1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordinanza di demolizione e conseguente richiesta di permesso di costruire – Domanda al di fuori degli schemi tipici 
2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Motivazione plurima – Legittimità  di uno dei  motivi – Sufficienza  

1. Si pone al di fuori degli schemi giuridici conformi alla disciplina in materia di concessioni edilizie, un’istanza di permesso di costruire presentata dall’interessato a seguito della ricezione di un’ordinanza di demolizione concernente il medesimo manufatto; in tal caso, lo strumento  conforme a legge sarebbe un’istanza di permesso a costruire in sanatoria, (ragione per la quale, nella specie,  il TAR ha rigettato il ricorso avverso  il diniego di permesso di costruire).


2. L’atto amministrativo fondato su motivazioni plurime ed autonome è da ritenersi legittimo ove anche una sola di queste risulti immune da censure.

N. 01618/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2007, proposto da Scardigno Vincenzo, Scardigno Caterina e Di Bisceglie Rosa, rappresentati e difesi dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Q. Sella, n. 36; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Gramegna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Di Cagno in Bari, via Putignani, n. 47; 

per l’annullamento,
“- dell’ordinanza prot. n. 17556 del 09.11.2006, con la quale è stato ingiunto ai Sig.ri Scardigno Vincenzo, Di Bisceglie Rosa e Scardigno Caterina di provvedere alla rimozione della recinzione in ferro ad area adibita a parcheggio dell’attiguo hotel Talos di proprietà  di Scardigno Caterina;
– del provvedimento di diniego del permesso di costruire prot. n. 180096 del 20.12.2006 relativo ai lavori di recinzione sul fronte strada di via Spaventa dell’area scoperta adibita a parcheggio di pertinenza dell’hotel Talos.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Giacomo Valla e Vito Petrarota, quest’ultimo su delega dell’avv.Giacomo Gramegna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Espongono in fatto i sig.ri Vincenzo Scardigno, Caterina Scardigno e Rosa Di Bisceglie che, con atto pubblico del 10 aprile 1970, il sig. Vincenzo Scardigno, costruttore edile, aveva acquistato dai sig.ri Annamaria Caldarola e Vincenza Caldarola un terreno edificatorio sito nel Comune di Ruvo di Puglia, in via Duca della Vittoria, della superficie di mq. 876; che successivamente, era divenuto proprietario di altra piccola porzione di suolo di mq. 34, confinante con via Duca della Vittoria, a seguito di atti di permuta da esso ricorrente effettuata in data 25 gennaio 1972, al fine di conferire una forma regolare al primo suolo e sul quale aveva edificato un fabbricato di civile abitazione.
Aggiungono che, a sua volta, la sig.ra Rosa Di Bisceglie, in data 15 maggio 1974, aveva acquistato dal sig. Mario Scardigno una “area di parcheggio della superficie di mq. 145 confinante con la via Spaventa e con altra area di proprietà  del venditore”; che inoltre, con atto pubblico del 31 ottobre 2000 il sig. Vincenzo Scardigno aveva venduto alla sig.ra Caterina Scardigno, titolare dell’omonima impresa individuale denominata “Hotel Talos di Scardigno Caterina”, l’intera unità  immobiliare adibita ad albergo situata nell’edificio costruito sul suolo sopra descritto; che, infine, la sig.ra Rosa Di Bisceglie a sua volta aveva concesso alla sig.ra Caterina Scardigno, in comodato gratuito, la suddetta area di parcheggio da adibire a pertinenza dell’albergo stesso.
Riferiscono altresì che, in data 2 luglio 1974, il sig. Vincenzo Scardigno era stato autorizzato dal Comune di Ruvo di Puglia ad eseguire la recinzione, sulla strada comunale denominata via Spaventa, della fascia di suolo di sua proprietà  rimasta inedificata, fino ad incrociare il prolungamento del fronte del proprio corpo di fabbrica; che, dal canto suo, la sig.ra Di Bisceglie, in data 19 febbraio 1987, era stata autorizzata a delimitare la sua area di parcheggio con fioriere, provvedimento confermato dal Sindaco del Comune resistente il 9 marzo 1992 e che, a seguito della installazione, in mancanza di autorizzazione, di a) n. 2 piante di medio fusto allocate in altrettante fioriere facenti parti delle sei fioriere sistemate ed allineate perpendicolarmente in via Spaventa e b) n. 12 fioriere posizionate sul marciapiede di via Morandi a ridosso del fabbricato ove è allocato l’Hotel Talos, aveva chiesto ed ottenuto l’autorizzazione in sanatoria; che, successivamente, la sig.ra Scardigno, al fine di rendere più agevole l’accesso privato di pertinenza dell’albergo, aveva modificato l’originaria recinzione in ferro, trasformandola in cancello scorrevole.
Espongono che il Comune di Ruvo di Puglia, con ordinanza n. 60/63 dell’8 novembre 2006, indirizzata, a loro avviso inopinatamente anche al sig. Vincenzo Scardigno, nonchè alla sig.ra Caterina Scardigno, aveva disposto il ripristino dello stato dei luoghi, rilevando che la recinzione ed il cancello scorrevole erano stati posti in essere in difformità  totale ed in assenza del titolo autorizzativo.
Aggiungono in fatto i ricorrenti che il sig. Vincenzo Scardigno, in qualità  di imprenditore edile, in conformità  a quanto disposto dalla suddetta ordinanza, avrebbe quindi richiesto il permesso di costruire presentando il progetto di recinzione dell’area, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi quale originariamente autorizzato; che tuttavia il Comune di Ruvo di Puglia aveva comunicato il preavviso di rigetto a seguito del quale non erano state presentate osservazioni in quanto i ricorrenti avevano ritenuto di aver chiarito la situazione a seguito dell’incontro tenutosi alla presenza del Dirigente del Settore Urbanistica, del Sindaco e del difensore di parte ricorrente; che invece il Comune aveva successivamente adottato il provvedimento di diniego del permesso di costruire.
I sig.ri Vincenzo Scardigno, Caterina Scardigno e Rosa Di Bisceglie hanno quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 4 gennaio 2007 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 16 gennaio 2007, con il quale hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 60/63 dell’8 novembre 2006, prot. n. 17556 del 9 novembre 2006, con la quale il Comune di Ruvo di Puglia aveva ingiunto loro di provvedere alla rimozione della recinzione e del cancello scorrevole dell’area adibita a parcheggio di pertinenza dell’Hotel Talos, nonchè del provvedimento di diniego del permesso di costruire prot. n. 18096 del 20 dicembre 2006.
A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di censura: 1 – eccesso di potere per illogicità  manifesta, contraddittorietà , difetto assoluto di motivazione, sviamento di potere, violazione e malgoverno dei principi di imparzialità  e trasparenza della pubblica amministrazione (art. 97 Cost. e 3 della legge n. 241 del 1990); 2 – travisamento di fatto e difetto di presupposto.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Ruvo di Puglia deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione ed hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione; parte ricorrente ha altresì depositato note di replica.
All’udienza pubblica del 7 giugno 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve innanzitutto precisare che l’esame del merito del ricorso deve concentrarsi sul provvedimento di diniego di permesso di costruire prot. n. 18096 del 20 dicembre 2006.
Ciò in quanto la domanda di annullamento proposta dai sig.ri Vincenzo Scardigno, Caterina Scardigno e Rosa Di Bisceglie avverso l’ordinanza n. 60/63 dell’8 novembre 2006, prot. n. 17556 del 9 novembre 2006, con la quale il Comune di Ruvo di Puglia ha ingiunto loro di provvedere alla rimozione della recinzione e del cancello scorrevole dell’area adibita a parcheggio di pertinenza dell’Hotel Talos deve ritenersi superata e assorbita dalla domanda di annullamento proposta avverso il provvedimento di diniego del permesso di costruire prot. n. 18096 del 20 dicembre 2006, richiesto per ottemperare alla suddetta ordinanza e per la realizzazione di una nuova recinzione.
Il ricorso avverso tale ultimo provvedimento è infondato e va come tale respinto.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: eccesso di potere per illogicità  manifesta, contraddittorietà , difetto assoluto di motivazione, sviamento di potere, violazione e malgoverno dei principi di imparzialità  e trasparenza della pubblica amministrazione (art. 97 Cost. e 3 della legge n. 241 del 1990).
I ricorrenti premettono quanto rappresentato nel provvedimento di diniego impugnato e precisamente che il Dirigente del Settore asserisce di condividere il parere contrario espresso dai responsabili del procedimento “atteso che l’istante ha inteso, impropriamente, che l’originario stato dei luoghi sia quello assentito con autorizzazione prot. n. 7645 del 02.07.1974, mentre lo stato dei luoghi di cui si è ingiunto il ripristino con l’ordinanza dirigenziale n. 60/63 del 08.11.2006 non può essere che quello esistente prima del rilascio della precitata autorizzazione 7645/74 rappresentato dalla originaria pertinenza scoperta senza la recinzione di cui si richiedeva la realizzazione.”; essi, quindi, lamentano che dalla lettura letterale dell’ordinanza n. 60/63 dell’8 novembre 2006 non si evincerebbe assolutamente che con essa il Comune intendesse revocare la precedente autorizzazione edilizia prot. n. 7645 del 2 luglio 1974, della quale, anzi, censurava l’avvenuta esecuzione dei lavori in difformità  dalla stessa autorizzazione, e che, pertanto, non potrebbe che considerarsi efficace e valida.
Parte ricorrente, in subordine, nella ipotesi che si dovesse ritenere che la citata ordinanza abbia implicitamente revocato l’autorizzazione del 2 luglio 1974, sostiene che il provvedimento sarebbe comunque illegittimo in quanto, quale atto di ritiro, sarebbe sfornito di idonea motivazione, considerato che l’area adibita a parcheggio di cui è stata chiesta la recinzione sarebbe di proprietà  privata.
Il Comune di Ruvo di Puglia ha dedotto l’infondatezza dei motivi di ricorso.
In particolare in riferimento alla recinzione, il Comune ha rappresentato che essa sarebbe stata del tutto difforme dalla autorizzazione edilizia prot. n. 7645 del 2 luglio 1974 in quanto con essa si sarebbe assentita, a nome del sig. Vincenzo Scardigno, la recinzione, sulla strada comunale denominata via Spaventa, della fascia di suolo di sua proprietà  rimasta inedificata, fino ad incrociare il prolungamento del fronte del proprio corpo di fabbrica guardando dalla medesima via Spaventa; tale difformità  emergerebbe dalla stessa autorizzazione e sarebbe peraltro ammessa dagli stessi ricorrenti; l’ordinanza, quindi, lungi dal revocare tale autorizzazione avrebbe solo censurato tale difformità , risultando atto vincolato a seguito della violazione riscontrata in sede di sopraluogo dai tecnici comunali incaricati.
In relazione poi al cancello scorrevole delimitante l’area scoperta adibita a parcheggio dell’Hotel Talos, la contestazione avrebbe riguardato la riscontrata assenza di idoneo titolo abilitativo, necessario data l’ubicazione del cancello su strade comunali ad uso pubblico (via Morandi e via Spaventa), nonostante l’area adibita a parcheggio fosse di proprietà  privata, circostanza quindi non contestata dal Comune.
Il motivo è privo di pregio.
Ai fini di una piena comprensione della controversia, il Collegio ritiene di dovere, preliminarmente, inquadrare la fattispecie nell’ambito della vigente normativa disciplinante la materia.
L’art. 31 – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità  o con variazioni essenziali – del d.p.r. n. 380 del 2001, ai sensi del quale è stata adottata l’ordinanza n. 60/63 dell’8 novembre 2006 alla quale il sig. Scardigno intendeva ottemperare, per quello che in questa sede interessa, ai commi 2, 3, 4, 5 e 9 bis prevede: “2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità  dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. 3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonchè quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. 9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 22, comma 3.”
Al riguardo, quindi, la suddetta normativa prevede, sinteticamente, che venga adottato l’ordine di demolizione, atto vincolato e prodromico alle valutazioni e alle determinazioni che la Pubblica amministrazione deve adottare successivamente, ordine da adottarsi nei confronti dell’autore dell’abuso e del proprietario dell’area ove è stato perpetrato l’abuso, affinchè si provveda spontaneamente alla eliminazione della situazione illegittima nel termine di 90 giorni prefissato nell’ordinanza dirigenziale; nell’eventualità  che il destinatario non ottemperi spontaneamente l’immobile è acquisito di diritto al patrimonio comunale; l’inottemperanza, accertata formalmente dal Comune e debitamente notificata ex comma 4 del citato art 34, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Nel caso di specie, invece, il sig. Scardigno, pur dichiarando la volontà  di ottemperare alla ordinanza di demolizione, ha in realtà  chiesto il permesso di costruire per la realizzazione di una nuova recinzione.
Tale domanda si pone al di fuori degli schemi giuridici conformi alla disciplina di settore.
Esso ricorrente avrebbe potuto chiedere un permesso di costruire in sanatoria, ed il Comune avrebbe dovuto adottare le conseguenti determinazioni.
Nella odierna controversia, invece, il ricorrente non solo ha chiesto di rimuovere la recinzione e il cancello scorrevoli ma ha chiesto l’installazione di una nuova recinzione, istanza per la quale, ad avviso del Collegio, non sussisteva per il Comune, alla luce di quanto sopra esposto, neppure l’obbligo di provvedere, atteso che l’ordine di demolizione è in sè titolo sufficiente alla diretta esecuzione della rimozione del manufatto abusivo.
Il Collegio, considerato che il Comune ha ritenuto comunque di esprimersi adottando un provvedimento di diniego, ai fini della legittimità  del provvedimento impugnato, ritiene risolutivo che il Comune abbia chiaramente indicato, sia nel preavviso di rigetto che nel provvedimento di diniego, che il ripristino dello stato dei luoghi doveva significare esclusivamente l’originaria pertinenza scoperta “senza la recinzione di cui richiedeva la realizzazione”.
Conseguentemente sono prive di pregio le censure dirette contro la determinazione negativa impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso i sig.ri Vincenzo Scardigno, Caterina Scardigno e Rosa Di Bisceglie hanno dedotto le seguenti censure: travisamento di fatto e difetto di presupposto; i ricorrenti lamentano che il provvedimento impugnato di diniego di permesso di costruire asserirebbe che la progettazione sarebbe carente dei grafici rappresentativi dello stato dei luoghi, ma l’assunto non sarebbe veritiero, nè si riuscirebbe ad arguire a quale stato dei luoghi, oltre quello rappresentato, si intendesse fare riferimento.
Occorre ricordare che, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità  dell’atto la fondatezza anche di una sola di esse.
Considerato che il provvedimento impugnato è un atto plurimotivato, esso deve ritenersi legittimo perchè coglie nel segno ed è sufficiente a sorreggerne il dispositivo la prima ragione ostativa esaminata nel primo motivo di ricorso, con la quale il Comune di Ruvo di Puglia ha disposto il diniego per cui è causa.
Il Collegio ritiene opportuno comunque precisare, per completezza, che nessuna delle censure di cui ai due motivi di ricorso concerne l’ordinanza di demolizione, seppure, come detto all’inizio, essa sia stata impugnata; ciò ad eccezione della censura dedotta in subordine da parte ricorrente, sempre in riferimento al diniego del permesso di costruire relativamente alla prima recinzione, nella ipotesi che si fosse ritenuto che l’ordinanza avesse implicitamente revocato l’autorizzazione del 2 luglio 1974 concessa al sig. Scardigno, ipotesi che, ad ogni buon fine si specifica, sarebbe stata esclusa dal Collegio, non risultando nè implicitamente, nè esplicitamente dall’ordinanza stessa, come peraltro ammesso dallo stesso Comune resistente.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i sig.ri Vincenzo Scardigno, Caterina Scardigno e Rosa Di Bisceglie, in solido, al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) in favore del Comune di Ruvo di Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria