1. Silenzio – Accertamento obbligo conclusione del procedimento – Presupposti di ammissibilità  – Legittimazione e interesse dell’istante e decorrenza del termine conclusione procedimento

2. Ambiente – Energie rinnovabili – Valutazione di impatto ambientale – Termine di conclusione del procedimento di centocinquanta giorni dalla presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – Principio fondamentale non derogabile dalle Regioni e dagli Enti delegati


1. La titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta ed il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento senza che l’Ente intimato si sia pronunciato sull’istanza, sono i due presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 del Codice del Processo Amministrativo.

2. La p.A. che non si esprima compiutamente entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, incorre nella violazione dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, il quale costituisce principio fondamentale della materia ambientale, non derogabile da Regioni e da enti delegati.

N. 01399/2011 REG.PROV.COLL.

 
N. 00851/2011 REG.RIC.

 
<!–[if !vml]–><!–[endif]–>

 
REPUBBLICA ITALIANA

 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

 
(Sezione Prima)

 
ha pronunciato la presente

 
SENTENZA

 
sul ricorso numero di registro generale 851 del 2011, proposto dalla Orione S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Scillitani, con domicilio eletto presso l’avv. Patrizia Ciorciari in Bari, via F. Crispi n. 14; 
 
contro

 
Provincia di Foggia, Regione Puglia, Comune di Foggia; 
 
per l’accertamento

 
dell’illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza per la valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione e gestione di un impianto eolico nell’agro di Foggia di 378 MW,

 
nonchè per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo della Provincia di Foggia di concludere il procedimento, relativo all’istanza avanzata dalla ricorrente, con un provvedimento espresso,

 
nonchè per la nomina, in caso di necessità , di un commissario ad acta.

 
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
 
Visti tutti gli atti della causa;

 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il cons. Giuseppina Adamo e udita l’avv. Patrizia Ciorciari, per delega dell’avv. Marco Scillitani;

 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 
 
 
FATTO e DIRITTO 
 
1. La società  ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di valutazione d’impatto ambientale, relativa al progetto di costruzione di un impianto eolico nel comune di Foggia, denominato Orione, presentata il 23 marzo 2010.

 
Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge regionale 12 aprile 2001 n. 11, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine per l’espressione dei pareri degli enti interessati.

 
Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.

 
Alla camera di consiglio del 22 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

 
2. Il ricorso merita accoglimento.

 
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 del codice del processo amministrativo, costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.

 
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di valutazione d’impatto ambientale, avendo essa presentato specifica istanza alla Provincia al fine di realizzare il parco eolico progettato nel comune di Foggia.

 
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 
L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità  ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.

 
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’Ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza di valutazione d’impatto ambientale.

 
Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società  ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 
P.Q.M.

 
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente, per la valutazione d’impatto ambientale della realizzazione di un impianto eolico nel comune di Foggia.

 
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge.

 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.

 
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

 
Corrado Allegretta, Presidente

 
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore

 
Savio Picone, Referendario

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
L’ESTENSORE

 

 
 
IL PRESIDENTE

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 
Il 28/09/2011

 
IL SEGRETARIO

 
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–> 
 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria