1. La dichiarazione di voler proporre motivi aggiunti non può dar luogo al differimento dell’udienza di discussione, ove non si specifichino i fatti o gli atti che possano giustificare tale proposizione. Una siffatta soluzione non pregiudica in alcun modo il diritto di difesa dell’interessato che, comunque, conserva la facoltà di proporre autonomo ricorso avverso gli eventuali atti sopravvenuti.
2. L’ordinanza di sospensione lavori ex art. 30, co. 7, del T.U. Edilizia è provvedimento meramente cautelativo destinato a perdere efficacia ove nei successivi 45 giorni non intervenga il provvedimento sanzionatorio definitivo. Il ricorso giurisdizionale proposto avverso lo stesso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile, atteso che l’interessato, dall’eventuale accoglimento dello stesso, non potrebbe conseguire alcun vantaggio.
3. Deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso un atto che avvia il procedimento per l’accertamento della lottizzazione abusiva, stante la natura endoprocedimentale dello stesso.
N. 00413/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2010, proposto da:
Giuseppe Ruggiero, Carmela Ciccone, Maria Didonna, Franco Tempesta, Gino Freschi, Francesco Esposito, Rosa Piscitelli, Rocco Battista, Antonio Mariani, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani in Bari, Via Amendola, n. 21;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso Chiara Lonero Baldassarra in Bari, Via P. Amedeo, n. 26;
per l’annullamento
delle ordinanze dirigenziali prot. n. 289984 del 23.11.2009 e prot. n. 305475 del 9.12.2009, aventi ad oggetto la”sospensione dei lavori edili -ai sensi degli artt. 27 e 30 D.P.R. 380/2001e s.m.i. – e il provvedimento di apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio ex L. n. 241/1990 artt. 5-7-8″;
nonchè dei verbali di violazione urbanistico-edilizia relativi all’accertamento di lottizzazione abusiva sui suoli dei ricorrenti, a firma degli operatori di polizia edilizia del Comune di Bari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori Maria D’Ostuni, su delega di Giuseppe Mariani, costituito per la parte ricorrente e Augusto Farnelli, su delega di Chiara Lonero Baldassarra, difensore del Comune intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnano l’ordinanza dirigenziale prot. n. 305475 del 9.12.2009 e quella prot. n. 289984 del 23.11.2009 aventi ad oggetto “la sospensione dei lavori edili -ai sensi degli artt. 27 e 30 D.P.R. 380/2001e s.m.i. – e il provvedimento di apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio ex L. n. 241/1990 artt. 5-7-8”, oltre ai verbali di violazione urbanistico-edilizia relativi all’accertamento di lottizzazione abusiva a firma degli operatori di polizia edilizia del Comune di Bari.
Lamentano la mancata partecipazione al procedimento di accertamento della lottizzazione abusiva.
Rilevano che ci sarebbero condoni e concessioni in sanatoria rilasciati già da lungo tempo.
Rivendicano la perimetrazione delle continuità edificate comprendenti immobili oggetto di condono e il recupero urbanistico anche in variante allo strumento urbanistico generale, evidenziando che la loro omessa valutazione rende illegittimo l’accertamento della presunta lottizzazione abusiva.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente con atto depositato in data 27.01.2010.
Con memoria del 20.02.2016, il Comune di Bari ha evidenziato che gli atti gravati sono relativi ad un procedimento avviato e non concluso, avente ad oggetto l’accertamento della realizzazione di opere in assenza di titoli concessori nella forma più grave della lottizzazione abusiva, di cui agli artt. 27 e 30 D.P.R. 380/2001. Ha eccepito, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, attesa la natura di atti endoprocedimentali degli atti impugnati.
Ha, inoltre, argomentato sull’infondatezza del ricorso, rilevando che proprio gli atti oggetto di impugnazione sarebbero finalizzati a consentire la partecipazione in contraddittorio dei ricorrenti al procedimento avviato. Si è poi soffermato sulla presunta ricorrenza degli indici sintomatici di lottizzazione abusiva nel caso per cui è causa.
All’udienza pubblica del 10.03.2016, la difesa dei ricorrenti ha chiesto un rinvio manifestando l’intenzione di proporre motivi aggiunti avverso presunti successivi atti adottati dall’amministrazione. Il legale del Comune si è opposto all’istanza di rinvio.
Il Collegio, riservandosi di decidere sul punto ha, comunque, invitato le parti alla discussione e all’esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, deve essere respinta l’istanza di rinvio formulata dalla difesa dei ricorrenti nel corso dell’udienza pubblica del 10.03.2016.
Il Collegio osserva, in proposito, come l’intenzione di proposizione di motivi aggiunti è stata solo prospettata in assenza di alcun supporto probatorio relativo all’adozione di ulteriori provvedimenti relativi alla questione oggetto di causa. Nè la definizione del presente giudizio pregiudica in alcun modo la possibilità di agire dei ricorrenti per la tutela dei loro diritti: gli asseriti e non meglio precisati fatti e/o atti sopravvenuti (a cui si è fatto generico riferimento nel corso dell’udienza pubblica) potranno, comunque, costituire oggetto di autonomo ricorso, non potendo essi incidere sulla sorte del presente giudizio, relativo a provvedimenti adottati nel 2009.
A ciò si aggiunga che le esigenze processuali dispositive delle parti si ritengono adeguatamente soddisfatte e che, in ogni caso, il principio di disponibilità del processo ad opera delle parti vada coniugato con quello di celerità di definizione.
La vetustà della causa (pendente dal 2010 e matura per la decisione) ne impone, pertanto, la definizione senza differimenti.
Tenuto conto della natura dei provvedimenti impugnati – ordinanza di sospensione dei lavori edili e avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 27 e 30 D.P.R. 380/2001, oltre ai verbali di violazione urbanistico-edilizia – il ricorso è in parte improcedibile, in parte inammissibile.
Il richiamato art. 27 T.U.E.L., al terzo comma, prevede che “il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori”.
Tra i “provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli” sono compresi anche quelli di cui all’art. 30, relativi all’ipotesi di lottizzazione abusiva.
La Sezione si è più volte pronunciata sulla natura del richiamato ordine di sospensione, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui allo spirare del termine di 45 giorni previsto dalla predetta norma, ove l’Amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l’ordine in questione perde ogni efficacia, mentre, nell’ipotesi di emanazione del provvedimento sanzionatorio, è in virtù di quest’ultimo che viene a determinarsi la lesione della sfera giuridica del destinatario, con conseguente assorbimento dell’ordine di sospensione dei lavori (ex multis Cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, sent. n. 269 del 19.02.2014 e sent. 1262 del 29.10.2014).
Il ricorso avverso gli ordini di sospensione dei lavori deve, pertanto essere dichiarato improcedibile atteso il decorso del termine di 45 giorni previsto dall’art. 27, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001, che priva di efficacia e, quindi, di portata lesiva il provvedimento di natura interinale o cautelare, con la conseguenza che i ricorrenti non possono ricavare alcun vantaggio dall’accoglimento dell’impugnazione (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 3115 del 19.06.2014).
Nè dubbi possono insorgere dalla lettura del gravato provvedimento e dal richiamo dell’art. 30 comma 7 del D.P.R. 380/2001.
Nelle ordinanze impugnate, infatti, si fa espressa riserva dell’adozione dei provvedimenti definitivi conseguenti all’accertamento della contestata lottizzazione abusiva. Si specifica, altresì, che il provvedimento costituisce anche “avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990”, aperto a seguito dei verbali di accertamento di violazione urbanistico-edilizia, anch’essi gravati senza, tuttavia, che i ricorrenti abbiano dedotto alcuna censura avverso tali provvedimenti, da cui discende l’inammissibilità per genericità della domanda.
Tali elementi sono stati ribaditi anche dalla difesa del Comune di Bari in corso di causa che ha riferito che il procedimento relativo all’accertamento della realizzazione della lottizzazione abusiva è stato solo avviato e non concluso.
Ne consegue, altresì, l’inammissibilità per carenza di interesse delle censure riferite all’accertamento della lottizzazione abusiva, attesa la natura endoprecedimentale degli atti impugnati.
Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile ed per la restante parte inammissibile.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle peculiarità della vicenda oggetto di giudizio, appare equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e per la restante parte inammissibile, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)