1. Giustizia e  processo – Tardività  manifesta del ricorso (nella specie, proposto oltre il novantesimo giorno dalla  piena conoscenza dell’atto) – Configura un caso di temerarietà  della lite ex art. 246 bis D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. – Applicazione nei confronti del ricorrente della sanzione prevista dalla legge nella misura del doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso       2. Contratti e Appalti – Impugnazione dell’ esclusione dalla gara per l’affidamento di una concessione ex art. 30 D.Lgs. n. 163/2006 – Entro trenta giorni dall’acquisita conoscenza, non diversamente dagli appalti       3. Contratti e appalti -Tardiva impugnazione dell’esclusione dalla gara – Consolidamento del provvedimento – Difetto d’interesse del ricorrente ad impugnare l’esito di gara nonchè ad ottenere la pronunzia sull’istanza di autotutela      

 
 
 1. Ove il ricorso avverso  l’esclusione dalla gara per l’affidamento di una concessione sia proposto ben oltre il termine decadenziale previsto all’art. 120, co.5, D.Lgs.n. 104/2010 di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto (cioè, nella specie,  trascorsi più di novanta giorni da tale ultima data), sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 246 bis del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i., nella misura del doppio del contributo unificato (€ 8.000,00)
 
 2. Il ricorso contro l’esclusione da una gara per l’affidamento, in regime di concessione, di un servizio pubblico, non diversamente dall’analoga fattispecie in materia di appalto, deve essere proposto entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto  in applicazione della norma dell’art. 120, co.5, del D.Lgs.n. 104/2010
3. Dal consolidamento del provvedimento di esclusione dalla gara discende il difetto di  interesse del ricorrente a sindacarne l’esito e  ad ottenere la pronunzia della Stazione appaltante in merito all’ istanza di autotutela avanzata dalla ditta con riferimento alla suddetta procedura.  Infatti,  il silenzio della p.A. su detta istanza deve ritenersi legittimo
 

N. 01264/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01310/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2011, proposto da:
Dionisio Vitarelli, rappresentato e difeso dall’avv. Ettore Preziuso, con domicilio eletto in Bari, via Putignani 7, presso lo studio dell’avv. Nicola Monaco; 
contro
Comune di Lucera; 
nei confronti di
Ditta Patricelli Michele; 
avverso
“il silenzio-rigetto dell’istanza dell’8.04.2011, rivolta dal ricorrente all’Amministrazione comunale resistente;
nonchè la Determinazione n. 53 dell’8.03.2011 relativa alla <gara per l’affidamento della concessione del servizio rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli>, notificata al ricorrente in data 14.03.2011, con la quale è stato disposto l’annullamento della determinazione di settore n. 107 del 04/05/2010 e la conseguente esclusione della ditta SOCCORSO STRADALE VITARELLI Dionisio e di cui è stata richiesta la revoca in autotutela;
e quindi di ogni atto ad essi antecedente, presupposto, consequenziale ed in ogni caso lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Corrado Allegretta;
Udito nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 per la parte ricorrente l’avvocato Ettore Preziuso, al quale è stata comunicata in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste dagli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Considera il Collegio che, secondo quanto riferisce il ricorrente e risulta in atti, la determinazione dirigenziale n. 53 del giorno 8 marzo 2011, con la quale è stata disposta l’esclusione dell’impresa di cui egli è titolare dalla gara di cui si tratta, gli è stata notificata in data 14 marzo 2011.
Essa, quale atto di procedura di affidamento relativo ad un servizio pubblico (irrilevante essendo ex art. 30 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che l’affidamento dovesse avvenire in concessione), avrebbe dovuto essere impugnata, a norma dell’art. 120, co. 5, D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo amministrativo) entro trenta giorni dall’acquisita conoscenza.
Il ricorso, invece, risulta inviato per la notifica a mezzo posta in data 17 giugno 2011 e, tra l’altro, non risulta in atti l’avvenuto perfezionamento della notificazione.
La tardiva impugnazione dell’esclusione dalla gara ne determina il consolidamento e la definitiva inoppugnabilità . Con l’ulteriore conseguenza, da un lato, del sopravvenuto difetto d’ogni interesse in capo al ricorrente riguardo alla gara in questione e, dall’altro, dell’insussistenza di ogni obbligo dell’Amministrazione di esaminare la domanda di autotutela avanzata dall’interessato con raccomandata in data 8 aprile 2011, ricevuta dal Comune il giorno 12 seguente. Il silenzio mantenuto da questo su tale istanza deve ritenersi, pertanto, legittimo.
Il ricorso, in conclusione, è irricevibile quanto all’impugnazione della determinazione dirigenziale n. 53 del giorno 8 marzo 2011 e infondato quanto al silenzio sulla domanda di autotutela. Esso va, pertanto, respinto.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, non essendosi costituita alcuna delle parti intimate.
Attesa, tuttavia, la manifesta temerarietà  della lite, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 246 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, introdotto dall’art. 4 del D.L. 13 maggio 2011 n.70 convertito in L. 12 luglio 2011 n. 106, nella misura del doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Prima – respinge il ricorso come in epigrafe proposto.
Condanna il ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di € 8000,00 (euro ottomila), ai sensi dell’art. 246 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, introdotto dall’art. 4 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito in L. 12 luglio 2011 n. 106.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente, Estensore
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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