1. Sussiste il difetto di giurisdizione del G.A. in relazione alla controversia
avente ad oggetto l’impugnazione da parte di un dipendente pubblico in regime
<contrattualizzato> di un atto emanato successivamente al 30 giugno 1998,
ancorchè il suddetto atto di gestione del rapporto di lavoro sia stato adottato
in autotutela ed abbia inciso su di un precedente atto amministrativo emanato
sotto la vigenza del precedente regime pubblicistico.
N. 01185/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01140/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2004, proposto da:¨Guarini Paolo Eugenio, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Veneto, con domicilio eletto presso Gaetano Veneto in Bari, via Cairoli, 97;
contro
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, già AUSL BA/5, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio De Feo, con domicilio eletto presso Antonio De Feo in Bari, corso Vittorio Emanuele, 143;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione n. 181 del 2.3.2004, notificata in data 11.3.2004, con cui è stato disposto l’annullamento della delibera della soppressa USL BA/17 n. 1017/1988 e della relativa delibera di chiarimenti n. 131/1989;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, già AUSL BA/5;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti Paolo Eugenio Guarini, su delega dell’avv. Gaetano Veneto, e Pierluigi Bortone, su delega dell’avv. Antonio De Feo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente Guarini Paolo Eugenio impugna la deliberazione n. 181/2004 adottata dall’Unità Sanitaria Locale BA/5 di annullamento in autotutela della precedente deliberazione della soppressa Unità Sanitaria Locale BA/17 n. 1017/1988 (con cui si procedeva al riconoscimento ed alla formalizzazione in favore dello stesso Guarini dell’incarico di vicedirettore amministrativo).
Rileva parte ricorrente che il gravato provvedimento di annullamento in autotutela viola le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo stato preceduto dalla doverosa comunicazione di avvio del procedimento e non recando traccia dell’attività istruttoria espletata; che inoltre non vi è alcuna menzione nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato di qualsivoglia tipo di valutazione in merito all’espletata comparazione dell’interesse pubblico perseguito dalla P.A. con il confliggente interesse privato del Guarini.
Si costituiva l’amministrazione resistente, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’infondatezza del ricorso.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della presente fattispecie.
Invero, il Guarini censura in questa sede un atto di gestione “privatizzato” del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., in quanto tale sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo per essere devoluto alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
A tal riguardo si rammenta che secondo Cass. civ., Sez. Un., 24 dicembre 2009, n. 27303 “Il d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, art. 69, comma 7, che trasferisce al g.o. le controversie in materie di pubblico impiego privatizzato, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione; ciò anche allorchè l’atto di gestione del rapporto di lavoro sia stato adottato in autotutela ed abbia inciso su precedenti atti amministrativi emessi nel regime pubblicistico previgente, non potendo tale eventualità conferire una connotazione pubblicistica e provvedimentale all’atto, tale da sottrarlo alla previsione generale della giurisdizione del g.o. (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto la competenza del giudice amministrativa, risolvendo il conflitto negativo di giurisdizione venuto a determinarsi in relazione alla domanda di risarcimento del danno derivante dall’atto di trasferimento per incompatibilità ambientale di dipendente sottoposto a procedimento penale, adottato in data 3 agosto 1994).”.
Da quanto esposto discende che pertiene alla giurisdizione del giudice ordinario la presente controversia nella quale il ricorrente (dipendente pubblico in regime “contrattualizzato”) contesta un atto (i.e. deliberazione n. 181/2004 dell’Unità Sanitaria Locale BA/5) emanato successivamente alla data del 30 giugno 1998, pur essendo stato il suddetto atto di gestione del rapporto di lavoro adottato in autotutela ed avendo inciso su un precedente atto amministrativo (i.e. deliberazione della soppressa Unità Sanitaria Locale BA/17 n. 1017/1988) emanato sotto la vigenza del precedente regime pubblicistico.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso in esame, in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, della qualità delle parti e del carattere meramente processuale della presente pronuncia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso in epigrafe indicato ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
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L’ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Pubblico impiego – Sanità – provvedimento in autotutela – nomi