1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi di ricorso – Interesse – Aggiudicazione – Prova di resistenza – Necessità 
2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Valutazione dell’offerta – Offerta economicamente vantaggiosa – Minimi salariali – Determinazione – Criterio 
3. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Aggiudicazione provvisoria – Vizi meramente formali – Dequotazione – Conseguenze

1. Deve ritenersi inammissibile il motivo di gravame  teso a censurare un determinato criterio di selezione dell’offerta in una gara d’appalto, qualora il ricorrente non dimostri che, ove detto criterio fosse stato correttamente invocato, la procedura  avrebbe avuto un esito per lo stesso favorevole.


2. In materia di contratti pubblici, il parametro da assumere quale riferimento per verificare il rispetto dei minimi salariali, nell’ambito di un’offerta economicamente più vantaggiosa è il costo totale annuo;  il costo orario rappresenta, di contro, un valore meramente stimato, essendo calcolato al netto dei riposi, delle ferie, delle festività , dei permessi vari o di altre assenze.


3. In virtù della dequotazione dei vizi formali sancita dall’art. 21 octies, II co. della l 6 agosto 1990, n. 241 non può essere accolta la censura con cui il ricorrente deduca il mancato riscontro alla opposizione presentata avverso l’aggiudicazione provvisoria, qualora l’atto amministrativo sia esente da vizi valutabili sul piano sostanziale.

N. 00536/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00848/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2013, proposto da: 
Wintime s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Adriano Ruocco ed Enrico Romano, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Cataldi in Bari, alla via Nicolò Putignani n. 251; 

contro
S.T.P. Bari s.p.a.; 

nei confronti di
Lavorint s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Grazia Maria Minerva, Giuseppe Minerva, Gerardo Minerva e Concetta Maria Immacolata Minerva, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; Etjca s.p.a., Tempor s.p.a., Manpower s.r.l., Generazione Vincente s.p.a., Openjobmetis s.p.a., Gi Group s.p.a., Lavoro Doc s.p.a.; 

per l’annullamento
a) della delibera del Consiglio di Amministrazione della “S.T.P. Bari S.p.a.” comunicata con nota del R.U.P. datata 22.5.2013, prot. 1677/b, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva alla “Lavorint s.p.a.” la gara per l’affidamento triennale del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato anche part-time CIG 4839026A92; b) in ogni caso del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento triennale del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato anche part-time CIG 4839026A92 di cui sopra; c) di tutti i verbali di gara della Commissione giudicatrice della suddetta gara; d) di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti della Società  ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Lavorint s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Domenico Caringella, su delega dell’avv. Enrico Romano, per la ricorrente e avv. Giuseppe Minerva, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe parte ricorrente ha impugnato gli atti della gara indetta dalla S.T.P. Bari s.p.a. per l’affidamento del servizio triennale di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche part – time, per taluni profili professionali di cui al C.C.N.L. Autoferrotranvieri (operatore di esercizio – parametro130; operatore di manutenzione – parametro 130; operatore di ufficio – parametro 130); specificamente l’aggiudicazione definitiva e i presupposti verbali.
Si tratta di procedura aperta da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo presunto del margine aziendale (mark up) posto a base di gara pari a € 0,90, oltre I.V.A., per ogni ora di lavoro fornito.
All’esito delle operazioni la ricorrente si è classificata quarta; l’aggiudicazione è stata disposta in favore della Lavorint s.p.a., odierna controinteressata.
Quest’ultima si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità  del gravame per carenza di interesse; in ogni caso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza di questa Sezione n. 371/2013 è stata negata la richiesta tutela cautelare e all’udienza del 10 aprile 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
Più precisamente la dichiarazione di inammissibilità  colpisce le censure articolate sub 1 e 4; i motivi sub 2, 3 e 5 sono, invece, infondati.
2.1.- Con il motivo sub 1 parte ricorrente lamenta, infatti, la mancata osservanza da parte della Commissione delle prescrizioni di gara nella redazione della graduatoria e nella conseguente individuazione del concorrente aggiudicatario, avendo utilizzato come criterio di selezione non già  -in via esclusiva- il mark up applicato per ogni ora di lavoro temporaneo, secondo le chiare previsioni dell’art.8 della lex specialis, bensì anche il costo del lavoro.
Prescindendo da ogni valutazione circa la fondatezza di tale censura, va rimarcato che la società  ricorrente, come detto quarta classificata, non ha fornito alcuna prova di resistenza; non ha cioè in alcun modo dimostrato che, ove correttamente applicato l’invocato criterio, la gara sarebbe stata alla stessa aggiudicata. Ed anzi, ad un esame del verbale n. 4 agli atti del giudizio, sembrerebbe emergere che, quand’anche la Commissione di gara avesse fondato la selezione sulla mera considerazione del mark up, la ricorrente non sarebbe risultata aggiudicataria.
Nè, peraltro, si tratta di censura il cui accoglimento comporterebbe in via automatica la ripetizione della gara, incardinando in capo alla Wintime un interesse di tipo strumentale.
La censura stessa, pertanto, non supera il vaglio dell’ammissibilità .
2.2.- Non sfugge a rilievi dello stesso tenore il motivo sub 4, diretto a contestare la valutabilità  della polizza assicurativa per responsabilità  civile quale “servizio aggiuntivo o migliorativo offerto”, incidente sull’attribuzione del punteggio complessivo. Anche sotto tale profilo, infatti, la società  ricorrente non dimostra affatto l’incidenza della censura sulla sua collocazione in graduatoria.
2.3.- I motivi sub 2 e 3 possono poi essere trattati congiuntamente, essendo diretti l’uno a far valere l’asserita violazione dei minimi retributivi previsti nel CCNL Autoferrotranvieri con riferimento al parametro 140, avendo le prime tre classificate offerto un costo orario inferiore a quello indicato nell’All. B1 al disciplinare, parte integrante di quest’ultimo; l’altro, diretto a censurare la mancata giustificazione delle offerte che, per quanto detto, si rivelerebbero anomale.
Innanzitutto, si appalesa infondato il motivo articolato sub 2 giacchè il parametro da assumere come riferimento per verificare il rispetto dei minimi salariali è il costo totale annuo, che il richiamato allegato quantifica -al lordo degli oneri contributivi e previdenziali- in € 26.830,81; minimo tabellare che certamente l’aggiudicataria ha dimostrato di aver rispettato, come comprovato dalla tabella inclusa nell’offerta economica prodotta in giudizio. Ciò che è sufficiente a far cessare ogni interesse della ricorrente a far valere la stessa censura in relazione alle offerte della seconda e della terza classificata.
Il costo orario riportato nel più volte richiamato all. B1 rappresenta, di contro, un valore meramente stimato, calcolato -al netto dei riposi, delle ferie, delle festività , di permessi retribuiti vari o di altre assenze- con un evidente margine di approssimazione, essendo agganciato a variabili pienamente verificabili soltanto ex post.
L’offerta della controinteressata, dunque, non risulta connotata dagli asseriti profili di anomalia; con conseguente caducazione anche delle censure formulate nel terzo motivo, in relazione alla mancata giustificazione dell’offerta. Senza sottacere che, in ogni caso, l’art.86, comma 5 del d.lgs. n. 163/2006, che contemplava l’obbligo delle giustificazioni preventive, è stato abrogato dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, di conversione del D.L. n. 78/09 e, stando al diritto transitorio dettato dallo stesso decreto, non potrebbe comunque trovare applicazione in relazione ai bandi pubblicati successivamente, come quello che viene in considerazione nella fattispecie.
2.4.- Veniamo, infine, all’ultimo motivo con cui parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione ed istruttoria in relazione alle finali determinazioni assunte in merito alla gara de qua, per non avere l’Amministrazione riscontrato l’opposizione presentata avverso l’aggiudicazione provvisoria.
Neanche tale motivo può tuttavia trovare accoglimento. La dequotazione dei vizi formali sancita dall’art. 21 octies, comma 2, della stessa legge n. 241/90, che parte ricorrente invoca a sostegno delle riportate censure, fa sì che l’atto amministrativo non sia suscettibile di annullamento ove esente -come visto nella fattispecie- da vizi valutabili sul piano sostanziale.
3.- Il ricorso dunque va in parte dichiarato inammissibile ed in parte va respinto.
Considerata tuttavia la complessità  della vicenda, il Collegio ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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