1. Pubblica sicurezza – Titolo abilitativo – Patente di guida – Rinnovo – Verifica dei requisiti
2. Pubblica sicurezza – Titolo abilitativo –  Patente di guida – Requisiti – Accertamento – Discrezionalità  tecnica – Sindacabilità  – Limiti
3. Pubblica sicurezza – Titolo abilitativo – Patente di guida – Accertamento sanitario – Esame d’idoneità  – Finalità 

 
1. La patente di guida è provvedimento amministrativo ampliativo della sfera giuridica dell’interessato che abilita allo svolgimento di un’attività  definibile come pericolosa, quale la conduzione di veicoli a motore su aree aperte al pubblico transito. Ne consegue che le Amministrazioni competenti sono chiamate a verificare, in modo puntuale e stringente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge, fra i quali quelli da accertare previo esperimento di visita medica, ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e dell’incolumità  degli utenti della strada.


2. Le determinazioni assunte in occasione dell’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità  fisica richiesti dal Codice della strada al titolare della patente di guida, costituiscono tipica espressione di discrezionalità  tecnica e sono, pertanto, sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto.


3. L’accertamento sanitario e l’esame di idoneità  della patente di guida formano oggetto di procedimenti diversi, seppur connessi tra loro, posto che l’accertamento medico riguarda i requisiti soggettivi in senso proprio, cioè quelli incidenti sull’astratta capacità  naturale alla guida collegata a condizioni di salute, esame precedente e propedeutico a quello teorico pratico che attiene, invece, al diverso e successivo accertamento delle concrete capacità  al compimento di comportamenti materiali.

N. 00077/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01626/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2012, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, Via Amendola, n.166/5; 

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Bari e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale delle Stato Di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 719/nia, del 12 luglio 2012, a firma del Direttore dell’Ufficio Provinciale di Bari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Dipartimento dei Trasporti Terrestri-, notificato al -OMISSIS- il 21 settembre 2012, con cui è stata revocata la patente di guida n. BA2769308/K di categoria B duplicato il 26 settembre 1992 dalla Prefettura/Ufficio provinciale della M.C.T.C., nonchè di ogni altra patente posseduta ed è stata ordinata la consegna della patente suddetta per il tramite dello stesso agente notificatore;
– di ogni altro atto allo stesso connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compreso il -OMISSIS-alla guida espresso dalla Commissione Medica Locale di Bari e contenuto nel certificato medico dell’11 ottobre 2011, nonchè il parere degli organi sanitari periferici della Rete Ferroviaria S.p.a. espresso in data 13 aprile 2012 e comunicato al -OMISSIS- il 18 aprile 2012, con cui è stato confermato il -OMISSIS-alla guida del ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Bari e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e udito per il ricorrente il difensore, avv. Felice Eugenio Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 15 novembre 2012 e depositato in Segreteria il successivo 26 novembre 2012, il -OMISSIS- agiva in giudizio per l’annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari, dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva che, in data 11.10.2011 veniva sottoposto a visti medica presso la Commissione Medica Locale dell’Asl di Bari, nell’ambito del procedimento volto al rinnovo della patente di guida categoria B, n. 2769308.
La Commissione ha espresso un -OMISSIS-per la sussistenza a suo carico di una -OMISSIS-.
L’interessato avvalendosi della possibilità  prevista dall’art. 119 comma 5, del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, chiedeva di essere sottoposto ad altra visita medica presso l’Unità  sanitaria territoriale di Bari, per il riesame del giudizio medico-legale, relativo all’idoneità  alla guida.
All’esito della una nuova visita medica presso l’Unità  Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato di Bari, è stato confermato il -OMISSIS-, sulla base del riferimento, non solo alla patologia del sistema nervoso periferico, ma anche ad -OMISSIS-.
2. Avverso il conseguente provvedimento di revoca della patente di guida, l’odierno ricorrente ha opposto i seguenti motivi di gravame:
– violazione di legge, in particolare dell’art. 130 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., Codice della Strada e dell’art. 320 lett. d) del relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; eccesso di potere, difetto assoluto di motivazione, perplessità  manifesta, sviamento, violazione della Direttiva CE 2006/126.
Il ricorrente lamenta la superficialità  con cui le competenti autorità  hanno valutato le proprie condizioni fisiche.
La -OMISSIS-, essa non avrebbe mai pregiudicato le proprie possibilità  di guida, e non avrebbe ostacolato il rilascio del rinnovo della patenta negli anni precedenti.
Nè le amministrazioni coinvolte, prima di esprimere il giudizio di idoneità , oggetto di contestazione, avrebbero sottoposto l’interessato ad un esame pratico di guida, al fine di valutare la ricorrenza delle condizioni di sicurezza.
Con riferimento alla patologia cardiologica, il ricorrente contesta che il fatto di avere un dispositivo pace maker possa pregiudicare le capacità  di guida.
Egli sarebbe affetto da bronco pneumopatia, ma contesta che i rischi per la sicurezza della guida possano essere definiti “non trascurabili”, come sostenuto, invece, dagli organi di controllo, contrastando con quanto emergerebbe dalla certificazione medica prodotta.
3. Con ordinanza n. 919 del 12.12.2012 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.
Con memoria depositata il 17 novembre 2014, il ricorrente ha ribadito le censure avverso i gravati provvedimenti.
All’udienza pubblica del 18.12.2014, sentito il difensore del ricorrente quale unica parte comparsa, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
Il Collegio osserva, in premessa, che la patente di guida è provvedimento amministrativo ampliativo della sfera giuridica dell’interessato che abilita allo svolgimento di un’attività  definibile come pericolosa, quale la conduzione di veicoli a motore su aree aperte al pubblico transito. Ne consegue che le amministrazioni competenti sono chiamate a verificare, in modo puntuale e stringente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge, fra i quali quelli da accertare previo esperimento di visita medica, ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e dell’incolumità  degli utenti della strada.
5. Nel caso in esame, il -OMISSIS-del 22 marzo 2012, trasmesso in data 13.04.2012 e ricevuto il 23.05.2012, conferma il giudizio espresso dalla CML di Bari. Quest’ultimo si basa sull’art. 320 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni, che rinvia all’allegato due per l’elenco delle malattie invalidanti che escludono la possibilità  di rilascio del certificato di idoneità  alla guida, tra le quali figurano alla lettera D, le malattie del sistema nervoso.
Il ricorrente sostiene che tale patologia non è stata in precedenza ostativa al rinnovo della patente di guida, senza tuttavia specificare se siano sopravvenuti nuovi elementi.
A tal proposito, nel referto dell’Unità  Sanitaria territoriale di Bari, della Direzione di sanità  della RFI, oltre all’indicazione degli accertamenti svolti in sede, emerge, invece, che lo stesso ricorrente dà  atto di un fatto sopravvenuto, affermando che gli è stata riconosciuta da tre anni l’invalidità  civile, di cui dichiara di non ricordare il grado (di invalidità ) attribuito.
Con riferimento alla seconda patologia ritenuta ostativa al rinnovo del documento di idoneità  alla guida, nel suindicato referto si specifica che il ricorrente è stato sottoposto a visita cardiologica e spirometria FV in sede.
6. Dalla documentazione versata in atti, pertanto, non emergono carenze istruttorie o dati che possano far ritenere fondate le doglianze del ricorrente, essendo stati esperiti anche gli accertamenti sanitari del caso.
Il giudizio medico esclude in radice la fondatezza del ricorso, in quanto, come già  rilevato dalla Sezione in sede cautelare, “il giudizio della Commissione medica è censurabile dal giudice amministrativo solo per illogicità  o per inadeguatezza degli esami medico legali compiuti con riferimento alle attuali condizioni psico fisiche del richiedente”.
Osserva il Collegio che le determinazioni assunte in occasione dell’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità  fisica richiesti dal Codice della strada al titolare della patente di guida costituiscono tipica espressione di discrezionalità  tecnica, e sono, pertanto, sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto.
Analogamente costituisce tipica espressione di discrezionalità  tecnica anche il giudizio prognostico relativo alle conseguenze insite nella sussistenza di una patologia tra quelle indicate nel regolamento del 1992 sopra richiamato (e, nel caso di specie, quelle relative al sistema nervoso di cui all’art. 320, oltre alle altra patologie rilevate nel corso della visita medica esperita ai sensi dell’art. 119 comma 5 del codice della strada e s.m.i.), con riguardo alla sicurezza della circolazione.
E’ per questo che spetta solo agli organi tecnici, come individuati dal Codice della strada, il potere di valutare la sussistenza o meno dell’idoneità  indicata dalla legge quale presupposto per la conduzione di autoveicoli, alla stregua delle cognizioni, pure tecniche, di cui gli stessi organi sono forniti (Cfr. T.A.R. Lazio, sez. Terza ter, sent. n. 4864 del 15.05.2013, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. n. 535 del 06.11.2014).
La sussistenza riconosciuta di “rischio critico” per la sicurezza della circolazione costituisce, pertanto, idoneo presupposto di fatto della inidoneità  alla guida.
7. Da ultimo, con riferimento al mancato esperimento dell’esame pratico di idoneità  alla guida, lamentato dal ricorrente, si conferma quanto già  sostenuto nel giudizio di cognizione sommaria, in quanto “accertamento sanitario ed esame di idoneità  della patente di guida stanno su piani distinti e formano oggetto di procedimenti diversi, seppur connessi tra loro, posto che l’accertamento medico riguarda i requisiti soggettivi in senso proprio, cioè quelli incidenti sull’astratta capacità  naturale alla guida collegata a condizioni di salute, esame precedente e propedeutico a quello teorico pratico che attiene, invece, al diverso e successivo accertamento delle concrete capacità  al compimento di comportamenti materiali”.
8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, mentre possono essere compensate integralmente le spese del giudizio tra le parti, tenuto anche conto della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  e degli altri dati identificativi di -OMISSIS-. manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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