1. Processo amministrativo –  Atti processuali – Memorie di replica ex art. 73 c.p.a. – Finalità 
2. Edilizia e urbanistica – Contributo regionale per “abitazioni in affitto” – Provvedimento di esclusione – Per mancato puntuale rispetto delle prescrizioni del bando – Legittimità  – Fattispecie

1. Il codice del processo amministrativo ha stabilito specificamente che le memorie di replica possono essere presentate per “replicare” ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza. Da ciò deve dedursi che le parti siano abilitate a depositare le repliche solo in caso di preesistenza di documenti e memorie, depositate rispettivamente entro 40 e 30 giorni prima dell’udienza.


2. Deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale la Regione escluda un’impresa dal contributo per le c.d. abitazioni in affitto (ex D.M. 27.12.2001), qualora la stessa impresa abbia omesso di stipulare nel termine prescritto dal bando (un anno dalla conclusione dei lavori) i contratti di locazione (il TAR ha ritenuto irrilevante, ai fini previsti dal bando, la trasmissione di contratti di locazione redatti per scrittura privata e privi, perciò di data certa, che potesse comprovare il rispetto del termine).

N. 00994/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2011, proposto dalla Edilcost di Di Taranto Giovanni, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso in Bari, piazza Garibaldi n. 63; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto in Bari, via Nazario Sauro n. 33; 

per l’annullamento
– della determinazione n. 200 del 7.3.2011, notificata il 19.4.2011, a firma del Dirigente del Servizio “Politiche Abitative” della Regione Puglia, ad oggetto: “Impresa Edilizia “EdilCost” di Gravina di Puglia. Non ammissione al contributo previsto dal D.M. 27.12.2001 per “Abitazioni in Affitto””;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, compresa, ove occorra, la nota prot. n AOO 080 – 1646, pervenuta in data 19.4.2011, di trasmissione della determinazione dirigenziale impugnata;
ove occorra,
per l’accertamento del diritto
della ditta “Edilcost Di Taranto Giovanni” ad ottenere dalla Regione Puglia il finanziamento ex lege n 21/2001, gia riconosciutole con deliberazioni di Giunta Regionale n 1536/2003 e n 1877/2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Massimo F. Ingravalle e Anna Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
A. L’impresa Edilcost di Di Taranto Giovanni fu ammessa alla procedura e inserita nella graduatoria, redatta a norma della legge n. 21/2001, per ottenere dalla Regione Puglia il finanziamento del programma edilizio, consistente nella costruzione di 12 alloggi per civile abitazione da concedere in locazione per un periodo non inferiore a otto anni, con deliberazioni di Giunta n. 1536/2003 e n. 1877/2004.
Non avendo la ricorrente fornito i chiarimenti richiesti con nota dirigenziale 4 marzo 2006 n. 649 ed essendo emersa una situazione di abusivismo edilizio, con nota dirigenziale 13 febbraio 2007 n. 405 veniva comunicata all’impresa la sospensione del procedimento di concessione del finanziamento.
A seguito della lettera 12 marzo 2009 n. 683 la ditta rappresentava di essere ancora interessata al finanziamento, essendo stato realizzato l’intervento, ma ometteva di rendere nota la data di ultimazione dei lavori (rilevante sia per il punto 6 del bando, perchè i lavori dovevano essere ultimati entro 36 mesi, sia ai fini del punto 7 del bando, in quanto entro 60 giorni da tale ultimazione il comune, sede dell’intervento, doveva trasmettere al soggetto attuatore l’elenco dei soggetti che potevano prioritariamente usufruire della locazione degli alloggi sovvenzionati e, in ogni caso, le abitazioni dovevano essere affittate entro un anno dall’ultimazione dei lavori).
Con un ulteriore nota 24 giugno 2009 n. 2136, il Servizio regionale politiche abitative invitava la ricorrente a comunicare tale data e ad attestare l’adempimento di quanto prescritto al punto 7 del bando (ovvero l’acquisizione dell’elenco comunale, la conclusione dei contratti di locazione con i soggetti legittimati ad un canone di locazione non superiore a quello fissato dall’articolo 5, primo comma, del D.M. 27 dicembre 2001, la trasmissione di tali contratti al Comune per le dovute verifiche).
Con nota del 10 luglio 2009 il Comune di Gravina confermava che l’immobile realizzato era conforme ai titoli edilizi (rispetto ai quali l’impresa riferisce invero di problemi emersi per il relativo ottenimento).
Con nota 14 luglio 2009 infine l’impresa Edilcost trasmetteva 12 contratti di compravendita degli alloggi, stipulati nel periodo aprile-luglio 2007, insieme con altrettanti contratti di locazione stipulati dagli stessi acquirenti tra il mese di settembre 2007 e il mese di dicembre 2008.
Con nota 15 settembre 2009 n. 2911 la Regione evidenziava che il comportamento del soggetto attuatore si poneva in contrasto con le regole e le finalità  del bando il quale prevedeva che gli alloggi fossero prima locati, entro un anno dall’ultimazione dei lavori e per almeno otto anni, ed eventualmente via successiva alienati.
Con nota 12 ottobre 2009 la ditta trasmetteva altri contratti di locazione, sempre nella forma di scrittura privata, recanti date comprese tra il mese di gennaio e quello di marzo 2007, ma registrati il 7 ottobre 2009.
Con nota 15 marzo 2010 il Servizio politiche abitative preannunciava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di finanziamento, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Con la determinazione n. 200 del 7 marzo 2011, il Dirigente del Servizio, ripercorsa l’intera vicenda, relazionando sul complesso dell’istruttoria (da cui emerge tra l’altro che i lavori erano stati ultimati il 15 giugno 2006), non ha ammesso la EdilCost al contributo previsto dal D.M. 27 dicembre 2001 per “Abitazioni in Affitto”.
L’interessata impugna tale atto, chiedendo altresì che venga accertato, ove occorra, il proprio diritto ad ottenere il finanziamento.
Si è costituita la Regione Puglia, che, ricostruito l’iter procedimentale, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 15 giugno 2011 n. 534 è stata rigettata l’istanza cautelare per i seguenti motivi:
“Il Collegio considerata pur ad un sommario esame proprio della fase cautelare l’insussistenza di profili idonei a supportare la fondatezza del gravame, per l’assorbente motivo della violazione, da parte dell’odierna ricorrente, della prescrizione tassativa di cui al punto 7 del bando, che impone il perfezionamento dei contratti di locazione “prima dei contratti di compravendita degli alloggi”;
Ritenuto, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, che la nullità  di cui all’art 1 c. 346 l.311/2004 scaturente dalla mancata registrazione dei contratti di locazione – benchè elemento esterno e successivo alla perfezionamento della volontà  delle parti – concreti fattispecie di nullità  in senso tecnico (di tipo testuale), essendo il legislatore libero di elevare adempimenti tributari a norma imperativa determinante la nullità  del contratto (Corte Costituzionale ord. 2007 n. 420) con conseguente nullità  dei rapporti locativi sottoscritti ante registrazione mediante scritture private semplici depositate in giudizio;
– che comunque anche a voler prescindere da tale incidentale profilo (oggetto di indubbio contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza civile di merito ex multis Tribunale Napoli 8 settembre 2007) parte ricorrente non fornisce ex 2704 c.c. elementi sufficienti a comprova della data certa dei contratti di locazione in data antecedente la registrazione (come detto successiva alla compravendita di tutti gli alloggi) con conseguente comunque intangibilità  dell’impugnata non ammissione a finanziamento, per violazione del citato punto 7 del bando.
Ritenuta pertanto l’insussistenza dei presupposti ex art 55 c.1 c.p.a. per la concessione dell’invocata tutela cautelare”.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata la decisione all’udienza del 3 maggio 2012.
B.1. Innanzitutto deve osservarsi che, in vista della discussione di merito, in data 12 aprile 2012 ha prodotto (solo) una “memoria di replica” incentrata sull’articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004 n. 211 e sull’articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo n. 23/2011. Con un proprio articolato scritto difensivo, depositato il 20 aprile 2012, la Regione ha tra l’altro eccepito la tardività  di tale memoria, prodotta nei termini previsti invece per le note di replica,.
Ambedue gli atti devono essere stralciati.
L’articolo 73 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 204 infatti, da un lato, ha allungato i termini per i documenti e per le memorie, per meglio garantire lo studio degli atti processuali ad opera del giudice e delle parti; dall’altro, ha aggiunto l’istituto delle repliche, che è espressamente disciplinato in modo più puntuale rispetto al codice di procedura civile, in cui, per esempio, all’articolo 190, si prescrive solo che “Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi”.
Il codice del processo amministrativo ha invece stabilito specificamente il termine di 20 giorni liberi per “presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza”, abilitando le parti quindi alle repliche solo in caso di preesistenza di documenti e memorie, depositate rispettivamente entro 40 e 30 giorni prima dell’udienza.
Si deve ritenere in definitiva che tale previsione, in fedele e congrua applicazione dell’articolo 2 dello stesso codice, riesca a coniugare il principio del contraddittorio e quello del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione, il quale si realizza anche attraverso la ragionevole durata del processo, affidata altresì al comportamento processuale delle parti.
Nella vicenda deve poi escludersi che ad una conclusione diversa possa indurre l’articolo 54 del codice del processo amministrativo, poichè non si ravvisano le condizioni per cui “la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile”, sì da giustificare la (eccezionale) presentazione tardiva.
In ogni caso sui punti controversi le parti si sono confrontate nella discussione all’udienza pubblica.
B.2. Nel merito, il ricorso dev’essere respinto, non risultando illegittima l’azione amministrativa, alla stregua dei motivi dedotti.
Nel corso del giudizio sono emersi significativi elementi che concorrono a ritenere giustificata la non ammissione al finanziamento.
Si deve osservare che la principale causa di non ammissione è costituita dall’inosservanza del punto 2 e del punto 7 del bando, in base ai quali il soggetto attuatore, entro un anno dall’ultimazione dei lavori (ovvero, in concreto, a partire dal 15 giugno 2006), deve locare le abitazioni realizzate.
In concreto, è evidente che i contratti di locazione (trasmessi dalla Edilcost con nota 14 luglio 2009) stipulati tra il mese di settembre 2007 e il mese di dicembre 2008 si pongono al di fuori dell’arco temporale contemplato dal bando.
Sugli altri contratti di locazione (prodotti con nota 12 ottobre 2009), recanti date comprese tra il mese di gennaio e quello di marzo 2007, ma registrati il 7 ottobre 2009, si è incentrata la dialettica processuale.
La Regione infatti ritiene che tale documentazione, formata da scritture private non autenticate, non dimostri l’esistenza di rapporti di locazione, instaurati nei tempi imposti dal bando, mentre la ricorrente ritiene ingiustificata tale conclusione in quanto la registrazione (anche se tardiva) renderebbe il contratto efficace sin dall’inizio.
In realtà , il Servizio politiche abitative si è limitato a dare applicazione all’articolo 2704, primo comma, del codice civile, secondo il quale “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi” [e tra questi sicuramente la pubblica amministrazione], “se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità  fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità  della formazione del documento”.
Ne deriva che, non avendo l’istante fornito elementi sufficienti a comprova della data certa dei contratti di locazione (antecedente alla registrazione), come già  osservato anche in sede cautelare, a tali atti negoziali non può attribuirsi, di fronte alla Regione, una data precedente al 7 ottobre 2009, che, superando il termine annuale stabilito dai punti 2 e 7, comporta la decadenza dal finanziamento e la restituzione dei contributi erogati, come espressamente sancito dal bando.
Su tale ragionamento non possono incidere gli ulteriori argomenti riguardanti l’effettiva residenza di alcuni locatari, circostanza che, secondo la prospettazione di parte, dovrebbe comunque contribuire ad escludere fenomeni simulatori.
Invero, anche ai fini di un accoglimento parziale del gravame, il dato non è pertinente perchè, nella fattispecie, ciò che rileva è la mancata osservanza, da parte della ditta, delle prescrizioni del bando e, principalmente, delle clausole che impongono una serie di oneri a pena di decadenza dal finanziamento.
Da tale punto di vista, non si può ignorare che l’impresa ha disatteso l’intera sequenza delineata al punto 7, perchè non ha attinto prioritariamente i locatari dall’elenco comunale e non ha neppure trasmesso i contratti di locazione al Comune per le doverose verifiche di competenza; per cui la mancata tempestiva registrazione dei contratti si colloca in un quadro di complessiva inosservanza delle regole sul programma finanziato, il cui rispetto invece deve reputarsi normale da parte di un operatore economico professionale come la ricorrente.
Tale comportamento inoltre ha portato ad una situazione in cui quanto costruito non si pone in alcun effettivo ed efficace rapporto funzionale con il programma di finanziamento che in particolare eroga contributi finalizzati “ad avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, incrementando l’offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, in modo da rispondere alle esigenze di categorie sociali che hanno difficoltà  a reperire alloggi a canoni accessibili”, come si esprime il D.M. 27 dicembre 2001.
Con l’ultimo motivo la Edilcost ha denunciato che i motivi posti a base della determinazione 7 marzo 2011 n. 200 siano diversi da quelli annunciati nel preavviso di rigetto.
Il rilievo non ha pregio poichè il Dirigente del Servizio si è limitato a ribadire le ragioni della non ammissione al finanziamento (che coincidono con quelle sopra in sintesi riportate), in relazione e in risposta all’ulteriore documentazione e alle osservazioni dell’interessata.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’impresa Edilcost di Di Taranto Giovanni al pagamento in favore della Regione Puglia delle spese di lite, nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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