1. Non occorre richiedere l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo con riferimento a immobili ricadenti in zona destinata dal PUTT alla riqualificazione e trasformazione, in quanto degradata; di conseguenza, il diniego opposto all’istanza di accertamento di conformità , ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. giugno 2001, n. 380, per la parte riguardante l’intervento sull’edificio è ingiustificato.
2. Ai sensi della norma dell’art. 31, co.2, del c.p.a., non può dichiararsi la tardività del ricorso ex silentio notificato a distanza di circa due anni dalla presentazione dell’istanza di ritipizzazione di un suolo a fronte della decadenza del vincolo espropriativo posto sullo stesso, ove non sia stato indicato dalla p.A. il termine di conclusione del complesso procedimento (nella specie, di variante puntuale del PRG) e quest’ultimo non risulti nemmeno avviato nonostante la sollecitazione del privato.
3. Devono essere annullate le ingiunzioni a demolire riferite a vari manufatti ove siano connotate da motivazione stereotipata e non siano state considerate le peculiarità dei singoli casi.
N. 00698/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01114/2008 REG.RIC.
N. 01705/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da Almo Bibolotti, rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Loiodice, con domicilio eletto e in Bari, via Nicolai 29;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Valla e Augusto Farnelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura comunale alla via Principe Amedeo 26;
sul ricorso numero di registro generale 1705 del 2011, proposto da Almo Bibolotti, rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai n. 29;
contro
Comune di Bari;
per l’annullamento
– ricorso n. 1114 del 2008 –
quanto al ricorso introduttivo:
“- del provvedimento di cui alla nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, prot. n. 118875 del 30.4.2008 conosciuta in data 19.06.2008;
– ove occorra, e nei limiti dell’interesse dedotti dal ricorrente con il presente gravame, dei verbali della Polizia Edilizia n. 21/07 e n. 22/07 del 28.02.2008 e n. 34/07 del 18.04.2007;
– ove occorra, e nei limiti dell’interesse dedotti dal ricorrente, con il presente gravame, dei provvedimenti di cui alle note della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari prot. n. 93870 del 18 maggio 2007, nn. 16824, 164997 e 164996 dell’11.06.2007, n. 276365 del 22.10.2007, n. 302102 del 2.11.2007 e n. 30219 del 12.11.2007;
– nonchè di ogni atto presupposto connesso o conseguente (anche se non conosciuto), tra i quali anche gli atti, i provvedimenti e le deliberazioni citati in tutti gli atti impugnati ed in particolare nel provvedimento di cui alla nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari prot. n. 118875 del 30.04.2008 che, alla data di proposizione del presente gravame, non sono conosciuti in ogni loro parte, e che, pertanto non hanno potuto essere oggetto di cognizione, valutazione e censura da parte del ricorrente che, dunque, fa espressa riserva di motivi aggiunti”;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 ottobre 2008:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- del provvedimento adottato dal Comune di Bari, prot. n. 214062 del 18/08/2008 recante “ingiunzione a demolire per interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità – art. 31 – 37 D.P.R. n. 380/01”, relativo al procedimento amministrativo n. 38/07, notificato in data 1 settembre 2008;
– del provvedimento adottato dal Comune di Bari, prot. n. 214073 del 18/08/2008 recante “ingiunzione a demolire per interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità – art. 31 – 37 D.P.R. n. 380/01″, relativo al procedimento amministrativo n. 21/07, notificato in data 1 settembre 2008”;
– ricorso n. 1705 del 2011-
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulle molteplici istanze presentate dal dottor Bibolotti per ottenere la ritipizzazione del suolo individuato in catasto al foglio 38, particella 669;
per l’accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione comunale di Bari di concludere positivamente relativo procedimento relativo alla summenzionata richiesta di ritipizzazione e quindi, trattandosi di attività vincolata, del dovere di provvedere da parte del Comune di Bari e del diritto del ricorrente ad ottenere la ritipizzazione dei propri suoli a seguito della decadenza di ogni vincolo per decorso del quinquennio dall’apposizione;
per la conseguente condanna dell’Amministrazione comunale
ad adottare il provvedimento di ritipizzazione richiesto,
nonchè per il riconoscimento al ricorrente del risarcimento dei danni in dipendenza dell’illegittimo silenzio-inadempimento e, quindi, per la condanna dell’Ente al pagamento anche delle spese tutte sostenute in relazione al procedimento e al presente il giudizio.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Aldo Loiodice, su delega dell’avv. Isabella Loiodice, Augusto Farnelli e Anna Valla;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dottor Almo Bibolotti, animato dal suo amore per gli animali e possedendo undici cani e due cavalli, intendeva trasferirsi in un terreno di circa 3500 m² con annesso fabbricato (della superficie di 50 m², in origine adibito a deposito) di proprietà degli eredi Bibolotti.
Tale lotto, sito nel territorio di Bari, è accatastato al foglio 38, particella 669 (confinante con quella 668 in uso allo stesso soggetto) è destinato dal piano regolatore, approvato con decreto del Presidente della Regione 8 luglio 1976 n. 1475, a sede stradale e ad area di rispetto dei principali assi di comunicazione stradali e ferroviari.
A seguito della presentazione di una denuncia d’inizio attività , in data 22 dicembre 2005, l’interessato provvedeva alla ristrutturazione del fabbricato esistente, con recupero statico e adeguamento ad uso abitativo, recinzione del lotto e realizzazione di nuovi impianti a norma.
Inoltre realizzava 12 postazioni per cani, una tettoia con pannelli prefabbricati, con due postazioni per i cavalli, un deposito per il foraggio e un vano per il lavaggio cani.
Con i verbali della Polizia municipale n. 21/07 e n. 22/07 del 28 febbraio 2007 e n. 34/07 del 18 aprile 2007 venivano contestate una serie d’irregolarità edilizie, riguardanti sia l’edificio sia le strutture per gli animali. Con l’ultimo atto veniva ordinata la sospensione dei lavori ormai quasi ultimati.
Il procedimento procedeva in contraddittorio. Il dottor Bibolotti inoltre presentava il 18 maggio 2007 istanza per l’accertamento di conformità dei manufatti, sicchè l’Amministrazione municipale disponeva la sospensione del procedimento sanzionatorio, con ordinanze numeri 21 e 22 del 2 novembre 2007.
Con nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata prot. n. 93870 del 18 maggio 2007 veniva comunicato l’esito negativo dell’istanza di sanatoria, perchè il Comune di Bari riteneva che “non possano essere autorizzate tutte le strutture e le volumetria poste a distanza irregolare dei confini… per le volumetria possibili occorre richiedere apposita e propedeutica autorizzazione paesaggistica trovandosi l’immobile nell’area di influenza della n. 28 del P.U.T.T. vigente”.
Tutti gli atti sono stati impugnati con il ricorso n. 1114 del 2008.
A ciò sono seguite le ingiunzioni a demolire datate 18 agosto 2008 prot. n. 214062 e prot. n. 214073 che sono state ulteriormente contestate con motivi aggiunti depositati il 29 ottobre 2008.
Si è costituito il Comune di Bari, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza della Sezione 6 novembre 2008 n. 630, “-considerato che pende giudizio in merito alla legittimità del diniego di titolo autorizzatorio in sanatoria e che, per motivi di economia ed economicità procedimentale, si impone l’opportunità di evitare il realizzarsi di effetti irreversibili;
-ritenuto sussistere il danno grave ed irreparabile ex art.21, ult. comma, legge n.1034/71 in relazione alle sole ordinanze di demolizione gravate con motivi aggiunti”.
La discussione della causa poi è stata più volte rinviata per trattative tra le parti.
Con il ricorso depositato il 4 ottobre 2011 e registrato al n. 1705/2011, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulle molteplici istanze da lui presentate per ottenere la ritipizzazione del suolo con domanda di rifusione dei danni subiti. Viene allegata all’atto introduttivo del giudizio l’istanza presentata il 2 luglio 2009.
Con ordinanza 6 ottobre 2011 n. 1592, emessa nell’ambito del ricorso n. 1114/2008, è stata disposta istruttoria, per i seguenti motivi:
“Considerato che la trattazione dell’odierna controversia è stata più volte rinviata in accoglimento di istanze, di cui una congiunta di parte ricorrente e del Comune di Bari, depositata il 12 febbraio 2009, nella quale si rappresentava che erano “in corso incontri tecnici finalizzati ad una soluzione bonaria e complessiva della controversia”; che a seguito di tali incontri tecnici, come rappresentato da parte ricorrente nell’istanza di rinvio depositata il 3 luglio 2009, il sig. Bibolotti in data 2 luglio 2009 aveva presentato una istanza di ritipizzazione dei suoli di sua proprietà in conformità a quelli ad essi confinanti, istanza il cui accoglimento avrebbe potuto portare alla improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
Considerato che nell’ultima istanza di rinvio depositata in data 2 dicembre 2010 da parte ricorrente quest’ultima aveva rappresentato che nel corso degli incontri tecnici la soluzione bonaria della controversia sarebbe stata possibile se esso ricorrente avesse demolito alcune delle opere da esso realizzate ed a tal fine avrebbe già proceduto alla demolizione delle stalle, ma si sarebbe creata una situazione di stallo amministrativo, non avendo il Comune dato riscontro alla sua istanza del 30 marzo 2010 con la quale aveva chiesto se anche le cucce per i cani sviluppassero volumetria e pertanto se fossero da demolire anche queste ultime.
Ritenuto che ai fini del decidere occorre acquisire una relazione esplicativa da parte del dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale che ha seguito gli incontri tecnici sopra menzionati, i relativi verbali e ogni utile documentazione volta a chiarire la situazione attuale della vicenda per cui è causa, in particolare in riferimento a quanto rappresentato da parte ricorrente nella istanza di rinvio depositata il 3 luglio 2009 e soprattutto in quella depositata in data 2 dicembre 2010, entrambe sopra richiamate, nella quale il sig. Bibolotti specifica di aver già demolito parte delle opere di cui ai provvedimenti oggetto di gravame, e, se necessario, a seguito di riscontro in tal senso da parte del Comune sembrerebbe disposta anche a demolirne altre.
Nella ipotesi che il Comune abbia dato riscontro alla suddetta istanza si chiede, naturalmente di produrre la relativa nota unitamente alla relazione esplicativa.
All’incombente istruttorio provvederà il Comune di Bari mediante deposito della documentazione sopra specificata presso la Segreteria di questa Sezione entro 60 giorni dalla ricezione della presente ordinanza”.
La Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata ha risposto a parte dei quesiti con la nota 30 gennaio 2012 n. 22.668, recante, quale allegato, la nota della Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici 1º febbraio 2011 prot. 25.102.
All’udienza del giorno 8 marzo 2012 la causa è stata riservata per la decisione.
2. Data l’evidente connessione tra le cause, i ricorsi vanno riuniti.
Il ricorso n. 1114 del 2008 dev’essere accolto in parte.
Il provvedimento impugnato, ovvero la nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, prot. n. 118875 del 30 aprile 2008, con cui si rigetta l’istanza di accertamento di conformità delle opere realizzate è così motivata:
“non possono essere autorizzate tutte le strutture e le volumetria poste a distanza irregolare dai confini.
In caso di riproduzione per le volumetria possibili, occorre richiedere apposita propedeutica autorizzazione paesaggistica trovandosi l’immobile nell’area di influenza della n. 28 del P.U.T.T. vigente”.
Le parti al proposito non si sono dilungate sullo specifico regime giuridico della zona, sicchè, in assenza nella dialettica processuale di particolari contestazioni o obiezioni, deve ritenersi che il suolo di proprietà del dottor Bibolotti rientri nella “area annessa” dell’edificio di interesse storico ambientale, segnalato dalla Regione Puglia, denominato Villa Zuccaro. A tale area dunque, come definita dall’articolo 3.15. (3. REGIMI DI TUTELA) del P.U.T.T./P, a norma degli articoli 3.16 (4.2.) e 3.15.(4.2), “si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell’art.3.05”, con alcune ulteriori prescrizioni integrative.
Da tali dati si evince che la zona non è soggetta ad un regime di conservazione, ma piuttosto di valorizzazione o anche di riqualificazione e trasformazione (in caso di contesto attuale degradato) con interventi comunque compatibili con i valori paesaggistici espressi dall’ambito nel quale s’inseriscono e che evitino ogni destinazione d’uso dissonante rispetto alle finalità di salvaguardia.
in ogni caso, come dedotto dal ricorrente, secondo l’articolo 5.02, “1. L’autorizzazione paesaggistica non va richiesta:¦
1.02- per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”.
In concreto, l’interessato aveva presentato una denuncia d’inizio attività , in data 22 dicembre 2005, aveva di seguito provveduto alla ristrutturazione del fabbricato esistente, con recupero statico e adeguamento ad uso abitativo, recinzione del lotto e realizzazione di nuovi impianti a norma, senza che il competente Ufficio comunale abbia mai, nel termine di 30 giorni dalla presentazione, abbia mai notificato al proprietario all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
Ora, lo stesso Comune (nella nota 18 maggio 2007 n. 93870) ha ritenuto consentite in astratto le volumetrie diverse da quelle “poste a distanza irregolare dai confini” (queste ultime da individuare in quelle descritte dal verbale di accertamento n. 22/07 del 28 febbraio 2007), sostenendo però che “occorre richiedere apposita propedeutica autorizzazione paesaggistica trovandosi l’immobile nell’area di influenza della n. 28 del P.U.T.T. vigente”. Tale onere tuttavia non incombe sul proprietario per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo; di conseguenza, il diniego opposto all’istanza di accertamento di conformità , ai sensi dell’articolo 36 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, per la parte riguardante l’intervento sull’edificio preesistente, è ingiustificato.
Tale atto negativo d’altronde finirebbe per impedire un intervento migliorativo sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista abitativo che rende dignitoso un modesto edificio di circa 50 m², in origine semplice deposito al servizio dell’appezzamento agricolo, in sè privo di qualsiasi pregio architettonico.
Per quanto riguarda invece le realizzazioni descritte nel verbale n. 22/07 del 28 febbraio 2007, le censure avanzate sono da reputarsi infondate.
Le opere sono chiaramente individuate nella tettoia che segue il confine, con distanza di metri 2,65 dalla strada poderale e i due manufatti in muratura, cui anche il ricorrente si riferisce alle pagine 9-10 del ricorso, indicandole come originariamente “tettoie per box auto e attrezzatura” e “pilastrini del pergolato” e corrispondono alle zone attrezzate per il ricovero degli animali.
Chiarito tale aspetto ed escluse perciò carenze nella motivazione dell’atto impugnato, deve osservarsi che il Comune ha sempre evidenziato il mancato rispetto della distanza dai confini.
Pur in assenza di più precise indicazioni in ordine alla previsione di riferimento, è comunque evidente che la fattispecie riguarda la distanza (assoluta) dai confini prescritta dai piani urbanistici e non quella tra edifici, di cui all’articolo 873 del codice civile. àˆ solo per quest’ultima (e non per quella dai confini) che può invocarsi il cosiddetto principio di prevenzione (per tutte: Cassazione, sez. II, 10 gennaio 2006 n. 145). Pertanto il ragionamento attoreo (a sostegno del quale vengono richiamate una serie di sentenze non pertinenti, proprio perchè riguardanti la disciplina civilistica) non può essere condiviso.
Il ricorrente invero deduce anche di non essere tenuto al rispetto di tale regola in considerazione del fatto che i terreni confinanti sono inedificati e stato di abbandono, ma ciò, come detto, non ha rilievo nell’ipotesi di violazione della prescrizione urbanistica sulle distanze.
Quanto all’argomento secondo il quale uno dei terreni limitrofi apparterrebbe alla signora Bibolotti (soggetto comunque diverso dal ricorrente), non è prodotto alcun titolo che abiliti l’istante a poter disporre di tale terreno per la costruzione, come realizzata, sicchè la deduzione si rivela priva di pregio.
Per quanto riguarda le ingiunzioni a demolire datate 18 agosto 2008 prot. n. 214062 e prot. n. 214073, esse debbono essere annullate. Le stesse infatti considerano cumulativamente tutte le opere e tutti procedimenti e ritenengono, senza operare alcuna discriminazione, che i manufatti siano passibili di demolizione, indistintamente “perchè non possono essere autorizzate tutte le strutture e le volumetrie poste a distanza irregolare dei confini”.
Tale formulazione delle ingiunzioni non consente neppure, in radice, d’individuare ciò che dev’essere eliminato (anche volontariamente, ad opera del proprietario, che ha dato prova di volersi attivare in tal senso, rimuovendo le stalle).
La motivazione invero, a rigore, si riferisce solo ad alcuni dei contestati abusi (ovvero quelli relativi ai ricoveri e alle attrezzature per gli animali). Nè l’Amministrazione, pur specificamente sollecitata dal Collegio (ordinanza 6 ottobre 2011 n. 1592) a chiarire questi punti, si è curata in corso di causa di fornire i relativi elementi esplicativi.
Per quanto riguarda il ricorso n. 1705/2011, le ragioni poste a fondamento della pretesa di veder tipizzato il suolo di cui il dottor Bibolotti è proprietario sono fondate.
Egli in data 2 luglio 2009 aveva presentato un’apposita istanza, rispetto alla quale l’azione proposta non può ritenersi irricevibile o inammissibile ai sensi degli articoli 117 e 31 del codice del processo amministrativo: invero, il Comune nulla ha eccepito e dimostrato in ordine alla tardività del ricorso e soprattutto non risulta precisato il termine per la conclusione del complesso procedimento (trattandosi in definitiva di una variante puntuale al piano regolatore generale), che non è stato avviato, neppure nelle sue fasi preliminari, nonostante la sollecitazione del privato.
L’inerzia dell’Amministrazione non trova alcuna smentita nella documentazione processuale, attraverso atti formali.
Di conseguenza, il ricorso, che pone a proprio presupposto la decadenza del vincolo espropriativo (decadenza giammai contestata dall’Amministrazione resistente), va accolto ai fini del riscontro dell’istanza, cui il Comune è obbligato. Nell’ipotesi di ulteriore inerzia nei trenta giorni successivi alla comunicazione o alla notificazione della presente sentenza, provvederà in sostituzione dell’Amministrazione municipale il commissario ad acta, che fin d’ora si nomina nella persona dell’arch. Francesco Ciccarelli al quale si assegnano sessanta giorni per operare la detta ritipizzazione, con eventuale onere a carico dell’Ente, come da dispositivo. Gli uffici comunali sono tenuti altresì a prestare piena e incondizionata assistenza al nominato commissario.
Va poi respinta la domanda di risarcimento dei danni, che non è stata definita e istruita dal dottor Bibolotti.
Dato l’accoglimento solo parziale delle domande del ricorrente, stante la reciproca soccombenza, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza)
– definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1114/2008, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione; accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla le ingiunzioni a demolire datate 18 agosto 2008 prot. n. 214062 e prot. n. 214073;
– definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1705/2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, accerta l’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Bari sulla diffida ad esso presentata dal ricorrente in data 2 luglio 2009, tendente ad ottenere la ritipizzazione del suolo di sua proprietà , e ordina all’Ente di provvedere espressamente sulla medesima entro giorni trenta dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia nel termine predetto, nomina il commissario ad acta, nella persona dell’arch. Francesco Ciccarelli, che dovrà provvedere in sostituzione dell’Amministrazione, entro i successivi sessanta giorni.
Il relativo compenso viene liquidato forfetariamente in euro tremila, a carico del Comune.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)