1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio  – Termine di costituzione  –  Perentorietà  – Non sussiste 2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Silenzio assenso – Formazione – Requisiti
3. Processo amministrativo – Giudizio di accertamento – Istanza di permesso di costruire – Declaratoria silenzio assenso – Domanda atipica – Inammissibilità   

1. La natura ordinatoria del termine per la costituzione in giudizio delle parti intimate, previsto dall’art. 46, comma 1, del c.p.a., implica che le stesse  possano costituirsi in giudizio anche nell’udienza di merito ma svolgendo solo difese orali senza possibilità  di produrre scritti difensivi e documenti.
2. In materia edilizia, non può formarsi il silenzio-assenso sull’istanza di rilascio del permesso di costruire quando difettino i presupposti essenziali della richiesta attività  edificatoria ovvero quando l’istanza medesima non è accompagnata da tutti i documenti relativi ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, presupposto essenziale per la formazione del silenzio assenso. 
3. La domanda relativa alla declaratoria dell’intervenuto silenzio assenso sull’istanza edilizia risulta inammissibile, in quanto ipotesi non ricompresa tra quelle previste in via tassativamente  dall’ordinamento processuale (dall’art. 31 commi 1, 2, 3; 31 comma 4; 34 comma 1 lett. c); 34 commi 3 e 5; 114 comma 4 c.p.a.), che non prevede, viceversa,  un’azione generale di accertamento.

N. 00037/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01182/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2014, proposto da: 
Daniela Di Virgilio, rappresentata e difesa dall’avv. Tecla Sivo, con domicilio eletto presso Domenico Romito in Bari, Via Principe Amedeo, n. 115; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Castellaneta, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari, Pizza Massari, Bari; 

per l’annullamento
della determinazione del Direttore dell’Area Governo (Area 9) – Servizio Sviluppo Urbanistico del Comune di Ruvo di Puglia del 9.07.2014, prot. 14066 , avente ad oggetto “Permesso di costruire per la realizzazione di una villa unifamiliare nel lotto 23 del comparto F”;
nonchè di ogni altro atto o provvedimento presupposto, collegato o consequenziale, ivi comprese, per quanto dovesse occorrere, la Delibera di GC n. 129 del 26.05.2014;
nonchè per l’accertamento
dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 20, comma 8, D.P.R. n. 380/2001, in ordine all’istanza di permesso di costruire del 19.03.2014, prot. n. 5599, con conseguente declaratoria della sussistenza dei presupposti per l’assentibilità  dell’intervento edilizio e per l’avvio dei lavori.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune del Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Tecla Sivo e Domenico Castellaneta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I. La sig.ra Daniela Di Virgilio in data 19.03.2014 presentava istanza volta al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione, su lotto di sua proprietà , di una villa bifamiliare.
Il suolo interessato dal progetto edilizio è compreso nel Comparto F del Comune di Ruvo di Puglia.
Il Comune, in data 24.03.2014, trasmetteva la nota prot. 5482, a firma del Sindaco, con cui comunicava alla stessa che, a seguito di contestazioni da parte della Procura della Repubblica su alcuni comparti, ivi compreso quello “F”, con le quali è stata posta in dubbio la legittimità  dell’azione amministrativa, erano in corso valutazioni da parte dell’ente circa la possibilità  di incaricare un esperto in materia di urbanistica, al fine di ottenere chiarimenti sulla vicenda.
Con successiva Delibera di Giunta comunale, n. 129 del 26.05.2014, la volontà  di individuazione di un tecnico che redigesse, entro novanta giorni, un parere pro veritate sulla vicenda, veniva formalizzata.
La sig.ra Di Virgilio, intanto, riteneva che sull’istanza presentata, finalizzata al rilascio del permesso di costruire, si fosse formato il silenzio assenso, essendo decorso, in data 18.05.2014, il termine considerato utile per la conclusione dell’istruttoria e non essendo intervenuto diniego motivato, nei successivi trenta.
La ritenuta formazione del silenzio significativo veniva comunicata anche all’amministrazione, con nota 30.06- 2.07.2014, prot. n. 13488.
Con nota del 9.07.2014, prot. 14066, il Direttore dell’Area – Servizio Sviluppo urbanistico, dopo aver richiamato la Delibera di Giunta n. 129/2014, con la quale è stata disposta la sospensione dei procedimenti autorizzativi relativi ad alcuni comparti edificatori, ivi compreso quello “F”, per il periodo assegnato per la redazione del parere (90 giorni), ha comunicato che sulla istanza relativa al rilascio del permesso di costruire non si sarebbe formato alcun tacito provvedimento autorizzativo, per la sussistenza di carenze documentali e per l’omesso versamento del contributo ai sensi dell’art. 16 T.U.E.
Detto provvedimento veniva impugnato, deducendo la ricorrente l’esistenza dei seguenti vizi:
violazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 12 e 20 D.P.R. 380/2001 e degli artt. 3, 20 e 21 – quater della L. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di potere, illogicità , errore nei presupposti, perplessità  e contraddittorietà  dell’azione amministrativa.
La ricorrente ha contestato la legittimità  della gravata nota rilevando, innanzitutto, il difetto di motivazione, in quanto fondata sul richiamo alla D.G.C. n. 129 del 26.05.2014 e sulla asserita mancanza di “documenti obbligatori previsti per legge”, senza ulteriori specificazioni.
Ha poi lamentato la violazione dell’art. 20 D.P.R. 380/2001, per non avere il responsabile del procedimento richiesto, nel corso dell’istruttoria, alcuna documentazione integrativa, nè opposto diniego motivato entro i termini di legge.
Ha contestato, altresì, l’idoneità  della Delibera G.C. n. 129 del 26.05.2014 a sospendere la decorrenza di termini fissati per legge.
Si è opposta anche al richiamo del mancato versamento dell’importo dovuto a titolo di contributo ex art. 16 T.U.E, in quanto non costituirebbe presupposto per la formazione del silenzio assenso o il rilascio del titolo edilizio.
II. Si è costituito tardivamente il Comune di Ruvo di Puglia, con atto depositato il 30.11.2015.
III. All’udienza pubblica del 3.12.2015, il legale della ricorrente ha contestato la tardività  della costituzione e della produzione documentale del Comune. All’esito della discussione, il ricorso stato trattenuto in decisione.
IV. Occorre preliminarmente esaminare la questione della tardività  della costituzione e della produzione documentale del Comune.
Il Collegio osserva in proposito che, nel processo amministrativo, il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall’art. 46 c.p.a non ha carattere perentorio, come ribadito anche dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria sentenza n. 5/2013), essendo ammissibile la costituzione della parte sino all’udienza di discussione del ricorso.
Tuttavia, nel caso di costituzione tardiva, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà  processuali di deposito di memorie, documenti e repliche ove siano decorsi i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.
Ne deriva che la costituzione del Comune intimato è ammessa nei limiti delle difese orali dovendo, per converso, essere stralciati dagli atti del giudizio, come richiesto dalla ricorrente, le memorie ed i documenti depositati tardivamente, dei quali non si tiene conto ai fini del decidere.
V. Nel merito il ricorso è infondato.
Con riferimento al silenzio assenso, come già  rilevato in precedenti pronunce di questa Sezione (Cfr. per tutte T.A.R. Puglia Bari, sez. III, sent n.1151 del 29.07.2015), affinchè se ne possa riconoscere l’intervenuta formazione, come asserito dalla ricorrente con riguardo all’istanza di permesso di costruire, occorre che sia dimostrata la ricorrenza di requisiti sostanziali.
Consolidati sono, infatti, i principi sanciti dalla giurisprudenza formatasi in materia, secondo cui: a) in linea generale il tacito accoglimento della domanda di permesso di costruire si differenzia dalla decisione esplicita solo per l’aspetto formale; b) conseguentemente il silenzio assenso non si perfeziona per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione dell’istanza, dovendo essa essere corredata dalla prescritta documentazione indicata dalla legge (in quest’ottica si ritiene inammissibile la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa formulata in sede di giudizio avente ad oggetto l’inerzia del comune).
La produzione di tale documentazione è indispensabile proprio al fine del riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la cui incompletezza preclude la formazione del titolo abilitativo per silentium.
Il silenzio equivale, dunque, anche nel regime vigente a seguito dei più recenti interventi legislativi, al provvedimento amministrativo e ciò non incide in senso abrogativo sull’esistenza del regime autorizzatorio, che rimane inalterato, ma introduce una modalità  semplificata di conseguimento dell’autorizzazione.
Ne consegue che in materia edilizia, non può formarsi il silenzio-assenso sull’istanza di rilascio del permesso di costruire quando difettino i presupposti essenziali della richiesta attività  edificatoria ovvero quando l’istanza medesima non è accompagnata da tutti i requisiti previsti dalla legge ed in tal caso il Comune può provvedere negativamente anche con provvedimento tardivo.
Nel caso in esame manca proprio il fondamentale presupposto, ossia quella dell’inerzia dell’ente locale, tanto da doversi escludere che sulla domanda di permesso di costruire si sia formato il titolo abilitativo tacito.
Il Comune, con la gravata nota, non si limita al riferimento alla mancanza dei documenti di legge, ma richiama la corrispondenza intercorsa con la ricorrente, con la quale è stata tempestivamente illustrata la peculiarità  della situazione relativa all’attività  edificatoria del comparto “F”, interessata anche da indagini da parte della Procura della Repubblica, per fronteggiare la quale è stata poi adottata la Delibera GC n. 129 del 26.05.2014.
All’istanza volta al rilascio del permesso di costruire, presentata in data 17.03.2014, il Comune ha dato riscontro, nei termini appena evidenziati, il successivo 24.03.2014.
Deve, pertanto, escludersi che la ricorrente possa essere stata indotta a ritenere formato il provvedimento di tacito accoglimento dal comportamento “inerte” del Comune, non ravvisandosi nel caso in esame alcuna inerzia.
Quand’anche si prescindesse dalla questione relativa alla ricorrenza delle condizioni imposte dalla legge per la formazione del silenzio assenso, nel caso in esame ulteriori sono gli elementi dirimenti.
Non risulta, infatti, che l’operato del Comune sia stato immediatamente contestato dalla ricorrente: nessuna osservazione risulta opposta alla comunicazione del 24.03.2014. Tale nota depone piuttosto a favore del riconoscimento della persistenza del potere dell’Amministrazione di provvedere in ordine all’istanza presentata. D’altro canto, la successiva comunicazione del 30.06-02-07.2014 della sig.ra Di Virgilio si pone in contrasto con i principi di buona fede e di correttezza che devono, invece, presiedere anche i rapporti tra le Amministrazioni e i privati.
Deve, pertanto, ritenersi che quanto posto in essere dall’amministrazione rilevi ai fini preclusivi della formazione del tacito provvedimento di assenso, avendo l’ente fatto espresso riferimento ai procedimenti di trasformazione edilizia o urbanistica del territorio comunale, ivi quelle comprese nel comparto “F”, entro cui rientra anche il suolo su cui è stato progettato l’intervento edificatorio oggetto di richiesta di rilascio di permesso di costruire per cui è causa.
Quanto all’ulteriore censura della ricorrente secondo cui l’omesso versamento degli oneri concessori non è ostativo alla formazione del silenzio assenso, occorre precisare che il pagamento degli oneri contributivi rappresenta il contenuto di un’obbligazione accessoria, posta a carico di chi abbia (già ) ottenuto un titolo edilizio.
Ne consegue l’infondatezza anche di tale doglianza.
Il Direttore del Servizio Sviluppo Urbanistico, nel contestare l’asserita formazione del silenzio assenso sull’istanza avente ad oggetto il permesso di costruire, diffida la ricorrente dal dare inizio alla fase di esecuzione dell’opera. E’ a questa successiva fase che deve essere riferito il pagamento degli oneri concessori, il cui avvio viene interdetto proprio in quanto l’ente nega l’avvenuto rilascio del titolo edilizio.
In conclusione, se da un lato, il comportamento del Comune successivo alla presentazione dell’istanza volta al rilascio del permesso di costruire è da ritenersi ostativo alla formazione del tacito provvedimento di assenso, dall’altro, la nota gravata non è preclusiva della possibilità  di rilascio del titolo edilizio (la medesima Delibera GC 129/2014, più volte menzionata, ha circoscritto la durata della sospensione del rilascio dei provvedimenti urbanistici), semprechè ricorrano i presupposti di legge.
Quanto esposto rileva ai fini dell’infondatezza del ricorso per l’annullamento della nota del Comune, ricevuta in data 16.07.2014, ma anche con riferimento all’azione di accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso. Il Collegio, in ordine a tale profilo, peraltro, non può che confermare il proprio consolidato orientamento espresso in precedenti pronunce secondo cui la “richiesta declaratoria dell’intervento assenso sull’istanza edilizia, risulta inammissibile in quanto ipotesi non ricompresa tra quelle previste in via tassativa dall’ordinamento processuale (dall’art. 31 commi 1, 2, 3; art. 31 commi 1 lett. C); art. 34 commi 3 e 5; art. 114 comma 4 c.p.a.), che non prevede un’azione generale di accertamento, bensì solo ipotesi tipizzate e tassative.
Trattasi, pertanto, di domanda del tutto atipica ed estranea all’ambito delle azioni ammesse nel giudizio amministrativo e, in quanto tale, inammissibile”. (Cfr. ex multis, sent. T.A.R. Puglia Bari Sez. III, n. 173/2014, n. 75/2014 e n. 588/2013).
VI. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.
Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio a favore del Comune di Ruvo di Puglia, liquidate in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre IVA, CAP e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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