1. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 c.p.a., nelle procedure ad evidenza pubblica spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto la cognizione dei comportamenti ed atti assunti prima dell’aggiudicazione e nella fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti; liddove nella successiva fase contrattuale riguardante l’esecuzione del rapporto, la giurisdizione è del giudice ordinario.
2. àˆ soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di accertamento del diritto alla revisione del corrispettivo ai sensi e per gli effetti dell’art.133, comma 1, lett.e), n. 2 c.p.a. in quanto tale disposizione supera la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al quantum della revisione prezzi e al giudice amministrativo quelle relative all’an debeatur, imponendo la concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all’istituto della revisione prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica; ne discende un potere del giudice amministrativo di conoscere anche della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme, superando la tradizionale distinzione fondata sulla consistenza della situazione soggettiva fatta valere (diritto soggettivo / interesse legittimo).
3. L’applicabilità della clausola revisionale prevista dall’art. 6 della legge n. 537/1993 presuppone un rapporto di durata che sia stato oggetto di proroga, mentre nella distinta fattispecie del rinnovo contrattuale, il meccanismo non può trovare applicazione; infatti, sia la proroga che il rinnovo incidono sulla durata del rapporto contrattuale, tuttavia, la prima comporta l’esercizio di un potere unilaterale da parte della pubblica amministrazione, laddove il secondo presuppone una preventiva manifestazione di consenso da parte del contraente privato tale per cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà , si dà corso a nuovi ed autonomi rapporti giuridici tra le parti, sebbene di contenuto analogo alle originarie pattuizioni.
N. 00692/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00814/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2007, proposto da:
Domenico De Noia nella qualità di titolare dell’omonima ditta “Fulgens di De Noia Domenico”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Tournier, Pietro Tournier e Giorgio Tournier e con questi elettivamente domiciliati in Bari, alla via Calefati, 377 c/o Center Express di Emilio Lorusso Flammini;
contro
Istituto Tecnico Commerciale statale “G. dell’Olio” di Bisceglie, Ufficio Scolastico Regionale quale articolazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97;
per l’accertamento
a) del diritto della Società ricorrente ad ottenere la corresponsione dal 1° gennaio 2000 ad aprile 2007 delle somme spettanti a seguito della revisione dei prezzi contrattuali, come previsto dall’art. 44 comma 4 e segg. della l. 23.12.1994 n. 724, in esecuzione del contratto di appalto del 16.4.1997 n. 43177 di Rep., stipulato con la Provincia di Bari, avente ad oggetto l’affidamento del servizio biennale di pulizia, conduzione e manutenzione impianti tecnologici e giardinaggio delle proprietà immobiliari della struttura Scolastica (Polivalente) di Bisceglie, Via Giuliani;
b) del diritto della ditta ricorrente ad ottenere il riconoscimento e la corresponsione dell’importo corrispettivo del mancato guadagno (lucro cessante), a seguito dell’eliminazione dal novero delle attività contrattuali del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e giardinaggio;
c) del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento e la corresponsione per il periodo dal 2001 al 2006 di una mensilità pari a € 6.950,43 (IVA esclusa) per il mese di agosto di ciascun anno;
d) del diritto della ditta ricorrente ad ottenere il riconoscimento e la corresponsione degli interessi di mora (compensativi) per il ritardo nel pagamento delle fatture per un importo complessivo di € 1664,14;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. dell’Olio” di Bisceglie e dell’Ufficio Scolastico Regionale quale articolazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Pietro Tournier e Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il sig. De Noia, odierno ricorrente, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, ha espletato dal 2000 al 2007 i servizi di pulizia, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e giardinaggio con riferimento alle proprietà immobiliari dell’Istituto tecnico commerciale “Dell’Olio” di Bisceglie. Con il gravame in epigrafe, notificato il 29 maggio 2007, ha chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze tra quanto effettivamente percepito in relazione al suddetto servizio e quanto, invece, asserisce spettargli a vario titolo.
Più precisamente:
a) a titolo di revisione dei prezzi ex art.44, comma 4, l. n.724/94;
b) a titolo di lucro cessante in dipendenza dell’eliminazione del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti scolastici dal novero dei servizi originariamente inseriti in contratto;
c) a titolo di mensilità non corrisposte in relazione al mese di agosto di ciascun anno, dal 2001 al 2006;
d) a titolo di interessi per ritardato pagamento di fatture, per un importo complessivo di € 1.664,14.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti e all’udienza del 23 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare il Collegio osserva che sussiste la propria giurisdizione soltanto con riferimento alla domanda di accertamento del diritto alla revisione prezzi.
Nella fattispecie in esame ci troviamo, infatti, in presenza di un contratto di appalto, alla cui fase di esecuzione si collegano le pretese azionate in giudizio. Come si rileva dalla convenzione originaria prodotta in atti, successivamente rinnovata alle stesse condizioni, la prestazione è stata infatti resa dall’odierno ricorrente in favore dell’Istituto scolastico (e non di soggetti-utenti terzi), verso un corrispettivo gravante sull’Amministrazione.
Viene pertanto in considerazione l’art. 133, comma 1, lett.e), n. 1, c.p.a., alla stregua del quale, nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto – per quel che qui rileva – l’affidamento di servizi pubblici (o anche lavori), spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto la cognizione dei comportamenti ed atti assunti prima dell’aggiudicazione e nella fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti; liddove nella successiva fase contrattuale riguardante, come nella fattispecie, l’esecuzione del rapporto, la giurisdizione continua ad appartenere al giudice ordinario.
L’interpretazione in tal senso della giurisprudenza è univoca (cfr. da ultimo Cass. civ. SS.UU. 9.11.2012, n. 19391 e 22.5.2012, n. 8081).
Diversamente, è soggetta alla giurisdizione di questo giudice la domanda di accertamento del diritto alla revisione del corrispettivo ai sensi e per gli effetti dell’art.133, comma 1, lett.e), n. 2, c.p.a.. Tale disposizione (ricalcando l’opzione già operata dall’art. 244 cod. dei contratti pubblici, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con il codice del processo amministrativo) supera la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al quantum della revisione prezzi e al giudice amministrativo quelle relative all’an debeatur, imponendo la concentrazione dinanzi alla stessa autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all’istituto della revisione prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica (cfr. precedente di questa Sezione n. 1085/2010; in termini C.d.S., Sez.III, nn. 4164/2011 e 4165/2011). Ne discende un potere del giudice amministrativo di conoscere anche della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme, superando la tradizionale distinzione fondata sulla consistenza della situazione soggettiva fatta valere (diritto soggettivo / interesse legittimo).
A norma dell’art. 11 c.p.a., va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento a tutti i capi di domanda su riportati, fatta eccezione per la domanda di accertamento del diritto alla revisione del corrispettivo, correttamente incardinata innanzi a questo Tribunale; e si indica quale giudice fornito di giurisdizione sulla restante parte della controversia quello ordinario, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto nei modi e termini di legge.
2.- Veniamo, quindi, all’unica domanda scrutinabile.
Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 6 della legge n. 537/93 sul presupposto che la norma riconoscerebbe un vero e proprio diritto alla revisione, anche in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, in quanto diretta a garantire in fase esecutiva la permanenza del sinallagma contrattuale; conterrebbe una disciplina cogente, automaticamente integrativa del contratto o sostitutiva di clausole di segno diverso e presenterebbe natura speciale rispetto alle previsioni generali contenute nell’art. 1664 c.c..
Nella fattispecie, tuttavia, la domanda di accertamento della spettanza dei compensi revisionali non può che approdare ad un esito negativo.
Si rammenta che, per costante orientamento della prevalente giurisprudenza, da cui questo Collegio non ritiene di discostarsi, l’applicabilità della clausola revisionale prevista dall’art. 6 della legge n. 537/1993 presuppone un rapporto di durata che sia stato oggetto di proroga. Diversamente, nella distinta fattispecie del rinnovo contrattuale, il meccanismo non può trovare applicazione (cfr. da ultimo C.d.S., Sez. IV n. 3474/2010)
Sia la proroga che il rinnovo incidono sulla durata del rapporto contrattuale; tuttavia, la prima comporta l’esercizio di un potere unilaterale da parte della pubblica amministrazione liddove il secondo presuppone una preventiva manifestazione di consenso da parte del contraente privato.
In ipotesi di rinnovo, cioè, attraverso specifiche manifestazioni di volontà , si dà corso a nuovi ed autonomi rapporti giuridici tra le parti, sebbene di contenuto analogo alle originarie pattuizioni (cfr. in termini da ultimo Tar Puglia – Lecce, Sez. III, n. 147/2012).
Nel caso di specie, risultano incontestabilmente agli atti le manifestazioni della volontà di proseguire il rapporto agli stessi patti e condizioni, espresse dal ricorrente alla scadenza di ogni rapporto all’interno di autonome convenzioni di riaffidamento del servizio; sicchè le pattuizioni che si sono succedute appaiono idonee ad innovare l’originario rapporto contrattuale e a determinare una rinegoziazione delle condizioni e del prezzo fissati in origine.
Indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, deve pertanto ritenersi che tali prosecuzioni abbiano dato origine non già a mere proroghe del medesimo rapporto contrattuale, bensì a nuovi ed autonomi rapporti negoziali.
Di qui l’inapplicabilità delle regole in materia di revisione prezzi e l’inconfigurabilità di un’integrazione ex lege del contratto privo della clausola revisionale. A tacere del fatto che il riaffidamento del servizio è avvenuto per periodi non superiori all’anno.
Da quanto precede discende l’infondatezza della pretesa alla revisione azionata nel presente giudizio.
In considerazione, tuttavia, della difficile distinzione delle due diverse fattispecie in relazione al concreto svolgersi dei rapporti giuridici in questa materia, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
a) respinge la domanda di accertamento del diritto alla corresponsione dei compensi revisionali;
b) dichiara il proprio difetto di giurisdizione su ogni altro capo di domanda, indicando quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario;
c) compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)