N. 00654/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01375/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2011, proposto da:
Cooperativa Sociale La Rete, rappresentata e difesa dall’avv. Rosaria Gadaleta, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola, 166/5;
contro
Comune di San Severo;
nei confronti di
Cooperativa Sociale San Giovanni di Dio;
Consorzio di Cooperative Aranea;
Società Cooperativa Auxilium;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della Determinazione Dirigenziale n. 734 del 14 giugno 2011, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo al servizio di assistenza domiciliare dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”, nella parte in cui dichiara vincitrice il raggruppamento temporaneo Coop. Soc. San Giovanni di Dio – PRO.GES;
– della Determinazione Dirigenziale n. 727 del 13 giugno 2011, avente ad oggetto l’approvazione dei verbali di gara e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla R.T.I. PRO.GES – San Giovanni di Dio, nonchè l’approvazione della graduatoria delle concorrenti ammesse alla gara;
– di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, presupposto o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, a norma dell’art. 11, comma 10 ter dlgs 12 aprile 2006, n. 163, l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare comporta l’impedimento legale della stipulazione del contratto fino alla pronuncia giurisdizionale e che, pertanto, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (7 settembre 2011) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva della Cooperativa ricorrente non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile;
P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 7 settembre 2011 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 19 luglio 2011.
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Il Giudice delegato
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Francesco Cocomile
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DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 19/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)