1. Tutela beni culturali  - Annullamento autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza – Sindacato di legittimità  non già  di merito – Conseguenze  2. Tutela beni culturali  - Annullamento autorizzazione paesaggistica – Difetto di motivazione – Illegittimità ã€€   3. Tutela beni culturali – Sovrapposizione del giudizio della Soprintendenza relativo alla  compatibilità  paesaggistica rispetto a quello del Comune – Illegittimità ã€€

1. Il potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle Regioni o dagli enti da esse delegati, attribuisce alla Soprintendenza il corrispondente  potere/dovere di effettuare un mero controllo di legittimità  inerente l’intervento oggetto di autorizzazione – anche se finalizzato all’evidenziazione di una o più figure sintomatiche dell’eccesso di potere  – e non una nuova valutazione di merito  per sostituire  quella già  effettuata dall’ente titolare del relativo potere. 
 
2. Conformemente a quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.9/2001, l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica deve ritenersi correttamente disposto ogniqualvolta  l’autorizzazione stessa non contenga alcuna motivazione in ordine alla compatibilità  dell’intervento con il vincolo ambientale o non effettui neppure per relazione un rinvio ad atti istruttori espletati nel corso del procedimento. 
 
3. La dichiarata illegittimità  dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune che si fondi solo su di una pregiudiziale valutazione negativa di compatibilità  che la Soprintendenza sovrapponga a quella del Comune, e che si traduca quindi in un nuovo   giudizio discrezionale di opportunità , deve considerarsi viziata da  eccesso di potere.

 
 
 
 
N. 01432/2011 REG.PROV.COLL.
 
N. 00563/2009 REG.RIC.
 

 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
(Sezione Seconda)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2009, proposto da:
Mariella Roselli, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Pio Foglia, con domicilio eletto presso Vittorio Brattelli in Bari, corso Cairoli N.126;
 
contro
 
Ministero per i beni e le attivita’ culturali in persona del Ministro, Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, Direzione Generale per i beni architettonici ed il paesaggio – competenze paesaggistiche, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
Comune di Mattinata;
 
per l’annullamento
 
– del decreto prot.n. 8281, datato 22.10.2008 e comunicato il successivo 19.01.2009, mediante Racc.ta A.R., reso dal Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia – Bari recante l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n.1101 del 24.09.2008 a firma del Responsabile del 3° settore – Urnanistica del Comune di Mattinata rilasciata in favore della ditta Roselli Mariella, in riferimento al “progetto di ristrutturazione, previa demolizione, con ampliamento del fabbricato rurale esistente in località  Coppa del Monaco o Lucarelli – foglio 30. p.lla 861”;
 
– della nota prot.n. 305 del 13.01.2009, a firma del Responsabile del 5° settore del Comune di Mattinata, comunicata il successivo 19.01.2009, mediante Racc.ta A.R.;
 
– con riserva di motivi aggiunti per tutti gli atti presupposti, conseguenziali o connessi a quelli impugnati, anche se non ancora conosciuti;
 

 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i beni e le attivita’ culturali, della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia, della Direzione Generale per i beni architettonici ed il paesaggio -competenze paesaggistiche, nonchè della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. S.P. Foglia e avv. dello Stato P. Marrone;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

 
FATTO e DIRITTO
 
1. Con il ricorso in epigrafe indicato la ricorrente Roselli Mariella, premettendo di essere proprietaria, in Comune di Mattinata, località  Coppa del Monaco o Lucarelli, di un fondo agricolo censito in N.C.T. al foglio 30, p.lla 861, ubicato all’interno del Parco Nazionale del Gargano in zona tipizzata dal PUTT/p in A.T.E. di tipo C; premettendo inoltre che su detto fondo insiste un vecchio fabbricato in stato di obsolescenza che la ricorrente, titolare di impresa agricola, intende ristrutturare al fine di adibirlo a propria residenza; tanto premesso impugna gli atti in epigrafe indicati, a mezzo dei quali è stata annullata l’autorizzazione paesaggistica del 24 agosto 2008, n. prot. 1101, rilasciata alla ricorrente dal Comune di Mattinata ai sensi degli artt. 146 e 159 del D. L.vo 42/2004.
 
2. A sostegno del ricorso la ricorrente deduce:
 
I) violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90, dei principi di trasparenza, efficienza e conoscibilità  della azione amministrativa nonchè eccesso di potere, in relazione al fatto che non è stato comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto;
 
II) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 241/90, ed eccesso di potere, in relazione al fatto che alla ricorrente non è stata data la comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento, con conseguente mancata possibilità  di contraddire;
 
III) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90, in relazione alla inadeguatezza della motivazione, affidata ad affermazioni generiche e di stile;
 
IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 82 D.P.R. 616/77, degli artt. 146 e 159 del D. L.vo 42/04, ed eccesso di potere, in relazione al fatto che, mediante l’impugnato provvedimento, la Soprintendenza si è sostituita al Comune in valutazioni di merito, esorbitando i limiti del controllo ad essa affidato, circoscritto al sindacato di legittimità .
 
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso
 
4. Alla pubblica udienza del 23 giugno 2011 il ricorso è stato introitato a decisione.
 
5. Esso merita di essere accolto sul rilievo, di natura assorbente, che a mezzo dell’atto impugnato la Soprintendenza non ha fatto altro che sovrapporre il proprio giudizio di merito, inerente la compatibilità  delle opere che la ricorrente intende effettuare con i valori paesaggistici tutelati, a quello espresso dal Comune nella autorizzazione paesaggistica del 24 agosto 2008, annullata dalla Soprintendenza.
 
6. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, il potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle Regioni, o dagli enti da esse delegati, potere devoluto alla Amministrazione statale prima dall’art. 1 della L. 431/85, poi dall’art.151 del D. L.vo 490/99, ed infine – limitatamente al periodo transitorio – dall’art. 159 del D. L.vo 42/04, attribuisce alla Soprintendenza non la possibilità  di effettuare una nuova valutazione di merito da sostituire a quella già  effettuata dall’ente titolare del relativo potere – e cioè le Regioni – ma solo il potere/dovere di effettuare un mero controllo di legittimità , anche se finalizzato ad evidenziare una o più delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere: è stato infatti ammesso che la Soprintendenza potesse verificare i criteri seguiti dalla Amministrazione regionale in sede di verifica di compatibilità  del progetto con gli specifici valori paesistici tutelati nell’area interessata dalle opere da eseguire; che potesse evidenziare la non congruità  dell’iter logico e motivazionale seguito nel provvedimento autorizzativo regionale, ovvero la insufficienza della istruttoria; è stato invece negato che la Soprintendenza potesse effettuare un autonomo riesame di merito dell’intervento oggetto di autorizzazione.
 
Detto insegnamento è stato cristallizzato dalla pronuncia della Adunanza Plenaria n. 9/2001, che ha ribadito il principio per cui il Ministero – e per esso la Soprintendenza -, chiamato a pronunciarsi su una autorizzazione paesaggistica, può svolgere l’ampio sindacato di legittimità  consentito dall’ordinamento sugli atti amministrativi, corrispondente a quello che potrebbe esercitare il giudice amministrativo nel caso in cui fosse impugnata l’autorizzazione paesaggistica non annullata in sede amministrativa, e tuttavia con la possibilità  di sollevare d’ufficio qualsivoglia questione di legittimità : di conseguenza l’annullamento della autorizzazione paesaggistica deve ritenersi correttamente disposto quante volte l’autorizzazione stessa non contenga alcuna motivazione in ordine alla compatibilità  dell’intervento con il vincolo ambientale o non effettui neppure per relazione un rinvio ad atti istruttori espletati nel corso del procedimento ( cfr. C.d.S. sez. VI n. 3991/2006 e, negli stessi termini, C.d.S. VI n. 6420/2009).
 
7. Orbene, il provvedimento gravato nella presente sede nulla eccepisce in ordine alla legittimità  della autorizzazione annullata:
 
Va premesso che la ricorrente ha presentato domanda volta al rilascio di un permesso di costruire che contempla la demolizione del fabbricato esistente e la ricostruzione di esso leggermente ampliata, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalle N.T.A. relative alla zona interessata, che consentono la realizzazione di nuove costruzioni da adibire alla abitazione degli addetti alla agricoltura, purchè non si tratti di realizzare costruzioni del tipo villa o villino.
 
Su tale progetto il Comune, in delega, rilasciava una autorizzazione paesaggistica, che veniva annullata della Soprintendenza per i seguenti motivi:
 
“considerate le peculiari caratteristiche dell’edificio esistente e del suo intorno ambientale, connotati da una particolare valenza paesaggistica in quanto il primo espressione della tradizionale costruttiva garganica ed il secondo testimonianza tanto del tradizionale uso antropico del suolo agricolo (presenza di muretti a secco che delimitano il naturale declivio del terreno) quanto della vegetazione autoctona; considerato che le demolizioni previste del manufatto edilizio sopra descritto nonchè le radicali trasformazioni dell’assetto paesaggistico e morfologico comporterebbero l’irreversibile negativa modifica delle valenze di cui sopra; considerato che, pertanto, il provvedimento comunale sopraccitato comporterebbe la realizzazione di opere non compatibili con le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione dei valori paesaggistici riconosciuti dal D.M: 25 febbraio 1971¦”.
 
Trattasi di motivazione che non mette in luce eventuali carenze istruttorie del procedimento svolto a livello comunale, nè la illogicità  o irrazionalità  della motivazione addotta dal Comune per sorreggere il giudizio di compatibilità  paesaggistica espresso nella autorizzazione del 24 agosto 2008: il provvedimento, in effetti, si limita ad affermare che le opere in progetto “comporterebbero l’irreversibile negativa modifica delle valenze di cui sopra” senza però spiegarne la ragione. Di guisa che non è dato comprendere perchè il giudizio di compatibilità  paesaggistica espresso dal Comune dovrebbe essere ritenuto inattendibile. Infine la Soprintendenza neppure evidenzia la illegittimità  delle opere per contrasto alla disciplina urbanistica ed edilizia o ad altre prescrizioni inderogabili.
 
La Soprintendenza ha dunque espresso, con l’atto impugnato, un giudizio di merito che esula dall’ambito dei poteri che essa può esercitare ai sensi dellart. 159 D. L.vo 42/2004.
 
8. A nulla vale che nell’atto impugnato la Soprintendenza concluda affermando che “l’autorizzazione in esame attua una inammissibile deroga al vincolo stesso; ritenuto di annullare il provvedimento perchè illegittimo”. Infatti il vincolo esistente sul fondo di proprietà  della ricorrente non comporta, per quanto è dato sapere, l’impossibilità  assoluta di realizzare le opere progettate dalla ricorrente, e pertanto è inappropriato richiamare il concetto di “deroga” al vincolo. Si constata, invece, che le opere di che trattasi si pongono in contrasto con il vincolo solo all’esito del giudizio negativo di compatibilità  con i valori paesistici tutelati, che è un giudizio discrezionale di opportunità .
 
In altre parole, nel caso di specie la dichiarata illegittimità  della autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune si fonda solo sulla pregiudiziale valutazione negativa di compatibilità  che la Soprintendenza ha sovrapposto a quella del Comune, e per tale ragione non sfugge al vizio in esame.
 
9. Dalla illegittimità  del decreto con il quale la Soprintendenza ha annullato l’autorizzazione paesaggistica del 24 agosto 2008 discende l’illegittimità  della nota del Comune prot.n. 305 del 13.01.2009, con la quale il Responsabile del 5° settore del Comune di Mattinata, ha archiviato la pratica edilizia.
 
10. Il ricorso va conseguentemente accolto sul quarto motivo, ogni ulteriore censura assorbita.
 
Le spese seguono la soccombenza nei confronti delle Amministrazioni resistenti, e si liquidano come da dispositivo.
 
Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti del Comune di Mattinata, che ha archiviato la pratica quale atto meramente consequenziale all’annullamento della autorizzazione paesaggistica.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto prot.n. 8281, datato 22.10.2008 del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia – Bari nonchè la nota prot.n. 305 del 13.01.2009, a firma del Responsabile del 5° settore del Comune di Mattinata.
 
Condanna le Amministrazioni resistenti, costituite in giudizio, alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, nella misura di E. 2.000,00 (euro duemila), oltre contributo unificato, IVA e CAP come per legge.
 
Compensa le spese nei confronti del Comune di Mattinata.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
 
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
Antonio Pasca, Presidente
 
Giacinta Serlenga, Referendario
 
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 

 

 

 

 

 
L’ESTENSORE
 
 
IL PRESIDENTE
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 29/09/2011
 
IL SEGRETARIO
 
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
 

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