1. Sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. in relazione all’impugnativa di un permesso di costruire che contempli l’esecuzione di lavori di demolizione che possano essere lesivi della posizione del terzo confinante i cui diritti sono sempre salvi dato che non sussiste un obbligo generalizzato della p.A. di verificare, al momento del rilascio del permesso di costruire, che non sussistano limiti di natura civilistica per la realizzazione di un’opera edilizia.
2. Nella fase di esame preliminare dei presupposti per il rilascio della tutela monocratica cautelare, il Presidente può provvedere qualora possa ritenente certa la giurisdizione del giudice amministrativo su alcuni profili dell’impugnazione, pur riservando alla trattazione collegiale quelli che si presentano dubbi. (Nella fattispecie il Presidente, nel concedere la cautela richiesta, ha precisato che – per quanto sia dubbia la giurisdizione del G.A. in ordine ad alcune questioni afferenti la servitù per “destinazione del padre di famiglia”, il diritto di veduta e la distanza da veduta – la stessa di sicuro sussiste per la lamentata violazione delle distanze legali tra costruzioni).
N. 00015/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00036/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2014, proposto da:
Maria Amodio, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Albanese, con domicilio eletto presso Giovanni Albanese in Bari, via Abate Gimma, 94;
contro
Comune di Rutigliano;
nei confronti di
Giuseppe D’Alessandro, Angela Cassano;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del Permesso di costruire n. 52/2012 del 13 novembre 2012 rilasciato ai coniugi D’Alessandro e Cassano dal Comune di Rutigliano in data 15 novembre 2012 per la realizzazione di un nuovo edificio, previa demolizione di parte di quello preesistente, in Rutigliano, alla via Spalato, conosciuto in data 8 gennaio 2014 a seguito di comunicazione d’inizio lavori per il giorno 13 gennaio 2014;
nonchè di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con la quale si prospetta la sussistenza dell’ estrema gravità ed urgenza del provvedere in relazione all’inizio dei lavori, da parte dei contro interessati, fissato per il 13.1.2014;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, c. 3, del DPR n. 380/01, ” Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.”; sicchè nella prassi i titoli edilizi vengono rilasciati “salvi i diritti di terzi” e che, secondo la consolidata giurisprudenza, non sussiste un obbligo generalizzato per la P.A. di verificare che non sussistano limiti di natura civilistica per la realizzazione di un’opera edilizia;
Considerato che parte delle lesioni prospettate dalla ricorrente parrebbero configurarsi non già in relazione al rilascio del titolo edilizio (del quale si lamenta l’illegittimità ), ma piuttosto in relazione all’asserita sussistenza di diritti – sia la servitù per “destinazione del padre di famiglia” sia il diritto di veduta e di distanza da veduta- come tali tutelabili, anche in via d’urgenza, innanzi all’AGO, sicchè può dubitarsi, salvo l’approfondimento del Collegio, della sussistenza al riguardo della giurisdizione del GA ;
Rilevato peraltro che, in relazione all’affermata violazione delle distanze fra fabbricati, sussiste comunque la giurisdizione del GA e che, in tale contesto, sono integrati i presupposti di cui all’art. 56 c.p.a., in relazione all’inizio dei lavori di demolizione da parte dei controinteressati;
P.Q.M.
Accoglie in via provvisoria l’istanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, così inibendo sino alla pronuncia collegiale la realizzazione dei lavori di demolizione.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5.2.2014.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 15 gennaio 2014.
Il Presidente | |
Sergio Conti |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 15/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)