1. àˆ legittima l’ordinanza di sfratto in via amministrativa adottata dall’Agenzia del Demanio con riferimento ad un immobile oggetto di confisca definitiva e tale provvedimento non può essere ritenuto lesivo del principio del ne bis in idem qualora, nei confronti del medesimo immobile, sia stata già emessa ordinanza di sfratto esecutiva dall’AGO su istanza dell’Amministrazione giudiziaria del bene. Trattasi, infatti, di procedimenti diversi, facenti capo ad Autorità diverse e che ben possono coesistere.
2. Qualora nel contratto di locazione di un immobile demaniale sia apposta una clausola risolutiva espressa e questa si sia da tempo verificata (nella specie la confisca definitiva del bene oggetto del contratto stesso) , non è censurabile l’atto con cui l’Agenzia del Demanio agisca per via amministrativa al fine di ottenere il rilascio dell’immobile anche qualora venga assegnato un termine per il rilascio non particolarmente ampio.
3. Nel caso di immobile confiscato in via definitiva ex art. 2-undecies legge 31 maggio 1965, n. 575 – disposizioni contro la mafia – , la permanenza nello stesso degli locatari si connota come occupazione sine titulo, essendo intervenuta, per effetto della confisca definitiva del bene, l clausola risolutiva espressa del contratto di locazione. Da ciò l’inevitabile conseguenza dell’adozione del provvedimento di rilascio dell’abitazione da parte dell’Agenzia del Demanio, che si pone come atto dovuto e a contenuto vincolato.
N. 00809/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2009, proposto da:
Francesca Buongiorno, rappresentata e difesa dall’avv. Ascanio Amenduni, con domicilio eletto in Bari, Via Sparano, 35;
contro
Agenzia del Demanio Filiale Puglia e Basilicata, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
per l’annullamento
– dell’ordinanza di sfratto in via amministrativa n. 2008/22672/F-Puglia, del 14 ottobre 2008, notificata il 14.11.2008, con cui il Direttore della suddetta Agenzia, ha ordinato alla Sig.ra Francesca Bongiorno di lasciare libero da cose e persone, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, l’immobile occupato dalla famiglia dell’odierna ricorrente, in virtù dell’art.2 undecies della L. n. 575/1965;
– nonchè di tutti gli atti connessi,presupposti,e conseguenti o conseguenziali,ancorchè non conosciuti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio – Filiale Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Udito nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 per la ricorrente l’avv. Giorgio Francesco Carenza, per delega dell’avv. Ascanio Amenduni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto di confisca n. 42/2001, emesso dal Tribunale Penale di Brindisi, Sezione II, il 29 maggio 2003, reso definitivo il 13 giugno 2006, è stata disposta la confisca, in danno del Sig. Samuele Buongiorno dell’appartamento di proprietà di quest’ultimo, sito in Fasano (BR), alla Via Gronchi n. 14, indicato nel Catasto Urbano al foglio 41, particella 114, sub. 10.
Detto immobile è stato concesso in locazione all’odierna ricorrente, giusta contratto di locazione registrato il 17 febbraio 2004 presso l’Agenzia delle Entrate di Brindisi, sottoscritto tra la medesima Buongiorno e l’Amministratore Giudiziario nominato nella procedura di misura di prevenzione di P.S. n. 42/2001 c/Bongiorno Samuele ed altri, a ciò autorizzato con provvedimento del Tribunale di Brindisi, Ufficio Misure di Prevenzione, del 23 gennaio 2004.
Con l’odierno ricorso la Buongiorno impugna il provvedimento epigrafato con cui l’Agenzia del Demanio ha ordinato di lasciare l’immobile de quo libero da persone e cose, entro 60 giorni dalla notifica, specificando, inoltre, che, in mancanza di spontaneo rilascio dell’immobile nei termini indicati, si sarebbe proceduto allo sfratto forzoso nei termini di legge, con l’assistenza, ove necessario, della Forza Pubblica.
Con un unico articolato motivo di ricorso la ricorrente deduce censure così sinteticamente riassumibili:
– Eccesso di potere per violazione del principio del ne bis in idem esecutivo: il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con l’ordinanza di esecuzione del 2 ottobre 2007, emessa dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Brindisi / Sez. Staccata di Fasano nel procedimento di sfratto per morosità (R.G. n. 366/2006) promosso dall’Amministratore giudiziale della Misura di Prevenzione di P.S. n. 42/2001;
– violazione degli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione e dell’art. 56 legge 27 luglio 1978, n. 392 applicabile in via analogica: il gravato provvedimento, nel concedere un termine estremamente breve per lasciare libero l’immobile e, conseguentemente, per cercare un’altra abitazione, contrasterebbe con i citati principi fondamentali della Carta costituzionale poichè priva il nucleo familiare del proprio alloggio; la disciplina dettata in tema di immobili confiscati dall’art. 2 undecies legge n. 575/1965 sarebbe connotata da disparità di trattamento, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, rispetto al regime previsto in materia di locazione di immobili ad uso abitativo dall’art. 56 legge n. 392/1978 ove il legislatore contempla la possibilità per il giudice di fissare un termine per il rilascio dell’immobile (in caso di finita locazione o di ritardo nell’esecuzione del rilascio) parametrato alle effettive condizioni del conduttore.
Si costituiva l’Agenzia del Demanio di Bari, resistendo al gravame.
Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2015 la causa è passata in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Preliminarmente va respinta la doglianza con cui la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per eccesso di potere del provvedimento impugnato, in quanto ritenuto elusivo del provvedimento di sospensione dell’esecuzione dello sfratto per morosità , emesso dal Tribunale di Brindisi, sez. di Fasano, nonchè in contrasto con la volontaria abdicazione da parte dell’Amministrazione dal potere di emettere sfratti in via amministrativa, implicita nella scelta di seguire la procedura ordinaria.
Basti qui rilevare che nessuna violazione del ne bis in idem processuale può dirsi concretizzata nella specie, atteso che le due diverse procedure risultano attivate da soggetti diversi, sulla base di presupposti motivazionali eterogenei e non potendosi, peraltro, ritenere l’Amministrazione del Demanio vincolata dalle scelta obbligata di ricorso alla procedura ordinaria da parte dell’organo di amministrazione giudiziaria dell’immobile oggetto di confisca.
Quanto alle ulteriori censure, vanno fatte alcune brevi precisazioni in fatto.
Con il contratto di locazione stipulato dall’odierna deducente, al fine di adibire il summenzionato immobile ad abitazione per sè e per la propria famiglia, si stabiliva in 4 anni, tacitamente prorogabili dalle parti, la durata della locazione, la cui prima scadenza era, per l’appunto, indicata al 15 febbraio 2008. Va rimarcato che il predetto contratto all’art. 2 prevedeva una clausola derogativa alla durata contrattuale in ragione dello status giuridico degli immobili assoggettati a confisca ex lege 575/65 e successive modifiche. In particolare, le parti convenivano la risoluzione ipso iure del contratto ove fosse intervenuto il provvedimento definitivo di confisca ancorchè prima della sua naturale scadenza contrattuale e ancorchè rinnovato, con ciò obbligandosi il conduttore ad attenersi alle disposizioni previste dall’Amministrazione finanziaria dello Stato, per il tramite dell’Agenzia del Demanio competente, in relazione agli scopi e agli usi cui l’autorità confiscante vorrà adibire l’immobile.
Il provvedimento gravato si fonda sulla constatazione del carattere “confiscato” (ex art. 2 undecies legge n. 575/1965) dell’immobile per cui è causa, peraltro già destinato al mantenimento a patrimonio dello Stato per finalità di ordine pubblico, con decreto n. 19262 del 30 giugno 2008.
Da ciò l’inevitabile conseguenza consistente nell’adozione dell’impugnato provvedimento di rilascio dell’immobile, provvedimento che non è, quindi, censurabile in questa sede.
Peraltro, risulta che la confisca è definitiva sin dal 13 giugno 2006, sicchè si era già inverata la condizione risolutiva apposta al contratto sottoscritto con l’Amministratore giudiziario. Risultava inoltre decorsa la data di scadenza naturale del contratto, come visto, fissata al 15 febbraio 2008.
Considerata la datata incontestata conoscenza della perdita di efficacia del titolo in forza del quale l’odierna ricorrente deteneva l’immobile in questione, il termine concesso per il rilascio dell’abitazione è da ritenersi congruo.
Inoltre, l’osservanza dei valori costituzionali invocati dalla parte ricorrente non può condurre alla vanificazione della tutela apprestata ad altri interessi di pari rango (quali la sicurezza pubblica, minacciata da gravi fenomeni di criminalità ), alla quale è finalizzata anche la misura patrimoniale cui l’Agenzia del Demanio ha dato pratica esecuzione con l’atto impugnato (cfr. Tar Bari, Sez. I, 20 agosto 2012, n. 1586).
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente Buongiorno Francesca al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia del Demanio – filiale di Puglia e Basilicata, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)