1. E’ legittimo il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio in presenza di gravi accuse pendenti in un procedimento penale.
2. Nel contemperamento degli interessi, appare prevalente quello pubblico nei casi di sospensione cautelare del servizio in pendenza di procedimento penale con gravi accuse.
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Vedi Cons. St, ric. n. 288 – 2016; Sez.IV, 19 febbraio 2016, ord. n. 559 – 2016
N. 00649/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01264/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano De Perna, con domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Ferreri in Bari alla via Dante Alighieri n. 434;
contro
Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Casa Circondariale Direzione Foggia; Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Bari alla via Melo n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio disposta con decreto n. 0l61804-2015/28456/DS14, nonchè di ogni altro atto presupposto, preordinato, collegato, consequenziale e/o connesso, ivi compresi tutti gli atti non conosciuti; nonchè per l’accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno ingiusto conseguente all’annullamento dell’atto impugnato, nonchè al rimborso della metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo decurtati dal momento dell’esecuzione del provvedimento impugnato e per la conseguente condanna del Ministero di Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, nella persona del legale rappresentante p.t., al pagamento al ricorrente di una somma da liquidarsi in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Caterina di Biase e Giovanni Cassano;
RITENUTO che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono supportati da sufficiente fumus boni iuris e che, nel contemperamento degli interessi, appare prevalente quello pubblico (adeguatamente evidenziato nell’atto gravato), in considerazione delle gravi accuse mosse per le quali pende un procedimento penale;
ritenuto di poter compensare le spese di fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)