1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Distanze tra le costruzioni – P.R.G. – Ipotesi derogatoria – Allineamento a ciglio strada – Costruzioni preesistenti
2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Distanze tra costruzioni – Norma derogatoria – Ratio – Modificabilità  in melius- Condizioni – Fattispecie
3. Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Impugnazione – Termini – Decorrenza – Ratio 

1. La disposizione derogatoria delle norme tecniche di esecuzione del PRG in ordine alle distanze fra gli edifici – che consente la costruzione a filo del ciglio strada – trova applicazione non solo tutte le volte in cui vi siano altri edifici contigui a quello erigendo che già  segnano un allineamento al filo stradale, ma anche quando, pur mancando edifici contermini, ve ne siano di preesistenti allineati a filo, da abbattersi e sostituirsi con altro nuovo che non superi il precedente allineamento.

2. In considerazione della ratio della disposizione derogatoria alle NTA sulla distanza minima fra edifici – finalizzata a salvaguardare l’allineamento uniforme al ciglio della strada ai nuovi edifici, evitando di imporre distanze asimmetriche rispetto alle preesistenze – è stato ritenuto che l’allineamento a filo costituisca la distanza minima fra le costruzioni, alla quale il proprietario del nuovo edificio può derogare in melius, a condizione che venga garantito un nuovo allineamento (e cioè che l’arretramento sia uniforme per tutto il ciglio stradale). (Nel caso di specie, peraltro, è stato accertato che l’arretramento rispetto all’allineamento preesistente era stato contemplato in un accordo stipulato dai danti causa delle parti in giudizio e che, in ogni caso, esso non determina alcuna concreta lesione in capo al ricorrente).

3. La mera pubblicazione dei titoli edilizi non fa decorrere i termini per l’impugnazione da parte del terzo, essendo necessario attendere il completamento dei lavori, unica circostanza in grado di rilevare in modo certo e inequivoco le caratteristiche essenziali dell’opera, l’eventuale non conformità  della stessa rispetto alla disciplina urbanistica e l’incidenza effettiva sulla posizione del terzo. Tale principio rappresenta un punto di equilibrio fra due contrapposte esigenze: da un lato, garantire la tutela dei terzi lesi dall’iniziativa edificatoria, dall’altro evitare abusi da parte di questi ultimi che potrebbero differire “sine die” il consolidamento del titolo edilizio, postergando la richiesta di indicazione dei suoi estremi o il rilascio di copia completa del medesimo.

N. 01334/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01654/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2007, proposto da: 
Ursi Nicola, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Operamolla e Nicola Grosso, con domicilio eletto presso Vincenzo Operamolla in Bari, via Dante n.201; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia; 

nei confronti di
Visentino Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Gramegna, con domicilio eletto presso Alessandro Di Cagno in Bari, via Putignani, n.47; 

per l’annullamento
del permesso di costruire rilasciato il 28.05.2007, n. 7093 a Visentino Giuseppe (pratica edilizia n. 237/05 del 12.05.2005)-nonchè degli atti presupposti non conosciuti quale la proposta motivata del 17.05.2007, (prot. 195UTC) a firma del responsabile del procedimento e per la condanna al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Visentino Giuseppe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Vincenzo Operamolla e Giacomo Gramegna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La vicenda controversa – che vede contrapporsi due proprietari di fondi confinanti, nella contumacia del Comune intimato – necessita di alcuni puntuali premesse in fatto (soprattutto in ordine allo stato dei luoghi coinvolti nel contenzioso), la cui ricostruzione è stata operata dal Collegio attraverso l’esame, in primo luogo, della pianta dei luoghi (vedila nel fascicolo di parte del controinteressato Visentino, quale allegato D alla relazione tecnica di parte del 2008, a firma ing. Di Rella, prodotta unitamente alla memoria conclusionale, depositata il 18.9.2014, in vista dell’udienza di discussione del 29.10.2014), della documentazione fotografica allegata alla già  citata relazione tecnica di parte, nonchè degli scritti difensivi del controinteressato che evidenziano alcune circostanze in fatto (puntualmente riscontrate dalla documentazione fotografica) che il ricorrente ha, al contrario, sapientemente omesso o riportato in modo inesatto.
Il sig. Visentino – odierno controinteressato- è proprietario di due particelle di terreno contigue (n. 1831 e 2942) limitate dalle vie Noè e Figuli, tra loro perpendicolari (per una migliore comprensione è opportuno consultare la mappa dei luoghi) e per ciò intersecantesi ad angolo.
Alle spalle di tali particelle, percorrendo v. Figuli si trova il suolo del ricorrente sig. Ursi – odierno ricorrente- edificato.
Per accedere al fondo, il sig. Ursi deve percorrere v. Figuli e attraversare la p.lla n.2942, su cui vanta servitù di passaggio.
Il suolo del Visentino, già  nel 1978, risultava edificato da un fabbricato (in rovina) che ne occupava la intera estensione e sorgeva sul ciglio del vico Figuli.
Tale fabbricato venne poi demolito e ricostruito in parte, in virtù di licenza di costruzione n. 9443/77 che contemplava un nuovo fabbricato da erigersi in sostituzione del preesistente e secondo il precedente allineamento, in aderenza alla lunghezza di v. Figuli (che è un modesto vico, di poco più largo di mt. 4,00 e lungo mt 9,00 che conduce alla proprietà  Ursi. Si tratta, in sostanza, di vicolo cieco).
In virtù di un’azione giudiziaria proposta dal sig. Ursi – e rivelatasi priva di fondamento -, i lavori vennero sospesi.
Ormai decaduta la vecchia licenza, a causa del tempo necessario per dirimere la controversia, il Visentino richiese ed ottenne nuovo permesso di costruire n. 7093 del 28.05.2007, impugnato in questa sede.
Il ricorrente si duole, in particolar modo, del mancato rispetto delle norme tecniche di esecuzione del PRG di Ruvo di Puglia ed in particolare delle distanza da esso contemplate.
Premesso che l’area ricade in zona B/1 (la circostanza è pacificamente allegata da entrambe le parti), non sarebbe rispettata la prescrizione che impone di edificare a distanza di almeno 5 mt dal filo stradale (per strade con larghezza inferiore o uguale a mt.7, qual è il vico in questione).
Non troverebbe applicazione neppure la prescrizione che ammette l’edificazione sul filo stradale, quando lo stesso è da considerarsi come allineamento preesistente e/o predominante.
L’edificio, infatti, sarebbe l’unico su vico Figuli, sicchè non vi sarebbe alcun allineamento da seguire.
In ogni caso, non sarebbe neppure seguito un preesistente allineamento, in quanto l’edificio sarebbe stato edificato arretrando di mt. 0,70 rispetto all’originario filo della strada.
La censura è infondata.
Deve in primo luogo evidenziarsi, in quanto rileva a fini interpretativi delle NTA oggetto di controversia, che l’edificio del controinteressato era ed è l’unico a delimitare un ciglio del vico, in quanto ne copre la intera lunghezza.
La preesistenza di ben due edifici eretti uno in sostituzione dell’altro, a filo del ciglio del vico (circostanza che deliberatamente parte ricorrente ha omesso di evidenziare), esclude che debba trovare applicazione la distanza di 5 mt. invocata dal ricorrente.
Trova, invece applicazione l’ipotesi derogatoria che consente l’edificazione a filo, consentita da edificazioni preesistenti già  allineate a filo.
La disposizione, infatti, deve ritenersi applicabile non solo tutte le volte in cui vi siano altri edifici contigui a quello erigendo che già  segnano un allineamento al filo stradale, ma anche le volte in cui (come quella in esame), manchino edifici contermini, ma ve ne siano preesistenti – da abbattersi e sostituirsi con altro nuovo che non superi il precedente allineamento.
Non vi è ragione alcuna, infatti per escludere tale ipotesi – che bene rientra nel dato testuale normativo – dalla sua applicazione, posto che, anche essa è ispirata alla ratiodi mantenere uniforme l’allineamento già  esistente (come d’altro canto avverrebbe nel caso in cui l’edificio edificato sul filo venisse abbattuto e ricostruito, in modo da rispettarne sagoma e volume).
Sennonchè, l’edificio edificato risulta arretrato di mt. 0,70 rispetto al preesistente demolito e sostituito dall’attuale.
Il ricorrente pretende che tale fattispecie escluda l’applicazione della facoltà  di costruire a filo in allineamento con le preesistenze.
Così non è.
E’ evidente che la norma derogatoria alla distanza minima di mt 5,00 è funzionale a salvaguardare l’allineamento uniforme al ciglio della strada, evitando di imporre, ai nuovi edifici, distanze del tutto asimmetriche rispetto alle preesistenze e, per giunta, superflue, in quanto non consentirebbero una migliore fruibilità  della strada nè garantirebbero migliore luce, a causa dell’edificazione già  avvenuta a filo.
La deroga alla distanza minima scongiura, peraltro, il disordinato aspetto che la strada assumerebbe, a causa del disallineamento delle costruzioni.
Se questa è la ratio della deroga, non vi è chi non veda che, nella particolare situazione in fatto accertata in giudizio, sussistono tutti i presupposti per ritenere che l’allineamento preesistente a filo rappresenti la distanza minima tra le costruzioni che, tuttavia, il proprietario del nuovo edificio può derogare in melius, purchè venga garantito un nuovo allineamento (purchè, cioè, l’arretramento sia uniforme per tutto l’edificato).
Infatti, l’arretramento uniforme rispetto al preesistente ciglio stradale garantisce:
-l’ordinato aspetto del vicolo, in quanto è uguale per la sua intera lunghezza;
-maggiore luce tra gli edifici contrapposti;
-la migliore fruibilità  viaria, in quanto la maggiore larghezza del vicolo ne permette la migliore percorribilità .
Conclusivamente, nel caso di specie, escluso che si tratti di edificio realizzato ex novo, trova applicazione la deroga che consente l’allineamento alle preesistenze.
Poichè, tuttavia, le preesistenze sono completamente sostituite dal nuovo edificio, l’allineamento preesistente è da considerarsi la distanza minima, essendo consentiti uniformi arretramenti che coprano tutto il ciglio stradale, come nel caso di specie.
D’altro canto, deve rilevarsi che parte controinteressata ha evidenziato la pregante circostanza che i rispettivi danti causa delle odierne parti in causa, avevano sottoscritto atto notarile del 1968 che contemplava l’obbligo del Visentino di allargare il vico, arretrando la costruzione (l’atto notarile non è in atti ma ne è prodotta la planimetria allegata che conferma l’allegazione di parte, non smentita da controparte, sicchè può ritenersi provata in base al principio di non contestazione).
Sulla scorta di tale rilievo, unito alla circostanza che lo stato dei luoghi risulta indubitabilmente migliorato dalla riedificazione con arretramento (perchè il decoro urbano è migliorato dall’abbattimento di un rustico non rifinito e perchè la via pubblica risulta più luminosa e ampia) sfugge quale sia la concreta lesione subita dal ricorrente a fronte dell’arretramento.
Tanto induce a ritenere che l’unico intento perseguito sia quello di impedire, in realtà , l’edificazione, mediante la proposizione di censure solo strumentali e prossime all’abuso del diritto.
Con il che si viene all’esame dell’ulteriore violazione denunciata dal ricorrente che lamenta non solo il mancato rispetto della distanza dal filo della strada, ma anche tra gli edifici prospicienti il vicolo.
Espone il ricorrente che il punto 10) delle NTA relative alle zone B/1 impone una distanza minima tra “testate” (a voler considerare tali, secondo la più benevola ipotesi, i due lati degli edifici che si fronteggiano su v. Figuli) pari ad ½ dell’altezza dell’edificio più alto.
Poichè l’edificio del sig. Visentino sarebbe alto mt. 13,90, la distanza minima, pari a mt. 6,95, non sarebbe rispettata, posto che il vicolo è largo non più di mt. 4,80.
Anche tale prospettazione è erronea in fatto e infondata.
Pur a non voler tenere nel debito conto la non irrilevante circostanza che gli edifici si fronteggiano ai lati di una pubblica via, il che getta seri dubbi sull’applicabilità  della disposizione in questione, le difese del controinteressato hanno chiarito che l’altezza di mt. 13,90 è comprensiva del piano interrato che – evidentemente- non vale a integrare la parte emergente dal suolo, unica da computarsi ai fini del calcolo dell’altezza dell’edificio che è, in realtà , emergente per mt 9,65 (la circostanza allegata a pag. 6 della memoria conclusionale non risulta smentita in alcun modo e, per ciò può ritenersi pacifica).
Pertanto, posto che si fronteggiano due testate (come dimostrato dalle fotografie allegate in atti alla relazione tecnica) e che la strada è, in realtà , larga mt. 4,90, la distanza è rispettata.
Il ricorso, pertanto, è infondato nel merito.
Tanto vale a superare anche la preliminare eccezione di inammissibilità  per tardività  formulata dal Visentino che il Collegio, per ossequio al principio di effettività  della tutela e per esigenze di giustizia sostanziale, esamina solo “in coda”, derogando alla stretta ortodossia processuale.
Il ricorso è, comunque, tempestivo, in quanto, per pacifica giurisprudenza, “il termine decadenziale per l’impugnazione da parte del terzo di un atto comunale di assenso edilizio non decorre dalla data di pubblicazione, ma dal giorno in cui si provi che il ricorrente ne abbia acquisito la piena conoscenza.” (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 28/05/2013, n.2907; sez. V, 27/06/2012, n. 3777 secondo cui “la mera pubblicazione dei titoli edilizi non fa decorrere i termini per l’impugnazione da parte del terzo, essendo necessario attendere il completamento dei lavori, unica circostanza in grado di rilevare in modo certo ed inequivoco le caratteristiche essenziali dell’opera, l’eventuale non conformità  della stessa rispetto alla disciplina urbanistica, l’incidenza effettiva sulla posizione del terzo. Tale principio rappresenta un punto di equilibrio fra due contrapposte esigenze: da un lato, garantire la tutela dei terzi lesi dall’iniziativa edificatoria, dall’altro, evitare abusi da parte di questi ultimi che potrebbero differire “sine die” il consolidamento del titolo edilizio postergando la richiesta di indicazione dei suoi estremi o il rilascio di copia completa del medesimo”).
Poichè, parte controinteressata non ha provato una data di conoscenza diversa da quella allegata dal ricorrente, l’eccezione si rivela infondata.
Alla reiezione della domanda impugnatoria consegue la reiezione di quella risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Ursi Nicola al pagamento, in favore di Visentino Giuseppe delle spese processuali che liquida in Euro 2.500,00 omnicomprensive, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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