1. Processo amministrativo – Ricorso straordinario – Alternatività  – Conseguenze – Tardività  dell’opposizione – Eccezione – Deduzione dinanzi al G.A. – Inammissibilità 
2. Edilizia ed urbanistica – PUG – Prescrizioni – Considerazione dello stato di fatto – Legittimità 
3. Ambiente ed ecologia – Assetto idrogeologico – Regolazione multilivello – Conseguenze

1. Il tradizionale canone di distinzione (e di alternatività ) fra la proposizione del ricorso straordinario e la proposizione del rimedio in sede giurisdizionale postula che, a seguito della trasposizione, i soli motivi sostanziali dedotti nella sede giustiziale possano essere trasfusi nella sede giurisdizionale, mentre le questioni preliminari della fase giustiziale rimangono assorbite dalla richiesta di trasposizione e la loro riproponibilità  nella sede giurisdizionale è preclusa dal richiamato canone di distinzione strutturale fra i due rimedi. Di conseguenza, il TAR non può prendere in considerazione questioni relative alla tardività  dell’atto di opposizione che dovevano farsi valere nelle forme di cui all’art. 9, quarto comma, del DPR n. 1199/1971, in tal modo evitandosi di dare corso alla richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario.


2. Deve ritenersi legittimo il PUG che – al fine di determinare le relative prescrizioni – tenga conto dello stato effettivo dei luoghi e che, in particolare, riporti un corso d’acqua così come effettivamente esistente, senza – cioè – considerare eventuali questioni in ordine alla qualificazione come naturale o artificiale del relativo tracciato (questioni che esulano dal momento pianificatorio essendo affidate alla competenza di altre Autorità  amministrative). La conclusione è coerente con le direttive del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) che classifica il territorio sulla base delle condizioni dello stato di fatto.


3. L’assetto idrogeologico non costituisce ambito di esclusiva competenza degli enti locali, coinvolgendo la materia diversi organi di governo e Autorità , come quella di Bacino. Tale materia è oggetto di una regolazione multilivello, con il coinvolgimento di una pluralità  di figure istituzionali, rispetto alla quale la pianificazione territoriale e urbanistica si inserisce spesso con un ruolo di recepimento delle prescrizioni adottate, non solo al momento di adozione dei Piani volti alla regolamentazione del territorio, ma tutte le volte in cui le previsioni adottate in materia impongano una variante ai Piani territoriali.

N. 00801/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01234/2011 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2011, proposto da: 
Giovanni Ancona, rappresentato e difeso dagli avv. Nicolò De Marco, Tommaso Schena, con domicilio eletto presso Nicolò De Marco in Bari, Via Abate Gimma, n. 189; 

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Dibello, Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, Via Dante, n. 51; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, Via Nazario Sauro, n.33; 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

per l’annullamento
della delibera consiliare n. 68 del 22.10.2010 pubblicata sul b.u.r.p. n.167 del 4.11.2010 intitolata “Approvazione P.U.G.”, immediatamente esecutiva, con la quale il Comune di Monopoli ha approvato il nuovo piano urbanistico generale, nella sola parte in cui ha individuato il reticolo idrografico del torrente denominato come San Vincenzo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune del Monopoli e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Nicolò De Marco, Lorenzo Dibello e Anna Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il Sig. Giovanni Ancona, con ricorso depositato il 28 giugno 2011 – a seguito di trasposizione del ricorso straordinario presentato al Capo dello Stato – chiede l’annullamento della Deliberazione C.C. di Monopoli n. 68 del 22.10.2010, con cui è stata approvato il Piano Urbanistico Generale limitatamente alla parte in cui ha individuato il reticolo idrografico del torrente denominato San Vincenzo.
Espone che il nuovo PUG ha previsto il reticolo in conformità  a quanto contenuto in un progetto approvato con delibera C.C. n. 29 del 10.05.2010 denominato “Programma operativo FESR 2007/2013 Linea di intervento 2.3 Azione 2.3.5 Sistemazione dell’alveo naturale in C.da San Vincenzo. Approvazione progetto definitivo/esecutivo ed approvazione del vincolo preordinato all’esproprio”.
Tale delibera è stata impugnata innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che ha definito il giudizio con sentenza n. 142/2012 di annullamento.
Il ricorrente, pur riconoscendo l’esistenza di un corso d’acqua sul fondo di sua proprietà  (identificato catastalmente al fg. 25 p.lla 19), contesta la previsione nel PUG, così come nella delibera annullata dal TSAP, ritenendo che a monte del proprio fondo sia stata apportata una deviazione del torrente originario.
Egli sostiene che si tratterebbe di una deviazione artificiale che avrebbe eliminato il percorso originario del torrente, comportando il deflusso delle acque sul suolo di sua proprietà .
Lo spostamento dell’alveo determinato da tale deviazione comporterebbe uno scorrimento di acque non più occasionale e limitato, come in genere avviene su di un rigagnolo secondario, in quanto in esso sarebbero convogliate tutte le acque che scendono dalla collina.
Costituiscono motivi di ricorso: eccesso di potere per illogicità  manifesta, difetto assoluto di istruttoria, errata rappresentazione e travisamento della situazione di fatto, illogicità  della motivazione, sviamento. Violazione e falsa applicazione del PUTT Puglia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 D.R.A.G. Puglia L.R. 20/2001.
Espone il ricorrente che la questione della deviazione del corso d’acqua sarebbe stata oggetto di un’osservazione presentata da altro cittadino nel corso del procedimento relativo all’approvazione del PUG, ma che la proposta in essa contenuta sarebbe stata respinta con motivazione contraddittoria, avendo il Comune riconosciuto, da un lato, la condivisibilità  di quanto rilevato nell’osservazione, ma dall’altro, di aver circoscritto il compito dei tecnici e dei progettisti a fornire un quadro conoscitivo del contesto idrogeomorfologico, sostanzialmente limitato alla situazione di fatto, che è stata poi recepita nel Piano.
Ne sarebbe derivato che il reticolo idrografico riportato dal PUG indicherebbe un percorso diverso da quello naturale, per effetto di difetto di istruttoria.
Il ricorrente contesta, altresì, l’atto di opposizione al ricorso straordinario al Capo dello Stato del 21 marzo 2011, ritenendolo inammissibile per il riferimento in esso contenuto alla Determinazione n. 549 del 13.04.2011 del Comune di Monopoli, in quanto adottata in data successiva all’atto di opposizione.
Si sono costituiti in giudizio, sia il Comune di Monopoli che la Regione Puglia per resistere al ricorso.
Il Comune di Monopoli, con memoria depositata in data 21 marzo 2015, contesta il difetto di istruttoria, evidenziando che, fin dalla D.G.M. n. 67 del 25.04.2006, ha dato avvio ad un intervento finalizzato al recupero idrogeologico del territorio proprio nella zona in cui è ubicato il terreno del ricorrente, in c.da S. Vincenzo.
Riconosce che la zona presenta una situazione complessa, in cui da tempo sono stati realizzati interventi di antropizzazione che ne hanno modificato l’assetto.
L’ente, tuttavia, rileva come sul tratto di proprietà  del ricorrente la situazione dei luoghi evidenzi la presenza di un alveolo torrentizio principale e che rispetto a tale situazione gli interventi d’antropizzazione sarebbero limitati.
Tali dati sarebbero stati accertati e confermati dai tecnici in sede di redazione di un progetto di sistemazione dell’area, sulla base di quanto “cartografato” dalla documentazione storica.
Sul percorso del reticolo idrografico avrebbe espresso parere favorevole anche l’Autorità  di Bacino con parere del 4.08.2010.
Il tratto del reticolo contestato sarebbe esistente da tempo, tanto da doversi escludere la fondatezza della tesi – sostenuta dal ricorrente – secondo cui sarebbe stato creato un canale artificiale.
Qualora risultasse necessario, l’ente chiede supplemento istruttorio, attraverso la disposizione di una verificazione per accertare quanto argomentato.
In data 12.03.2015, il ricorrente ha depositato copia della sentenza del Tribunale Superiore della Acque pubbliche n. 142/2012 con cui è stato annullata la delibera C.C. di Monopoli n. 29 del 10.05.2010, in quanto il progetto risulta sprovvisto del parere preventivo e obbligatorio dell’Autorità  di Bacino, dell’autorizzazione idraulica, della verifica di assoggettabilità  a Via e dell’autorizzazione paesaggistica. Trattasi di delibera con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo alla sistemazione dell’alveo naturale del torrente in c.da San Vincenzo.
Il ricorrente rileva, nelle successive memorie, che l’Autorità  di Bacino avrebbe proceduto a nuova perimetrazione del P.A.I. e delle zone a pericolosità  “alta”, compresa quella relativa al corso d’acqua per cui è causa. Ne conseguirebbe l’illegittimità  del PUG.
La Regione Puglia – con atto depositato in data 23 marzo 2015 – ha osservato che la disciplina urbanistica del suolo discende da situazioni vincolistiche dei luoghi e da atti che sono sovraordinati rispetto alla pianificazione comunale, di talchè l’esistenza del torrente e la precedente approvazione di un progetto di opera pubblica, come la sistemazione dell’alveo, non avrebbero potuto non essere recepiti dalla pianificazione comunale.
Evidenzia l’estraneità  della Regione alla fase di progettazione e al giudizio dinanzi al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche.
Aggiunge che la scelta di tipizzazione delle aree del territorio comunale attiene a scelte discrezionali insindacabili e che la sentenza ha annullato il progetto per mancanza dei pareri ambientali -paesaggistici, ma non per errori nell’individuazione dell’alveo del torrente.
Con successive memorie, il ricorrente ha replicato a quanto sostenuto dai resistenti, ribadendo la fondatezza delle pretese oggetto di ricorso.
All’udienza pubblica del 23.04.2015, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Occorre preliminarmente esaminare la prospettata questione di rito, ribadito che il presente giudizio rappresenta la trasposizione di un ricorso al Capo dello Stato. In proposito, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalla Sezione (cfr. in tal senso T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, sent. n. 576 del 09.04.2015), si osserva che: ” .. il tradizionale canone di distinzione (e di alternatività ) fra la proposizione del ricorso straordinario e la proposizione del rimedio in sede giurisdizionale postula che, a seguito della trasposizione, i soli motivi sostanziali dedotti nella sede giustiziale possano (rectius: debbano) essere trasfusi nella sede giurisdizionale, mentre – invece – per quanto concerne le questioni preliminari della fase giustiziale, esse risultino assorbite dalla richiesta di trasposizione e la loro riproponibilità  nella sede giurisdizionale resti preclusa dal richiamato canone di distinzione strutturale fra i due rimedi. Si osserva, inoltre, che ai sensi del terzo comma dell’articolo 10 del d.P.R. 1199 del 1971 la possibilità  di dedurre dinanzi al Giudice amministrativo vizi di forma o del procedimento propri della fase giustiziale è ammessa solo in caso di mancata trasposizione nella sede giurisdizionale, mentre invece – nel silenzio della legge – non può ritenersi che tali aspetti possano essere dedotti nella sede giurisdizionale anche nel caso in cui la trasposizione sia stata in concreto richiesta” (Consiglio di Stato sez. VI, sent. 9/10/12 n. 5248).
Ne discende, pertanto, la tardività  dell’eccezione di inammissibilità  sollevata dal ricorrente in relazione all’atto di opposizione al ricorso straordinario, considerato che, per quanto sopra detto, egli avrebbe dovuto dedurre tale eccezione nelle forme di cui al quarto comma dell’articolo 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in tal modo omettendo di chiedere la trasposizione in sede giurisdizionale ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto.
Nel merito il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Incontestato è il dato relativo alla presenza di un corso d’acqua sul fondo del ricorrente, così come il riconoscimento che il Piano Urbanistico Generale abbia recepito lo stato attuale dei luoghi.
Controversa è, invece, la natura del corso d’acqua presente sul suolo in questione e relativa al Torrente San Vincenzo.
Sia il ricorrente che il Comune riconoscono che la zona sia stata interessata da interventi di trasformazione antropica che ne hanno modificato l’assetto, ma mentre il sig. Ancona contesta l’alveo attuale e rivendica la natura di corso secondario di quello presente sul suolo di sua proprietà , l’amministrazione nega la possibilità  di risalire allo stato dei luoghi precedente alle manomissioni, tanto che dalla cartografia disponibile ed oggetto di esame nel corso dell’istruttoria svolta ai fini dell’approvazione del Piano, il corso d’acqua come risultante dall’approvazione del PUG, sarebbe corrispondente al reale andamento del medesimo.
Le censure relative alla parte del Piano Urbanistico Generale, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 22.10.2010, in questione, non risultano fondate.
Come evidenziato, il ricorrente non disconosce lo stato attuale dei luoghi, compresa la presenza del corso d’acqua sul terreno di sua proprietà , ma si oppone a che si consideri quello esistente come l’alveo principale del torrente.
A riguardo occorre innanzitutto precisare che esula dal thema decidendum ogni questione relativa al Programma operativo FESR 2007-2013, avente ad oggetto la sistemazione dell’alveo naturale in Contrada San Vincenzo.
Sul caso risulta già  una pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (sent. n. 142/2012). Tuttavia, gli effetti che la pronuncia di annullamento delle Delibera del Consiglio Comunale di Monopoli n. 29 del 10.05.2010 determinerà  sulla realizzazione del progetto, non influiscono sulla valutazione attuale circa la legittimità  del PUG.
Del resto, la richiamata sentenza non ha risolto la questione del tracciato del torrente per cui è causa.
La vicenda rileva, semmai, per altri profili, in quanto dagli atti di causa emerge che:
1) la C.da San Vincenzo, in cui si trova il terreno del ricorrente, costituisce da tempo oggetto di particolare attenzione sotto il profilo idrogeologico, anche in considerazione dello stato di manomissione del territorio e il progetto di recupero idrogeologico sopra menzionato si riferisce proprio alla sistemazione dell’alveo del torrente;
2) l’Autorità  di Bacino, con Delibera n. 22 del 18.04.2011 ha modificato le perimetrazioni delle aree a diversa pericolosità  idraulica (alta, medio, bassa), relativamente alla porzione del territorio comunale di Monopoli, riferito al bacino della lama Belvedere, all’interno della quale si pone il reticolo della lama San Vincenzo, nei pressi della Lama Liuzzi. Nella menzionata delibera si riferisce di uno studio idrologico ed idraulico trasmesso dal Comune di Monopoli all’Autorità  di Bacino nel novembre 2007, nel quale viene analizzata la criticità  del reticolo della lama San Vincenzo;
3) la contestazione del tracciato del canale San Vincenzo inserito nel PUG era stata oggetto di specifica osservazione, da parte di altro cittadino, come riferito dal ricorrente, precisamente la n. 309 prot. n. 11822 dell’11.03.2008, non accolta dal Comune. Dalla relazione del geologo sul punto si evince che la questione è stata oggetto di apposita istruttoria, supportata da sopralluoghi dei tecnici, a conclusione della quale sulla base del quadro idrogeomorfologico fornito è stata adottata la decisione ritenuta più idonea ad assicurare la pianificazione del territorio e il relativo sviluppo nel rispetto dei beni paesistico-ambientali presenti.
Ne consegue che non è ravvisabile alcun difetto di istruttoria da parte del Comune.
Con riferimento alle previsioni del Piano regolatore (PUG in Puglia) occorre rilevare che tra i principi generali regolatori della materia vi è quello secondo cui la tipizzazione di un’area non può avvenire avuto riguardo alle sole pretese del proprietario, dovendosi necessariamente valutare gli interessi pubblici e privati sottesi alla pianificazione del territorio.
La controversia in esame riguarda l’inserimento del tracciato di un corso d’acqua all’interno del PUG, mentre i profili relativi alle questioni sul diverso tracciato del torrente coinvolgono, oltre al Comune, diverse autorità  istituzionali e si fondano su diversi principi, da far valere presso le distinte sedi competenti.
Al momento dell’approvazione del PUG, il Comune ha riportato lo stato dei luoghi, compreso quello relativo al terreno di proprietà  del ricorrente.
Dalla produzione fotografica in atti e dalle mappe della perimetrazione del P.A.I., emerge in tutta evidenza la presenza del corso d’acqua sulla proprietà  del sig. Ancona, di cui allo stato è da escludersi la natura di “rigagnolo”, come definito, invece, dal ricorrente.
Del resto costui contesta l’operato dei tecnici che nel corso dell’istruttoria hanno supportato l’amministrazione, fornendo il quadro conoscitivo di riferimento, per essersi basati sullo stato attuale dei fatti, con ciò ammettendo la rispondenza dello stato dei luoghi a quella riportata nel PUG.
Nè è dato rilevare alcun contrasto con le previsioni del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG), in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in esso si afferma espressamente che il PUG classifica il territorio sulla base delle condizioni dello stato di fatto e che il medesimo possa prevedere ulteriori momenti di pianificazione determinati dalla necessità  di apportare modifiche alle previsioni del Piano medesimo.
Inoltre, il Documento fa espresso riferimento alle competenze dell’Autorità  di Bacino. Evidenzia, in particolare, che “le finalità  dei Piani stralcio di Assetto Idrogeologico sono anche di natura ecologica, orientate alla riqualificazione e rinaturalizzazione ambientale, all’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, alla conservazione e al miglioramento delle condizioni di naturalità  in particolare lungo i corsi d’acqua e sui versanti, alla conservazione e creazione di corridoi biologici, nonchè al recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo. Si tratta di finalità  che possono essere condivise e in grado di influenzare anche le modalità  di intervento nei contesti oggetto di PUE.
A partire dalla approvazione del PAI, le amministrazioni e gli Enti pubblici territorialmente interessati sono tenuti ad adeguare ad esso i propri strumenti di pianificazione urbanistica generali ed esecutivi “.
Da quanto evidenziato discende l’ulteriore considerazione per cui, come rilevato anche dalla Regione, l’assetto idrogeologico non costituisce ambito di esclusiva competenza degli enti locali, coinvolgendo la materia diversi organi di governo e Autorità , come quella di Bacino.
Tale materia è oggetto di una regolazione multilivello, con il coinvolgimento di una pluralità  di figure istituzionali, rispetto alla quale la pianificazione territoriale e urbanistica si inserisce spesso con un ruolo di recepimento delle prescrizioni adottate, non solo al momento di adozione dei Piani volti alla regolamentazione del territorio, ma tutte le volte in cui le previsioni adottate in materia impongano una variante ai Piani territoriali.
Restano salve, inoltre, le competenze del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ai sensi degli artt. 142 e 143 T.U. n. 1175/1933,.
Ne consegue che, per quanto sopra evidenziato, è da escludere che al momento della redazione del PUG il Comune abbia ignorato il quadro idrogeomorfologico di riferimento, mentre restano salve le eventuali future modifiche in recepimento di prescrizioni provenienti dalle Autorità  competenti in materia o delle varianti che si rendano per altre ragioni necessarie.
In tal senso anche la vicenda relativa al progetto Programma operativo FESR 2007-2013, avente ad oggetto la sistemazione dell’alveo naturale in Contrada San Vincenzo, potrebbe, una volta definita, comportare l’adozione di varianti al PUG approvato.
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Il Collegio ritiene sussistenti, attesa la peculiarità  della materia oggetto della controversia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria