1. Giustizia e processo – Impugnazione del silenzio della p.A. – Adozione di un provvedimento espIicito in riscontro all’istanza dell’interessato – Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse –
1. Il presupposto per l’impugnazione del silenzio è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia del Giudice perduri l’inerzia dell’Amministrazione, così che l’adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato come nella fattispecie in esame.
N. 01221/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00895/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2011, proposto da:
Casa di Cura Santa Maria S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita n.6;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ASL Bari in relazione alla diffida 9.02.2011, notificata in data 11.02.2011, con cui la Casa di Cura S. Maria s.p.a. ha invitato l’Azienda sanitaria a comunicare la consistenza di ulteriori risorse disponibili idonee ad implementare il fondo unico di remunerazione per le attività di ricovero e ambulatoriale per l’anno 2010, diffidando la stessa ASL a distribuire dette somme tra le strutture private aventi diritto secondo i criteri di assegnazione dei tetti di spesa;
e per la declaratoria dell’obbligo
dell’Asl Bari di adottare un provvedimento espresso in ordine alla suddetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Alberto Pepe, su delega dell’avv. G. Pellegrino e Carmine Cagnazzo, su delega dell’avv. E. Trotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto d’impugnativa è il silenzio serbato dall’ASL Bari in relazione alla diffida 9.02.2011, notificata in data 11.02.2011, con cui la Casa di Cura S. Maria s.p.a. ha chiesto all’Azienda sanitaria di conoscere la consistenza delle risorse idonee ad implementare il fondo unico di remunerazione per le attività di ricovero e ambulatoriale per l’anno 2010, diffidando la stessa ASL a distribuire dette somme tra le strutture private aventi diritto.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Al riguardo il Collegio rileva che l’intimata ASL BA, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto la nota prot. n. 85128 del 16 maggio 2011, con cui ha dato riscontro all’istanza-diffida del 4 febbraio 2011 della Casa di Cura ricorrente.
Orbene, per giurisprudenza costante il presupposto per l’impugnazione del silenzio è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia del Giudice perduri l’inerzia dell’Amministrazione, così che l’adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato come nella fattispecie in esame.
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario
|
||
|
||
IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/08/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)