1. Il bando di concorso per l’accesso al corso di specializzazione che non preveda la speciale riserva di posti ex art. 3 L. 401/2000 (cd. clausola in sovrannumero), costituisce atto di per sè lesivo con conseguente onere, in capo all’interessato, di immediata impugnazione, posto che la graduatoria finale rappresenta una conseguenza necessaria e vincolata delle previsioni della lex specialis.
2. In mancanza di specifico avviso pubblico ai sensi della L. 401/2000, è preclusa al medico iscritto al corso di laurea prima del 31.12.1991 la partecipazione, quale soprannumerario, al corso di formazione specifica in medicina generale indetto dalla Regione Puglia con concorso “ordinario”.
N. 00431/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01569/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2014, proposto da:
Riccardo Alemanno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michelangelo Lombardi e Giuseppe Merla, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, P.za Massari, 6;
contro
Regione Puglia;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari
– della Determinazione del Dirigente Servizio programmazione Assistenza Ospedaliera e Specializzazione del 6.10.2014, n. 128, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 560 del 02.04.2014. Concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2014-2017. Approvazione della Graduatoria regionale di merito”, pubblicata sul Bollettino della Regione Puglia n. 145 del 16.10.2014;
– di qualunque altro atto, antecedente o susseguente comunque connesso, che possa risultare ostativo alla pretesa di parte ricorrente, ivi compresa la deliberazione della Giunta Regionale, n. 560 del 02.04.2014, avente ad oggetto: “Art. 25, c. 2, del D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 e s.m.i.; art. 1, c. 1, del D.M. Salute 07.03.2006. Bando di Concorso pubblico per esami, per n. 120 posti, per l’ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2014-2017”, pubblicato sul Bollettino della Regione Puglia n. 51 del 15.04.2014 (qualora ne sia ravvisabile l’interesse);
e per il risarcimento del danno ingiusto provocato alla parte ricorrente dalla indebita esclusione dal corso di formazione per cui è causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e udito per la parte il difensore avv. Michelangelo Lombardi;
Sentita la stessa parte ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente si è iscritto al Corso di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari nell’a.a. 1987/1988, conseguendo poi la relativa laurea in data 31.3.2009.
In data 17.9.2014, lo stesso partecipava al concorso per l’accesso al Corso di Formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2014/2017, indetto dalla Regione Puglia, ma non risultava idoneo, avendo riportato un punteggio inferiore al minimo, così come indicato nella determinazione n. 128 del 6.10.2014, qui impugnata.
Il ricorrente presentava quindi istanza di ammissione ai sensi dell’art.3, l. n.401/2000, sostenendo il proprio diritto ad accedere al Corso di Formazione suddetto in virtù della norma citata (non richiamata nel bando).
L’Amministrazione tuttavia non dava alcun riscontro all’istanza.
Col presente ricorso, la parte ha quindi impugnato la determinazione dirigenziale indicata in epigrafe, recante l’approvazione della graduatoria regionale di merito, censurandone in particolare l’illegittimità per violazione di legge – con particolare riferimento all’art.3, l. n. 401/2000, ai sensi del quale “i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 256¦”.
La Regione Puglia non si è costituita in giudizio, pur essendo stato il ricorso ritualmente notificato.
Alla Camera di Consiglio dell’8.1.2015, il Collegio, rilevati profili di inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione, ha dato avviso alla parte ricorrente della possibile definizione in forma semplificata della causa, invitando comunque la parte a dedurre su tale profilo.
All’esito della discussione, la causa è passata in decisione.
Come già indicato in udienza, il Collegio ha rilevato la tardiva impugnazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.560 del 2.4.2014, recante l’emanazione del bando di concorso in questione, trattandosi invero di atto prodromico rispetto all’approvazione della graduatoria finale, di per sè lesivo nella parte in cui non ha previsto la speciale riserva di posti ex art. 3, l. n. 401/2000, cd. clausola in sovrannumero.
Invero, la graduatoria finale rappresenta una conseguenza necessaria e vincolata delle previsioni del bando, di talchè l’impugnazione proposta oggi avverso il bando, come contenuta nell’epigrafe del ricorso, avvenuta per mero tuziorismo, risulta tardiva.
Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile e inammissibile.
Il gravame è comunque anche infondato.
Il Collegio invero ha già evidenziato in udienza la diversità della presente controversia rispetto al precedente di questa Sezione (Ord.100/2011); nel caso già deciso, la Regione Puglia aveva pubblicato apposito avviso pubblico ai sensi della legge 401/2000, per l’ammissione in soprannumero al Corso triennale di Formazione specifica in Medicina Generale, cosa non verificatasi nella fattispecie oggetto della presente controversia, laddove il bando in questione riguarda il concorso “ordinario” per l’ammissione al suddetto corso.
Ne discende che, in disparte ogni considerazione sul carattere imperativo o meno dell’art.3, l .n. 401/2000 e sulla necessità di contingentare il numero di candidati da ammettere in soprannumero, nella specie il ricorrente non avrebbe potuto comunque accedere al corso triennale in questione in virtù della suddetta norma, dovendo semmai attendere la pubblicazione di un successivo avviso pubblico riservato, questo sì, ai medici iscritti al corso universitario prima del 31.12.1991 e abilitati all’esercizio professionale, come previsto dalla norma de qua.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione della Regione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)