in questione; al rispetto della vocazione agricola della zona, in relazione alla eventualità  di aumentare la superficie aziendale mediante l’acquisizione di altri terreni; ed infine ad intraprendere, a sua volta, le attività  turistico-ricettive consentite dalla normativa urbanistica vigente, rispetto alle quali l’insediamento oggetto di causa può costituire un fattore concorrenziale.
Non potendosi seriamente contestare l’interesse del ricorrente alla impugnativa degli atti in epigrafe indicati, non si vede sulla base di quale assunto si dovrebbe disconoscere la di lui legittimazione ad agire.
L’eccezione va conseguentemente respinta.
1.2. Parimenti va respinta l’eccezione di irricevibilità  per tardività  del gravame nella misura in cui esso ha ad oggetto norme della variante al P.R.G. approvata nel corso dell’anno 2003.
Il ricorrente ha impugnato, in particolare, l’art. 24 delle N.T.A. del previgente P.R.G. nella misura in cui detta norma si debba intendere tuttora vigente, nonchè l’art. 2.08 delle N.T.A. al vigente P.R.G.: entrambe le disposizioni nella misura in cui debbano essere interpretate nel senso che legittimano l’approvazione di un Piano di Lottizzazione tale quello impugnato.
Come affermato da consolidata Giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex plurimis: C.d.S. sez. IV 12 luglio 2002 n. 3929), le Norme Tecniche di Attuazione di uno strumento urbanistico “sono atti a contenuto generale, recanti prescrizioni a carattere normativo e programmatico, destinate a regolare la futura attività  edilizia e, in quanto tali, non sono di per sè immediatamente lesive di posizioni giuridiche soggettive di singoli, per cui la loro impugnazione può avvenire soltanto unitamente all’impugnazione del provvedimento che ne costituisca la concreta applicazione e il termine per la proposizione del relativo ricorso decorre non dalla data di pubblicazione della norma di piano, bensì dalla piena conoscenza del provvedimento esecutivo”.
In applicazione del dianzi ricordato principio l’eccezione di tardività  rivolta avverso le N.T.A. del vigente P.R.G. è da disattendere stante che l’impugnazione di dette norme è avvenuta contestualmente alla tempestiva impugnazione dell’atto applicativo, rappresentato dal Piano di Lottizzazione.
Non è inutile sottolineare che, ad ogni buon conto, alcuna immediata lesività  è dato ravvisare nelle N.T.A impugnate, dal momento che tali norme, come infra meglio si vedrà , non creano una destinazione di zona a sè stante, non impongono assolutamente di utilizzare i fondi agricoli nel senso di realizzare dei “centri agricoli” e tanto meno impongono di realizzare insediamenti quali quello evidenziato: la realizzazione di “centri agricoli” o di strutture turistico-ricettive complementari alle attività  agricole resta, infatti, solo una delle molteplici possibilità  offerte dalle N.T.A. che disciplinano l’utilizzazione dei suoli agricoli. E’ dunque evidente che la lesività  di dette norme si è resa palese solo nel momento in cui esse sono state in concreto richiamate per fondare la legittimità  del Piano impugnato, comunque lo si voglia definire.
1.3. Sono pertanto da respingere le eccezioni di irricevibilità  del ricorso laddove rivolto alle N.T.A. del vigente P.R.G., e di inammissibilità  della impugnativa degli atti successivi che su tali norme si fondano.
2.Ciò premesso, prima di passare all’esame del merito del ricorso è opportuno riassumere brevemente i fatti di causa.
2.1. Su proposta dei sig. Lorenzo De Raymondi e Vincenzo Settanni il Comune di Barletta ha adottato e poi approvato definitivamente un “Piano di Lottizzazione di un insediamento turistico-rurale” che contempla la realizzazione di 46 palazzine destinate, ciascuna di esse, ad ospitare 4 unità  immobiliari, oltre ad un edificio con un punto di ristoro. Trattasi quindi della realizzazione di 44.850 mc. di volumi residenziali, pari ad un carico teorico di 448 abitanti, oltre ad ulteriori 5.200 mc. circa relativi al punto di ristoro
Il Piano di Lottizzazione è collocato in agro di Barletta, a ridosso della frazione di Montaltino, in piena campagna, nell’ambito di un territorio deputato (almeno sino al rilascio dei permessi di costruire) alla coltura dell’ulivo: la vocazione agricola del sito è chiaramente percepibile dalle fotografìe aeree allegate alla perizia tecnica di parte dell’arch. Dioguardi, le quali mettono altresì in evidenza come l’insediamento, oltre che essere assolutamente distante dal capoluogo e da altri centri cittadini, sviluppa una superficie enormemente superiore (forse il decuplo) rispetto a quella dello stesso abitato di Montaltino. La relazione tecnico-scientifica della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per la Puglia-Bari, del 30 ottobre 1999, riferisce della esistenza di una dimora a castello di una chiesa, di una stazione di posta per il cambio di cavalli, che risalgono al XVI e XVII secolo. Al XIXI secolo risale invece la costruzione di due ulteriori corpi di fabbrica aggiunti alla casa padronale, di una ulteriore chiesetta e di una fila di ambienti che si sviluppano allineati in senso parallelo alla dimora padronale, nominati un tempo “cafonerie”, tutti costituiti da un solo piano fuori terra, “adattati oggi per lo più a squallidi alloggi unifamiliari anche in sopraelevazioni e mostrano i segni di madornali manomissioni e alterazioni dell’architettura preesistente. Caratteristica di queste abitazioni doveva essere l’autonomìa dei focolari, come si evince dalla sequenza dei camini sui quali un tempo erano collocati i mascheroni”.
La relazione tecnica dà  conto del fatto che il borgo, quasi abbandonato dalla popolazione durante il boom economico degli anni ’50, è in fase di ripopolazione a causa della nuova tendenza diffusa a cercare nelle campagne un luogo di svago alternativo alla città , fenomeno che ha indotto la realizzazione di nuove costruzioni, anche abusive. Per tale ragione, e considerata l’importanza storico-culturale di tali edifici, con D.M. 29.9.97 sono stati sottoposti a tutela i singoli organismi architettonici, e quindi, con D.M. 30.10.99, l’intero abitato di Montaltino, tutelato anche mediante l’individuazione di una fascia di rispetto . Il borgo, peraltro, risulta tutelato anche a livello di PUTT/p.
E’ comunque evidente, da quanto sopra detto, che il Borgo di Montaltino è nato intorno ad una villa padronale, sorta in piena campagna e distante dai centri abitati, ed è nato come aggregazione di fabbricati destinati a servire il proprietario e la sua famiglia sia nella di loro vita quotidiana sia nella conduzione dei fondi agricoli: da qui la necessità  di costruire ambienti destinati ad alloggiare contadini e servitù in un luogo prossimo alla sede di lavoro; una stazione di posta, evidentemente deputata a favorire la distribuzione dei prodotti della tenuta; nonchè le chiese, che dovevano sopperire ai bisogni spirituali dei padroni e del volgo. Su tale ricostruzione il Collegio ritiene importante soffermarsi in quanto evidenzia che il borgo di Montaltino costituisce una aggregazione di fabbricati che, offrendo servizi essenziali nella sede di lavoro, consentiva a padroni e lavoranti di abitare in campagna, vicino alla sede di lavoro, e che era funzionale, in ultima analisi, alle esigenze della produzione agricola. Trattasi pertanto di una ricostruzione che fornisce importanti elementi per comprendere la ratio dell’art. 24 della N.T.A. al previgente P.R.G., e quindi per darne una applicazione corretta.
2.2. Secondo quanto risulta dalla convenzione di lottizzazione stipulata 24 ottobre 2009 tra il Comune ed i vari proprietari dei fondi compresi nel Piano di Lottizzazione (doc. 1 prodotto dai resistenti De Raymondi e Settanni in data 8 aprile 2010) , avente ad oggetto la cessione gratuita al Comune delle aree da destinare a standards, risulta che l’intero Piano si sviluppa su una superficie complessiva di 424.411 mq., dei quali mq. 144.894 destinati alla realizzazione di “edilizia residenziale”, mq. 4.859 alla realizzazione di una piazza e di un centro commerciale privato, mq. 36.670 a strada, piazza, parcheggio e verde pubblico, e mq. 221.890 a “verde agricolo privato”.
Tale ripartizione della superficie risulta più chiara esaminando le planimetrìe allegate alla perizia Dioguardi, confrontate con la planimetrìa sub doc. 22 depositato dai resistenti il 12 febbraio 2010. Tale confronto evidenzia che rispetto all’intera superficie inclusa nel Piano di Lottizzazione solo la parte immediatamente addossata all’abitato di Montaltino è destinata ad essere occupata dai 46 nuclei abitativi e dalle rispettive aree pertinenziali: tutta la restante parte è invece destinata ad ospitare da una parte le aree a standards e dall’altra la zona agricola, sulla quale non è previsto alcun tipo di intervento.
Alla luce di tale considerazione si comprende meglio il contenuto dell’atto di compravendita stipulato il 23 giugno 2010 tra De Raymondi Lorenzo e Carpagnano Antonio Savino. Ivi si conviene che De Raymondi Lorenzo cede a Carpagnano Antonio Savino, nella sua qualità  di legale rappresentante della società  “Il borgo s.r.l.” la proprietà  del suolo dell’estensione di 96.478 mq., costituente corpo unico, censito catastalmente al Foglio 66, mapp. 225, 186, 201, 215 e 33: nel rogito si specifica (a pag. 4) che “oggetto di questa compravendita è tutto il suolo di proprietà  del venditore compreso nell’area edificabile del succitato piano di lottizzazione, fermo restando che gli altri terreni di proprietà  del venditore non destinati all’edificabilità , descritti nella succitata convenzione rimangono di sua proprietà , ma asserviti volumetricamente come in tale convenzione stabilito e dovranno mantenere la destinazione prevista dal piano di lottizzazione. Pertanto,considerato che oggetto di compravendita è solo il suolo per intero di proprietà  del venditore compreso nella parte edificabile del piano di lottizzazione, la descrizione di esso sopra fatta, qualora fosse incompleta od imprecisa, a semplice richiesta di una delle parti va rettificata senza corrispettivo alcuno in quanto nello stabilire il prezzo di questa compravendita le parti hanno avuto come riferimento, a prescindere dalla sua estensione, l’intero suolo edificabile di proprietà  del venditore, compreso nel piano di lottizzazione, esclusi i terreni di proprietà  del venditore considerati nella succitata convenzione al solo fine di asservirne la volumetria ai lotti edificabili e rimasti con destinazione agricola.”.
In effetti il confronto tra il succitato atto di compravendita del 23 giugno 2010 e la convenzione del 24 ottobre 2010 consente di affermare che il De Raymondi Lorenzo, tra le aree di sua proprietà  incluse nel Piano di Lottizzazione, non ha ceduto al Carpagnano i mapp. 226 e 227, trasferiti invece al Comune a mezzo della convenzione, nonchè i mapp. 186, di mq. 61.941 ed il mapp. 214, di mq. 113.505, che ha trattenuto in proprietà  per continuare ad utilizzarli a scopo agricolo, pur asservendo la volumetria da essi espressa per consentire l’edificazione progettata con il Piano di Lottizzazione impugnato.
2.3. L’esame della tavola di P.d.L. relativa alla individuazione dei comparti consente di affermare che i terreni ceduti dal De Raymondi Lorenzo alla società  “Il borgo s.r.l.” sono già  di per sè sufficienti a dar corso alla realizzazione dei comparti A, B, D ed E della superficie “residenziale”, cioè a 35 edifici su 46 in progetto. Resta esclusa la superficie dei comparti C ed F, appartenente ad altri proprietari, i quali non risulta, allo stato, che abbiano a loro volta effettuato analoga cessione alla società  “Il borgo s.r.l.” o ad altra società . Tanto dimostra, comunque, che più di due terzi della superficie residenziale risulterà  completamente sganciata, già  a livello di proprietà , dall’esercizio di attività  agricole.
Tale circostanza, comunque, è implicita nella struttura dell’insediamento, che, a parte un centro commerciale, contempla solo la realizzazione di villette con destinazione abitativa. Segnatamente, il Piano non prevede la realizzazione di edifici funzionali all’esercizio di attività  agricola (ad esempio, un deposito per macchine agricole o per prodotti di disinfestazione o concimazione, un frantoio, un laboratorio per il confezionamento dell’olio, etc. etc.), non prevede che le unità  immobiliari siano destinate solo a imprenditori agricoli o coltivatori diretti o a lavoratori subordinati dipendenti di imprese agricole; non prevede che le residenze siano poste a servizio del comprensorio di terreni che costituisce la superficie del Piano; infine non prevede la realizzazione di ulteriori servizi essenziali per la vita di una comunità  moderna, quali edifici destinati ad ospitare almeno una sezione distaccata di scuole primarie o di uffici municipali, un asilo, un ufficio postale, una banca.
Il Piano non prevede, infine, che i 46 edifici siano destinati ad essere concessi in locazione transitoria a turisti di passaggio, nè è previsto che una tale attività , ancorchè posta in essere, sia complementare ad una o a più delle attività  agricole facenti capo ai proprietari che hanno sottoscritto il Piano e la relativa convenzione 24 ottobre 2010
2.3.1. Per amor di verità  va dato atto che nella proposta di progetto è scritto (cfr. pag. 4, terzo capoverso, della perizia Ferrari) che “¦..Tutto il suolo, ad eccezione di quello coperto dall’edificio e dall’annesso patio, rimane condominiale. La piccola dimensione permette, in sede di localizzazione di salvaguardare l’oliveto e in particolare i pochi ulivi storici esistenti, estendendo con reimpianti e nuove piantumazioni l’oliveto, che dovrà  essere mantenuto produttivo dal condominio”.
Da tale precisazione dovrebbe discendere che l’insediamento, una volta ultimato, avrà  la configurazione giuridica di un super-condominio, con proprietà  comune di tutti gli spazi diversi da quelli sui quali insistono gli edifici ed i giardini interni, e proprietà  esclusiva delle varie unità  immobiliari.
Osserva il Collegio che il fatto che sia previsto il mantenimento in produttività  degli ulivi sparsi che resteranno a dimora non crea alcun legame tra l’insediamento ed una produzione agricola e ciò per la ragione che l’obbligo di mantenere gli ulivi in produttività  dovrebbe far carico al condominio di futura costituzione, cioè all’insieme dei vari proprietari che acquisteranno le unità  immobiliari, i quali di per sè non costituiranno una impresa agricola nè saranno coltivatori diretti: in quanto tali potranno limitarsi a mantenere l’uliveto vitale ai fini di soddisfare le loro personali esigenze. Di conseguenza, considerato altresì che non è prevista la realizzazione di edifici deputati all’esercizio di una azienda agricola deputata alla produzione di olio, e che comunque una coltivazione di ulivi di tipo professionale (la quale richiede quantomeno una regolare pulizia ed aratura del terreno per mantenerlo ossigenato, l’uso di antiparassitari e la messa in opera di sistemi di raccolta delle olive) pare difficilmente conciliabile con la vicinanza di abitazioni e con la ubicazione sparsa delle piante; tutto ciò considerato il Collegio ritiene che il progetto, così come formulato, non offriva alcuna seria garanzia di attuare un legame tra l’insediamento ed una produzione agricola.
Di fatto si deve constatare che neppure la successiva convenzione di lottizzazione ha fatto carico ai proprietari lottizzanti ed ai loro aventi causa di creare una impresa agricola deputata alla coltivazione degli ulivi che rimarranno a dimora al fine di trarne olio ed altri prodotti derivati dalle olive o dalle piante di olivo. La convenzione del 24 ottobre 2010, infatti, obbliga i proprietari lottizzanti solo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (spazi di sosta, rete idrica e fognaria, illuminazione pubblica e rete elettrica e telefonica), mentre non menziona alcun obbligo funzionale a garantire il rispetto della destinazione agricola della zona.
Il Piano e la convenzione di lottizzazione, in definitiva, non prevedono altro che la realizzazione di un folto numero di villette residenziali sparse in un uliveto, un centro commerciale, un’area a verde e parcheggi. Insomma, un insediamento residenziale che nulla avrà  a che vedere con la attività  agricola se non il fatto che è collocato in zona agricola.
2.4.Occorre ora esaminare la normativa urbanistica inerente i fondi compresi nel Piano di Lottizzazione.
2.4.1. Alla convenzione 24 ottobre 2009 stipulata tra il Comune di Barletta ed i proprietari dei fondi inclusi nel Piano di Lottizzazione (del quale il De Raymondi Lorenzo ed il Settanni Vincenzo sono solo i promotori), risulta allegato un ambiguo certificato di destinazione urbanistica, il quale, in luogo di attestare la destinazione urbanistica risultante dalla cartografìa del P.R.G., si limita a certificare, in relazione ai vari mappali inclusi nel Piano di Lottizzazione partitamente indicati, che “con delibera di Giunta Regionale n. 564 del 17/04/2003 è stata approvata la variante per l’adeguamento alla L.R. 56/80 del P.R.G. Si riportano in allegato le norme tecniche di attuazione relative alle zone “E”. Il certificato prosegue poi specificando che “Viene ripristinata la destinazione del borgo di Montaltino come disciplinato dall’art. 24 delle N.T.A. del P.R.G./1971 (D.G.R. 564/2003)”, nonchè indicando le particelle sottoposte a vincoli derivanti dal P.A.I. e dal PUTT/p.
Di fatto al certificato di destinazione urbanistica in esame risulta allegata copia degli artt. 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12 delle N.T.A. allegate alla variante di P.R.G approvata con D.G.R. 564/2003 nonchè copia dell’art. 24 delle N.T.A. al previgente P.R.G. del 1971. Le prime sono le norme di attuazione che si riferiscono alle zone “E”, la seconda è una norma di attuazione presente nel P.R.G. del 1971, richiamata dalla variante del 2003 ed intitolata “centri agricoli”
Sembrerebbe, dunque, che i fondi inclusi nel Piano di Lottizzazione siano classificati nella cartografìa di P.R.G. ( tavola D2 della variante adottata con delibera di C.C. n. 31/2000 ed approvata con D.G.R. n. 564/2003) come zona “E”. In effetti conferma di ciò si trova nelle premesse della D.G.R. n. 737 del 5 maggio 2009, a mezzo della quale la Regione Puglia ha determinato di rilasciare parere paesaggistico favorevole all’insediamento di che trattasi. Ivi, a pagg. 3-4, si legge che “il “programma insediativo in parola ¦prevede la realizzazione di un insediamento turistico-rurale in agro di Montaltino, in una zona tipizzata”per attività  primarie di tipo E” dal vigente P.R.G”.
Ugualmente, nella relazione istruttoria 16 luglio 2008 il Dirigente del Settore Piani e Programmi Urbani del Comune di Barletta scriveva che “L’intervento proposto riguarda un comprensorio di ettari 41,7214 che si estende prevalentemente sulla sottozona agricola “normale” (NTA 2.07, 2.08 e 2.09) della “Variante del vigente P.R.G. per la conformità  alla L.R. 56/80″ adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13 marzo 2000¦..”.
Infine la classificazione dei fondi in zona E è sottesa alle controdeduzioni che l’U.T.C. ha opposto alle osservazioni presentate dal ricorrente Valperga contro la delibera di adozione del P.D.L.. Si legge infatti nella motivazione della delibera di Consiglio Comunale 4 agosto 2009: “La destinazione turistico-residenziale (è) insediabile in tutta la zona “E” perchè prevista dall’art. 2.08 delle norme tecniche di attuazione alla variante di PRG. Questa norma, adottata nel 2000 ed approvata nel 2003, comporta un’edificazione rispettosa dei parametri prestabiliti per la zona destinata prevalentemente all’agricoltura, rif. Punto 4 dell’art. 2.07, ma con il solo volume destinabile alla residenza (0,03 mc/mq) e con un progetto che deve essere approvato dal Consiglio comunale¦¦.”
Il Collegio ritiene quindi dimostrata la circostanza per cui secondo la cartografìa della variante di P.R.G. approvata con D.G.R. 654/2003, i fondi inclusi nel Piano di Lottizzazione oggetto di causa sono tipizzati in zona E destinata ad attività  agricole.
2.4.2. Le norme di attuazione che si riferiscono alle zone E sono le seguenti:
art. 2.06, “Zone produttive: suddivisioni e norme generali”: ivi si legge che le zone�

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