1. La possibilità di deroga al diritto vigente, attraverso l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente, richiede oltre alla sussistenza di una situazione d’urgenza non fronteggiabile con gli ordinari strumenti, anche il rispetto di limiti di carattere procedurale e sostanziale.
2. L’adozione di una ordinanza sindacale contingibile e urgente esige un’adeguata istruttoria che dia contezza dell’assenza di possibilità alternative per poter fronteggiare la concreta situazione attraverso strumenti di amministrazione attiva.
3. Ai fini dell’esercizio del potere sindacale contingibile e urgente è necessaria la sussistenza della straordinarietà dell’urgenza di provvedere, dovendo il pericolo minacciato essere effettivo ed incombente (nella specie il TAR ha escluso che ricorressero tali presupposti stante il carattere risalente dei dati sulla qualità dell’aria e il riferimento al principio di precauzione, che per definizione concerne pericoli potenziali di cui non si ha ancora conoscenza certa).
4. L’adozione di una ordinanza contingibile e urgente presuppone, sotto il profilo sostanziale, il rispetto del principio di proporzionalità .
N. 00291/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00599/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2014, proposto da:
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Piergiuseppe Otranto, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 164;
contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale La Pesa, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 27; Provincia di Bari, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza adottata dal sindaco del Comune di Modugno prot. n. 9438 del 25.02.2014, pubblicata il 26.02.2014 ed a mente della quale sul territorio di Modugno sono sospesi tutti i nuovi processi e/o impianti industriali e produttivi che contribuiscono ad apportare un incremento degli inquinanti sino all’entrata a regime della nuova rete regionale della qualità dell’aria cosi come configurata dalla deliberazione di G.R. n. 2420/2013;
nonchè di tutti gli atti alla stessa presupposti o consequenziali ancorchè non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Modugno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 per le parti i difensori avv.ti Piergiuseppe Otranto e Pasquale La Pesa;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, le censure addotte a fondamento dell’illegittimità dell’ordinanza impugnata sembrano supportate da condivisibili argomentazioni in punto di fatto che di diritto, atteso che nella fattispecie all’esame del Collegio appaiono mancanti le condizioni ed i presupposti previsti dalla legge per l’adozione di provvedimenti sindacali contingibili ed urgenti ex artt. 50 e 54 T.U.E.L.;
Rilevato che la possibilità di deroga al diritto vigente richiede, oltre alla sussistenza di una situazione d’urgenza non fronteggiabile con gli ordinari strumenti, anche il rispetto di limiti di carattere procedurale e sostanziale che non è dato riscontrare nel caso di specie;
Rilevato, infatti, che da un lato, è mancata un’adeguata istruttoria che dia contezza dell’assenza di possibilità alternative per poter fronteggiare la concreta situazione attraverso strumenti di amministrazione attiva (ad es. nell’ambito delle singole procedure di valutazione ambientale ed autorizzatorie dei nuovi impianti), dall’altro il carattere risalente dei dati sulla qualità dell’aria richiamati dal provvedimento (Relazione ARPA del 26.10.2009 e presunti malfunzionamenti strumentali di una centralina EN02 di Modugno nel periodo maggio-ottobre 2013) ed il riferimento al principio di precauzione (che per definizione concerne pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza certa) ostano ad una valutazione in termini di straordinarietà dell’urgenza nel provvedere, che deve invece sussistere ai fini dell’esercizio del potere de quo, dovendo il pericolo minacciato essere effettivo ed incombente;
Rilevato, inoltre, che sotto il profilo sostanziale, il provvedimento gravato appare violativo del principio di proporzionalità , disponendo sul territorio di Modugno la sospensione di “tutti i nuovi processi e/o impianti industriali e produttivi, che contribuiscono ad apportare un incremento degli inquinanti, sino all’entrata della nuova rete regionale della Qualità dell’aria cosi come configurata dalla deliberazione di G.R. n. 2420/2013”;
Ritenuto, infine, che, in ragione della peculiarità e dell’esito della controversia, sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’impugnata ordinanza.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 28.01.2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)