1. A sorreggere l’interesse all’impugnazione di un permesso di costruire è ammissibile l’allegazione di un possibile danno che possa derivare dall’attività edilizia, restando inteso che, ove il titolo edilizio risulti immune da vizi, la cognizione del G.A. non potrà estendersi ai danni eventualmente connessi alla materiale attività edilizia.
2. In caso di condominio, i beni elencati dall’art. 1117 c.c. non si presumono ex se comuni, ma solo ove siano effettivamente destinati a servire piani o porzioni di piano appartenenti a più proprietari (nella fattispecie il TAR ha affermato che la funzione di muro portante svolta dal muro divisorio tra due ville ne determina l’appartenenza pro indiviso ai rispettivi titolari).
3. L’art. 11 D.P.R. 380/2001 detta una norma sull’esistenza e non sui limiti della legittimazione a richiedere il permesso per costruire, che coincide, tramite un rinvio alle norme civilistiche, con il potere titolato di trasformare il bene oggetto dell’intervento edilizio. Di conseguenza, è certamente legittimato a richiedere il permesso per costruire il comproprietario del muro portante alle condizioni stabilite dall’art. 1102 c.c., perchè corrisponde ad un suo diritto fare uso della cosa comune se non ne muta la destinazione, nè impedisce all’altro comproprietario l’esercizio di analoghe facoltà .
4. àˆ in aderenza la costruzione che si trova in semplice contatto col muro del vicino dal quale è, dal punto di vista strutturale, autonoma, in modo che, se venisse meno questo muro, l’evento risulterebbe del tutto indifferente all’autonomia della costruzione; è invece in appoggio la costruzione che scarica sul muro del vicino il peso degli elementi che la costituiscono o che in qualsiasi modo lo utilizzi per contenere spinte e trovare l’equilibrio statico.
5. Ai sensi dell’art 93 d.P.R. 380/2001, nelle zone a basso rischio sismico (nella fattispecie Bari), per dare legittimamente inizio ai lavori edili è sufficiente un preavviso per iscritto, corredato del progetto, all’Ufficio presposto.
6. Deve escludersi che il mancato esame delle osservazioni prodotte da un terzo interessato (nella fattispecie condomino) nel procedimento finalizzato al rilascio di un permesso di costruire possa viziare il titolo edilizio, in quanto la natura vincolata dell’attività amministrativa di rilascio dei titoli edilizi esclude l’annullamento per vizi di forma quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso (art. 21 octies della L. n. 241/1990).
N. 00035/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00829/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 829 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Thera S.a.s. di Cramarossa Antonietta & C., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Di Modugno, con domicilio eletto presso Nicola Di Modugno, in Bari, Via Manzoni, n. 5;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’avv. Chiara Lonero Baldassarra, domiciliata in Bari, Via Principe Amedeo, n. 26;
Città Metropolitana di Bari, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Dipierro, Monica Gallo, con domicilio eletto presso Rosa Dipierro, in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 29;
nei confronti di
Mi.Edil S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta, in Bari, Via Cognetti, n. 25;
per l’annullamento
– del permesso di costruire n. 13/2015 del Comune di Bari, rilasciato in data 22.6.2015, per la demolizione parziale e realizzazione di nuovo edificio;
– di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari, della S.r.l. Mi.Edil s.r.l. e della Città Metropolitana di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Nicola Di Modugno, Chiara Lonero Baldassarra e Luigi D’Ambrosio, per delega dell’avv. Dipierro, e Saverio Profeta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso del 26.6.2015, la ricorrente, proprietaria di una porzione di una villa sita nel rione Marconi di Bari, impugnava il permesso per costruire n. 13/2015, rilasciato in data 22.6.2015, per la demolizione e ricostruzione dell’altra porzione, della quale è proprietaria la Mi.Edil s.r.l.
Deduceva, formulando tre motivi di ricorso, che la villa è un complesso strutturalmente unitario e che l’intervento autorizzato ne avrebbe compromesso la statica, formulando tre motivi di ricorso.
1) VIOLAZIONE DI LEGGE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ERRORE SUI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI; VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 1, SECONDA PARTE, DELL’ART. 3 L. 241/1990.
Il Comune non avrebbe potuto rilasciare il permesso per costruire considerato che, nella nota prot. n. 79738 del 2.4.2015 l’Ufficio comunale della Ripartizione urbanistica ed edilizia (RUE), esaminato il progetto, evidenziava perplessità sui rischi derivanti all’intera costruzione in seguito all’attività di ricostruzione, rinviando per tale aspetto alle verifiche dei calcoli strutturali da depositarsi presso lo “sportello unico”.
2) ECCESSO DI POTERE PER DISPARITà€ DI TRATTAMENTO E PER CONTRADDITTORIETà€ CON PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE COMUNALE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITà€.
Il Comune, in un caso analogo, avrebbe negato il premesso edilizio per un intervento incidente su parti comuni dell’unico corpo di fabbrica, benchè non fosse possibile stabilirne la titolarità .
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 1, LETTERA B) L. 241/1990.
Il Comune, nel rilasciare il titolo abilitativo, non avrebbe tenuto conto della memoria di intervento nel procedimento della ricorrente, con la quale venivano evidenziate l’unitarietà del fabbricato e le conseguenti interconnessioni infrastrutturali fra le due parti della costruzione.
Respinta in sede monocratica l’istanza cautelare, la Mi.Edil s.r.l. dava corso ai lavori di demolizione dell’ala di sua proprietà della villa.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti del 2.7.2015 la Thera S.a.s. reiterava l’istanza di adozione di misure cautelari monocratiche e articolava le seguenti ulteriori censure:
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 4 LETT. A) E DELL’ART. 20 COMMA 6 DEL D.P.R. 380/2001 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRORE SUI PRESUPPOSTI TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Il Comune di Bari avrebbe omesso di chiedere il preventivo assenso dell’Ufficio del Genio Civile, tanto più necessario in considerazione dei rilievi sollevati nella nota prot. 79738 del 2.4.2015 della RUE, sull’impatto destabilizzante che la demolizione parziale avrebbe potuto produrre sull’altra parte del fabbricato.
Il Comune di Bari, in seguito all’accoglimento dell’istanza di adozione di misure cautelari monocratiche riproposta con i motivi aggiunti, con ordinanza del 6.7.2015, sospendeva l’attività edilizia, avendo rilevato l’omesso deposito del progetto relativo alle opere strutturali, prescritto dal provvedimento impugnato.
Si è costituita la Mi Edil s.r.l. che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che l’azione di annullamento del titolo edilizio con essa introdotta mira ad ottenere un risultato che l’ordinamento riconduce invece all’azione di danno temuto ex art. 1171 c.c.
All’udienza camerale del 29.7.2015 il Collegio accoglieva l’istanza cautelare fino alla conclusione del procedimento avviato dal Comune con l’ordinanza di sospensione dei lavori.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato l’11.8.2015, la ricorrente deduceva ulteriori censure:
5. VIOLAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 1 DEL D.P.R. 380/2001 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ERRORE SUI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 1 L. 241/1990.
Il Comune non avrebbe potuto rilasciare il permesso per costruire senza aver prima acquisito il consenso della ricorrente contitolare delle parti comuni, essenzialmente il muro maestro dell’edificio che sarebbe indiscutibilmente unitario.
6. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 1 L. 241/1990.
Il provvedimento gravato sarebbe del tutto carente in punto di istruttoria e motivazione non trovandosi in esso alcun riferimento alla nota prot. 79738 del 2.4.2015 con la quale la RUE rilevava rischi per la stabilità dell’intero fabbricato conseguenti alla demolizione parziale dell’edificio.
Resiste il Comune di Bari costituitosi con memoria depositata il 21.7.2015.
Alla camera di consiglio del 2.9.2015 il Collegio respingeva l’istanza di conferma della misura cautelare sul duplice presupposto:
– che il Comune, in data 7.8.2015, aveva archiviato il procedimento sanzionatorio avviato con ordinanza di sospensione avendo la Mi Edil s.r.l., in data 21.7.2015, provveduto al deposito del progetto relativo alle opere strutturali assentite con l’impugnato permesso per costruire;
– che l’intervento edilizio assentito non avrebbe interessato il muro di confine fra le due proprietà .
Sull’appello proposto dalla Thera s.a.s. il Consiglio di Stato accoglieva l’istanza cautelare e disponeva la fissazione dell’udienza di merito.
Sia la ricorrente che la controinteressata hanno depositato perizie tecniche e memorie.
La Società controinteressata eccepisce l’inammissibilità dell’ampliamento del thema decidendum ad una questione nuova – l’accertamento della comunione del muro maestro perimetrale del fabbricato – che la ricorrente avrebbe introdotto con la memoria depositata il 17.11.2015, sebbene nei ricorsi principale e per motivi aggiunti avesse sempre sostenuto la comunione del solo muro che separa le due proprietà della villa.
Dopo lo scambio di memorie, all’udienza del 3.12.2015 la causa è passata in decisione sulla richiesta della ricorrente di disporre consulenza tecnica o verificazione in ordine ai profili tecnici della controversia .
Resiste al gravame la Città metropolitana di Bari con atto di costituzione del 25.1.2015, opponendo la propria estraneità al procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato.
DIRITTO
Si controverte sulla possibilità di conseguire il permesso edilizio per demolire e ricostruire una delle due porzioni di un fabbricato, cui il proprietario dell’altra si è opposto intervenendo nel relativo procedimento.
1. Così posta, la questione non tollera l’eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla controinteressata, che sospetta un uso improprio dell’azione di annullamento in quanto finalizzata ad impedire un’iniziativa edilizia, ritenuta fonte di un pericolo materiale ed imminente per la proprietà vicina.
In verità l’azione di annullamento del permesso di costruire è compatibile con il dichiarato interesse di ottenere l’interdizione dell’attività edilizia come conseguenza indiretta dell’effetto demolitorio del titolo legittimante, restando invece preclusa, ove il titolo edilizio risultasse immune da vizi, la cognizione di questo Tribunale dei profili di danno eventualmente connessi alla materiale attività edilizia.
2. Parimenti infondata è l’eccezione con la quale la Mi.Edil s.r.l. lamenta una diversa inammissibile prospettazione dei fatti costitutivi della domanda, per avere la ricorrente sostenuto, solo con memoria del 17.11. 2015, la circostanza che il muro maestro perimetrale dell’edificio sia di proprietà comune.
In verità nel secondo ricorso per motivi aggiunti, tempestivamente notificato, si censura il rilascio dell’autorizzazione a demolire parzialmente un fabbricato che, sebbene diviso anni addietro, apparterrebbe ancora alla Thera s.a.s., per le parti non soggette a divisione ex art. 1112 c.c. alle quali la ricorrente riconduce il muro maestro dell’intero edificio.
3. Venendo al merito della causa e iniziando per priorità logica dal quinto motivo introdotto con il secondo ricorso per motivi aggiunti, due sono le questioni da dirimere:
a) se il muro maestro perimetrale e in particolare quello che separa le due parti della villa di proprietà della Thera s.a.s e della Mi.Edil s.r.l. sono comuni dal punto di vista strutturale e giuridico;
e, nel caso di risposta positiva:
b) se il Comune poteva autorizzare la Mi.Edil s.r.l., in quanto comproprietaria, a demolire il muro maestro perimetrale e a ricostruire l’ala demolita in aderenza al muro che separava le due proprietà .
3.1. Sul muro perimetrale.
àˆ necessario premettere che con la divisione negoziale dell’originario unico edificio in due proprietà distinte, si è costituito un condominio di tipo orizzontale composto da due fronti di fabbrica adiacenti l’uno all’altro, ciascuno appartenente per l’intera sua altezza ad un solo proprietario.
L’art. 1117 c.c. identifica le parti comuni degli edifici condominiali sulla base di connotati strutturali e funzionali che evidenziano la materiale destinazione del bene al servizio e godimento di più unità immobiliari, appartenenti in proprietà esclusiva ai diversi proprietari.
Solo a tali condizioni può ritenersi sussistere, in mancanza di diversa previsione nei titoli, il carattere di condominialità .
Si è pertanto ritenuto che i beni elencati nell’art. 1117 c.c., non si presumono senz’altro comuni, ma solo se per caratteristiche funzionali o strutturali, sono destinati a servire diversi piani o porzioni di piani appartenenti a più proprietari (Cass. 22466/10 (Cass. n. 22466/10).
Nel caso in decisione i muri perimetrali esterni delimitano le due metà della villa appartenenti rispettivamente alla Thera s.a.s. e alla Mi.Edil s.r.l., servono cioè a sostenere strutture e delimitare volumi di proprietà esclusiva come risulta dalle CTU versate in atti.
A tal proposito non merita adesione la tesi della ricorrente che ritiene il muro perimetrale indivisibile ex art. 1112 c.c.
Infatti detto muro, che fu oggetto di divisione negoziale (cfr. rogito del notaio Rospi del 1928 all. 1 nota di deposito della ricorrente del 29.7.2015), non può certo ritenersi indivisibile se non risulta che sia comune ad altro titolo.
Si è visto invece che non assolvendo detto muro alla funzione di circoscrivere piani di fabbrica appartenenti a diversi proprietari, non opera la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c.
3.2. Sul muro che separa le due proprietà .
La presunzione di comunione dettata dall’art. 1117 c.c. opera invece per il muro divisorio.
Dalle perizie e consulenze tecniche, assunte in separati giudizi, depositate dalle parti, si può infatti desumere che il muro in questione, oltre a dividere le due proprietà , assolve alla funzione di sostenere il carico delle strutture che vi appoggiano.
Si legge nella perizia del CTU Vito Berlingerio, depositata il 30.10.2000 nella causa R.G. n.92/2000 pendente davanti la Tribunale di Bari (nota di deposito della ricorrente del 29.7.2015): – la posizione degli anfratti e degli spazi ricavati nello spessore del muro [che appartengono ora all’una ora all’altra ala della villa] non influisce sull’accertata peculiare funzione del predetto muro che è quella strutturale, ovvero di supporto dei pesi delle murature stesse, delle volte con le relative notevoli spinte [pag. 14];
– [¦]la volta ellittica [della proprietà Mi.Edil s.r.l. ex Perchiazzi] scarica sull’intero spessore del muro a grossezza che in quel punto è pari a mt 1.91 circa. Lo stesso discorso vale per la muratura del secondo piano che opposta lo scarico della volta a botte [¦]Il primo piano del fabbricato Perchiazzi è composto in parte da muratura portante e volte a botte in tufo ed in parte ( come il piano terra) da muratura portante in poroton da 25/30 cm e solai in laterocemento, scaricanti anche su struttura in c.a. [pag. 16].
– [¦]ilmuro a grossezza, posto fra la proprietà Thera e Perchiazzi [dante causa della Mi.Edil s.r.l.], è strutturalmente comune ai due fabbricati, assolvendo nell’intero al compito di sorreggere sia le volte del fabbricato Thera che le volte ed i solai del fabbricato Perchiazzi [pag. 19].
Nella CTU dell’ing. Vito Bellomo depositata agli atti della causa 10472/2014 pendente davanti al Tribunale di Bari (all. 7 della nota deposito Mi.Edil s.r.l. del 3.7.2015) il muro divisorio viene definito “portante” (pag. 34).
La funzione di sostegno dei carichi strutturali delle opposte porzioni della villa, assolta dal muro divisorio ne determina ex art. 1117 c.c., fino a prova contraria non rinvenibile in atti, l’appartenenza pro indiviso ai titolari di ciascuna di esse.
3.3. Sulla legittimazione della Mi.Edil s.r.l. a chiedere il permesso per costruire.
Sul versante della legittimazione a chiedere il pdc, quanto finora accertato consente di affermare che la Mi.Edil s.r.l. aveva titolo a chiedere il permesso per demolire il muro perimetrale perchè, come detto, ne era proprietaria in via esclusiva per atto di divisione del 1908.
Deve parimenti ammettersi che la Mi.Edil s.r.l. allo stesso titolo potesse ottenere l’autorizzazione a ricostruire in aderenza al muro divisorio del quale è comproprietaria, senza necessità del consenso della Thera s.a.s.
A tal proposito il Collegio ritiene ingiustificata la prassi, largamente criticata in giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 9.2.2009, n. 717, T.A.R. Latina, 9.12.2010, n. 1949, T.A.R. Venezia, sez. II, 2.7.2007, n. 2139, Tar Salerno n. 1409/2015), secondo la quale la p.a. subordina il rilascio del permesso per costruire al consenso dei comproprietari del bene interessato dall’intervento edilizio.
Infatti l’art. 11 d.P.R. 380/2001 detta una norma sull’esistenza, non sui limiti della legittimazione a richiedere il permesso per costruire, che, in definitiva, coincide, tramite un rinvio alle norme civilistiche, con il potere titolato di trasformare il bene oggetto dell’intervento edilizio.
E’ dunque certamente legittimato a richiedere il permesso per costruire il comproprietario del muro portante alle condizioni stabilite dall’art. 1102 c.c., perchè corrisponde ad un suo diritto fare uso della cosa comune se non ne muta la destinazione, nè impedisce all’altro comproprietario l’esercizio di analoghe facoltà .
Entrambe le condizioni risultano in specie rispettate considerato che dalle CTU versate in atti, emerge che il muro divisorio assolve alla funzione di sostenere, su ciascun fronte, il carico strutturale delle costruzioni adiacenti.
E’ evidente allora che se il muro divisorio sostiene il carico delle strutture laterali, la demolizione di una di esse è un’operazione neutra dal punto di vista statico.
Non trova dunque riscontro quanto sostenuto dalla ricorrente, ovvero che l’equilibrio statico dell’immobile sarebbe garantito alla spinte contrapposte delle due porzioni, con la conseguenza che l’abbattimento di una di esse avrebbe compromesso tale equilibrio e alterato la funzione del muro divisorio, ormai privato di una sua componente essenziale: la controspinta della struttura demolita.
Nè concorrono in punto di fatto evidenze tali da dar conto di una mutata condizione statica dell’ala superstite della villa.
Infatti le perizie di parte prodotte dalla ricorrente, sebbene siano state redatte dopo la demolizione, non analizzano la situazione attuale dei luoghi, onde trarne elementi utili per comprovare il mutato assetto statico dell’immobile, ma si limitano, l’una a firma del geometra Vito Berlingerio del 25.8.2015 (depositata il 29.8.2015) a confermare quanto già esposto nella CTU depositata il 30.10.2000, l’altra a firma dell’ing. Giacomo Mura (depositata il 10.11.2015) ad ipotizzare una riduzione della capacità resistente della parte residua e lo spostamento del muro comune a causa di un sisma di piccola entità .
Pertanto dovendosi considerare un fatto acquisito che il muro divisorio assorbiva e neutralizzava le spinte delle strutture laterali, servendo al contempo entrambe le proprietà , deve ammettersi che la Mi. Edil s.r.l., rimossa la costruzione che appoggiava sul muro portante del quale è comproprietaria pro quota, avrebbe avuto titolo ex art. 11 d.P.R. 380/2001, a chiedere di ricostruire con la stessa tecnica, non costituendo tale intervento modificazione alcuna dello status quo ante che era già nel suo patrimonio.
Ne consegue, a maggior ragione, che la ricostruzione in aderenza, in sè abdicativa della facoltà di appoggiare la nuova fabbrica al muro comune, non ne muta la destinazione d’uso, nè preclude al comproprietario di fare altrettanto, secondo quanto affermato da Cass. civ. sez. II 15.12.1993 n. 12419: “E’ in aderenza la costruzione che si trova in semplice contatto col muro del vicino dal quale è, dal punto di vista strutturale autonoma in modo che, se venisse meno questo muro, l’evento risulterebbe del tutto indifferente all’autonomia della costruzione; è invece in appoggio la costruzione che scarica sul muro del vicino il peso degli elementi che la costituiscono o che in qualsiasi modo lo utilizzi per contenere spinte e trovare l’equilibrio statico”.
4. E’ poi infondato il primo motivo del ricorso principale, sostanzialmente riproposto nel primo e secondo ricorso per motivi aggiunti, che lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti e travisamento dei fatti perchè il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto in alcun conto i rilievi espressi con nota del 2.4.2015 dalla RUE sul possibile impatto negativo della nuova opera sulle strutture preesistenti, considerato che la Mi. Edil s.r.l. fino ad allora non aveva presentato il progetto strutturale.
La nota in questione è infatti irrilevante, poichè la Mi.Edil s.r.l. ha provveduto in seguito a depositare il progetto strutturale in seno al procedimento di riesame del permesso per costruire avviato dal Comune con l’ordinanza di sospensione dei lavori del 6.7.2015.
Il supplemento di istruttoria, così disposto, ha infatti colmato le lacune iniziali, determinando il Comune ad archiviare il procedimento sanzionatorio.
5. E’ infondato anche il quarto motivo introdotto con il primo ricorso per motivi aggiunti che lamenta la violazione dell’art. 20 comma 6 d.P.R. 380/2001 perchè il progetto era sprovvisto dell’autorizzazione del genio civile, considerato che, ai sensi dell’art 93 d.P.R. 380/2001, nelle zone a basso rischio sismico come Bari (le parti concordano sul punto) basta dare preavviso scritto, corredato del progetto, all’Ufficio provinciale prima di dare inizio ai lavori.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso principale che lamenta la disparità di trattamento per avere il Comune in un caso analogo negato il rilascio del permesso per costruire.
Le due situazioni non sono infatti comparabili, poichè, mentre la demolizione e la ricostruzione dell’ala della villa di proprietà Mi. Edil s.r.l. non intervengono sulla struttura superstite, nè sul muro divisorio, nel caso indicato dalla ricorrente, l’intervento proposto avrebbe interessato “parti comuni dell’unico corpo di fabbrica” (all. 5 della nota di deposito del 26.6.2015 della Thera s.a.s.).
7. A ragione invece la ricorrente lamenta, con il terzo motivo del ricorso principale, la mancata valutazione doverosa ex art. 10 l. 241/1990 della memoria presentata nel procedimento di rilascio del permesso per costruire.
Infatti non c’è traccia nel provvedimento impugnato delle osservazioni interposte con la citata memoria.
Tuttavia la natura vincolata dell’attività amministrativa di rilascio dei titoli edilizi (T.A.R. Aosta sez. I 8.8.2015 n. 58 T.A.R. Genova sez. I 1.8.2007 n. 1430 T.A.R. Napoli sez. VI 9.10.2006 n. 8518), a norma dell’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, esclude l’annullamento per vizi di forma quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
Infatti le questioni sollevate dalla ricorrente nella memoria procedimentale attengono alla paventata compromissione della statica dell’ala della villa di proprietà della ricorrente, derivante dalla demolizione dell’altra ala.
Del resto l’attività edilizia non può non essere autorizzata se il progetto presentato è completo della documentazione richiesta ed è conforme alle prescrizioni urbanistiche.
Relativamente agli aspetti statici, come detto, la legge prescrive solo la presentazione del progetto strutturale presso gli uffici del genio civile ai sensi dell’art. 93 d.P.R.. 380/2001, affinchè possano essere condotte le verifiche di conformità alla normativa antisismica.
Ne consegue che, assolti dall’istante gli adempimenti previsti dalle norme e strumenti urbanistici e superato il vaglio di regolarità del progetto, cui presiede l’esercizio di attività vincolata, il Comune è tenuto al rilascio del permesso per costruire.
Nè il terzo, che si assume leso da un’attività edilizia conforme alle disposizioni urbanistiche, potrebbe pretendere la caducazione del titolo edilizio legittimamente rilasciato per prevenire o rimuoverne gli effetti materiali.
Se così fosse l’azione amministrativa avrebbe come suo fine, non la cura dell’interesse pubblico, ma inammissibilmente la soluzione di una controversia fra privati che postula, come correttamente osservato dalla controinteressata, il ricorso ad altri mezzi di tutela.
8. La complessità delle questioni trattate, dimostrata dalle alterne sorti delle istanze cautelari, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)