1. Sussiste la giurisdizione del G.a. a sindacare il DURC, quale atto interno alla fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione alla gara e, dunque, impugnato non autonomamente ma unitamente al provvedimento conclusivo della fase stessa. Il Giudice in tale contesto è fornito dei poteri di accertamento ex art. 8 c.p.a. sulla regolarità del rapporto previdenziale e può compiere un accertamento di carattere meramente incidentale e privo di efficacia di giudicato, nell’ambito di un giudizio di impugnazione in cui la cognizione demandata in via principale verte sulla legittimità di atti amministrativi emessi nell’ambito della materia di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), n.1 c.p.a..
2. La clausola della lex specialis che impone il possesso di un determinato requisito per l’ammissione ad una gara pubblica deve essere impugnata immediatamente nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando e non già unitamente al provvedimento di esclusione, che ha contenuto meramente vincolato in quanto applicativo della prescrizione già emessa.
3. La verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possano sindacarne il contenuto. Di conseguenza, quel che rileva ai fini dell’ammissione è la regolarità /irregolarità attestata dai certificati stessi e rimane irrilevante, a tali fini, la regolarizzazione successiva della posizione previdenziale.
N. 00433/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01511/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1511 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S. “Aranea”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Distaso in Bari, al corso Vittorio Emanuele n.60;
contro
Comune di San Severo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Carlino, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Loreta Petrocelli in Bari, al corso V.Emanuele, 52; Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vitantonio Caruso, con domicilio eletto in Bari, presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente al corso Trieste, n. 29;
nei confronti di
Consorzio di Cooperative Sociali “Astir”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Giovannelli e Francesca Bevilacqua, con domicilio eletto presso l’avv. Ascanio Amenduni in Bari, alla via Sparano, n. 35; Società Cooperativa Sociale – Sanitaria e di Servizi Integrati “San Giovanni di Dio”;
per l’annullamento
– della nota prot. n. 771/UdP del 10.10.2013, con la quale il Presidente della Commissione ha comunicato al Consorzio ricorrente l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di Integrazione scolastica per l’Ambito territoriale “Alto Tavoliere”;
– del verbale della seduta pubblica dell’8.10.2013;
– del verbale della seduta riservata n. 4 del 2.10.2013;
– ove occorra, del presupposto D.U.R.C., prot. n. 26334556 del 13.9.2013, attestante un’irregolarità contributiva di € 2.419,00 nei confronti dell’INAIL alla data del 5.9.2013;
– di tutti gli altri verbali delle sedute, pubbliche e riservate, non conosciuti;
– nella parte di ragione, dell’art. 12.d) del bando di gara;
– della nota prot. n. 785/UdP del 18.10.2013 del Responsabile del procedimento, contenente la comunicazione ex art. 38 del d.lgs. 163/06, indirizzata alla AVCP;
e con Motivi Aggiunti depositati il 12 dicembre 2013:
– della nota prot. n. 822 del 7.11.2013 con la quale il Coordinatore delegato della II^ Area del Comune di San Severo ha comunicato al Consorzio “Aranea” l’aggiudicazione definitiva, in favore del Consorzio di Cooperative Sociali “Astir”, della gara per l’affidamento del servizio di Integrazione scolastica per l’Ambito territoriale “Alto Tavoliere”;
– della determinazione dirigenziale n. 1515 del 6.11.2013, conosciuta per riferimento contenuto nella precedente nota del 7.11.2013, con la quale lo stesso Coordinatore delegato della II^ Area ha aggiudicato definitivamente la gara al Consorzio di Cooperative Sociali “Astir”;
– della determinazione dirigenziale n. 1512 del 6.11.2013, conosciuta per riferimento contenuto nella precedente nota del 7.11.2013, con la quale lo stesso Coordinatore delegato della II^ Area ha aggiudicato provvisoriamente la gara al Consorzio di Cooperative Sociali “Astir”;
– di tutti gli atti e verbali allegati alle determinazioni predette e, in particolare, del verbale n. 3 in data 16.9.2013;
e con ulteriori MOTIVI AGGIUNTI, depositati il 12 marzo 2014:
-della determinazione dirigenziale n. 155 del 7.2.2014, recante revoca dell’aggiudicazione precedentemente disposta in favore del Consorzio ASTIR e contestuale aggiudicazione alla Società Cooperativa Sociale – Sanitaria e di Servizi integrati “San Giovanni di Dio”, seconda classificata e relativa nota di comunicazione prot. 86/UdP del 7.2.2014;
oltre ad ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo;
e, infine, per la condanna
del Comune di San Severo al risarcimento del danno, secondo le modalità e la misura di cui alle conclusioni;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Severo, dell’Inail – Istituto Nazionale per l’Assicurazione Contro Infortuni sul Lavoro e del Consorzio di Cooperative Sociali “Astir”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Raffaele Irmici, avv. Mario Carlino, avv. Margherita De Pasquale e avv. Monica Intini, su delega degli avv.ti Guido Giovannelli e Francesca Bevilacqua;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, il Consorzio di Cooperative sociali s.c.s “Aranea” ha proposto gravame avverso gli atti della gara esperita dal Comune di San Severo per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica per l’ambito territoriale “Alto Tavoliere”.
Più precisamente ha impugnato la sua esclusione dalla gara, disposta per la rilevata irregolarità contributiva di importo pari a € 2.419,00 nei confronti dell’I.N.A.I.L. alla data del 5.9.2013; nonchè l’art.12 lett. d) del bando di gara, nella parte in cui imponeva il possesso dei requisiti di partecipazione anche in capo alle singole cooperative aderenti, individuate come esecutrici.
La gara veniva aggiudicata in prima battuta al Consorzio di Cooperative sociali Astir, primo nella graduatoria redatta all’esito della procedura esperita; successivamente, tale aggiudicazione veniva revocata e disposta in favore della seconda classificata, Società Cooperativa Sociale – Sanitaria e di Servizi integrati “San Giovanni di Dio”.
Avverso la prima aggiudicazione l’odierna ricorrente proponeva motivi aggiunti, depositati in data 12.12.2013; avverso la seconda aggiudicazione ulteriori motivi, depositati in data 12 marzo 2014.
Si costituivano in giudizio il Comune di San Severo, l’I.N.A.I.L. e il controinteressato Consorzio di cooperative sociali s.c.s. Astir con atti depositati -rispettivamente- in data 27.3.2014, 22.4.2014 e 13.1.2014.
All’udienza del 22 gennaio 2015, la causa era trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.- In via preliminare va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione opposta dalla difesa dell’I.N.A.I.L. in relazione all’impugnazione del D.U.R.C..
L’ente resistente sostiene al riguardo che la presente controversia -in questa parte- rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo in contestazione la regolarità della posizione contributiva nei confronti di un ente previdenziale; questione che involgerebbe posizioni sostanziali di diritto soggettivo.
L’eccezione non può essere accolta. La giurisprudenza ha più volte affermato, in simili fattispecie, la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che il DURC sia da considerarsi quale atto interno alla fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione alla gara; e, dunque, sia impugnabile non già autonomamente ma unitamente al provvedimento conclusivo della fase stessa (cfr., da ultimo, Tar Campania, Napoli, Sez. II, n. 364/2015; Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 3144/2014; Tar Veneto, Sez. I, n. 486/2014; cfr. altresì questa Sezione n. 569/2014).
Sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa si è, da ultimo, espressa anche la quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5064/2014, invocando i poteri di accertamento -ex art. 8 cod. proc. amm.- sulla regolarità del rapporto previdenziale; accertamento di carattere meramente incidentale e privo di efficacia di giudicato, nell’ambito di un giudizio di impugnazione in cui la cognizione demandata in via principale verte sulla legittimità di atti amministrativi emessi nell’ambito della materia di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1) (pacificamente controversie “relative a procedure di affidamento di pubblici lavori”).
2.- Ancora preliminarmente va esaminata l’eccezione di tardività dell’impugnazione proposta avverso la clausola del bando (art. 12 d), che impone il possesso dei requisiti anche in capo alle singole cooperative aderenti, individuate come esecutrici, formulata dal Comune resistente.
L’eccezione è fondata e va accolta.
La predetta clausola, invero, in quanto immediatamente lesiva, avrebbe dovuto essere impugnata nel termine di cui all’art.120 c.p.a. computato a partire dalla pubblicazione del bando in parola, avvenuta sulla G.U. del 12 agosto 2013; e non già , unitamente all’esclusione dell’odierna ricorrente, con il presente gravame notificato soltanto il 6/8 novembre 2013.
Sono, pertanto, irricevibili le censure contenute nel terzo motivo.
3.- Sono, invece, infondati e vanno respinti i motivi articolai sub 1 e 2 del ricorso introduttivo avverso la predetta esclusione, disposta nella seduta del 2 ottobre 2013.
Lamenta parte ricorrente che l’esclusione risulterebbe fondata su di una violazione degli obblighi contributivi “non definitivamente accertata”, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 163/06.
Più precisamente, l’interessata non contesta in punto di fatto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione (5 settembre 2013), non fosse in regola con i versamenti; sostiene, tuttavia, che l’accertamento dell’irregolarità non potesse ritenersi definitivo, non essendosi completato il procedimento di contestazione dell’irregolarità stessa da parte dell’Ente previdenziale, per mancato esperimento della fase in contraddittorio prevista dall’art.7 del D.M. 24.10.2007.
Nella fattispecie è, invero, pacifico che la regolarizzazione sia intervenuta soltanto l’11 settembre 2013, in virtù della disposta compensazione con un credito vantato dalla cooperativa nei confronti dello stesso Ente previdenziale; quindi, in un momento successivo alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara da parte del Consorzio ricorrente (5.9.2013) e, comunque, ad intervenuta scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stesse (9 settembre 2013). L’autocertificazione resa unitamente alla domanda di partecipazione si è, pertanto, rivelata non veritiera, integrando peraltro – tale circostanza – un’autonoma fattispecie di esclusione dalla gara, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 75, D.P.R. n. 445/2000; tale disposizione prevede, infatti, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una falsa dichiarazione (cfr. in tal senso, da ultimo, C.d.S., Sez. V, 2.10.2004, n. 4896).
Ritiene il Collegio, sulla scorta di precedenti di questa stessa Sezione, di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara è demandata agli Istituti di previdenza, le cui certificazioni (appunto i D.U.R.C.) si impongono alle stazioni appaltanti senza che possano sindacarne il contenuto; ciò che risulta dunque decisivo -ai fini della partecipazione- è la regolarità /irregolarità attestata dai certificati stessi, restando irrilevante a tali fini la regolarizzazione successiva della posizione previdenziale.
La verifica delle suddette autocertificazioni, in quanto diretta a fotografare la corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di partecipazione e quanto risulta dagli archivi degli Istituti deputati al relativo rilascio, non può che essere effettuata con riferimento alla data e alla situazione esistente al momento in cui le dichiarazioni sono state rese; ciò al fine precipuo di accertare la sussistenza del requisito richiesto in capo ai concorrenti (cfr. in termini Tar Puglia, Bari, Sez. I, n. 1221/2014 e 15 maggio 2014, n. 608).
L’impresa deve, pertanto, risultare in regola all’atto della presentazione della domanda e deve restare tale per tutta la durata della procedura di aggiudicazione, senza soluzione di continuità .
L’eventuale regolarizzazione postuma di violazioni contributive esistenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara non può cancellare il fatto storico dell’accertato inadempimento alla data della dichiarazione stessa; non può, quindi, comportare il venir meno -ex post- della causa di esclusione ma soltanto valere ad eliminare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale (Tar Lazio, Roma, sez. III quater, 31.3.2014, n. 3545; Tar Puglia – Lecce, sez. II, 13.3.2014, n. 761 e sez. III, 22.04.2014, n. 1077).
Nel caso di specie, l’irregolarità contributiva a carico della cooperativa Oasi, pacificamente sussistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione (5.9.2014), risulta sanata solo in data successiva (11.9.2014); non può, pertanto, censurarsi l’operato della stazione appaltante che ne ha conseguentemente disposto l’esclusione, attenendosi all’accertamento contenuto nel d.u.r.c. prot. n. 26334556 emesso in data 13 settembre 2013, non residuando in capo alla stessa alcun margine di valutazione o apprezzamento.
4.- Se, pertanto, il Consorzio ricorrente è stato legittimamente escluso dalla gara in questione, non è configurabile in capo allo stesso alcun interesse all’impugnazione della prima e della seconda aggiudicazione. I primi ed i secondi motivi aggiunti vanno, quindi, dichiarati inammissibili per assoluta carenza di interesse.
5.- In conclusione, il gravame va in parte dichiarato irricevibile, in parte inammissibile e in parte va respinto perchè infondato. Considerata la novità delle questioni trattate, ancora oggetto di discussione in giurisprudenza, il Collegio ritiene tuttavia di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
a) quanto al ricorso introduttivo, lo dichiara in parte irricevibile e in parte lo respinge;
b) dichiara inammissibili i primi e i secondi motivi aggiunti;
c) compensa le spese di causa tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)