1. Ove
sia prevista nel bando di gara una
soglia minima di punteggio per l’ammissione del progetto tecnico alla fase del
confronto comparativo, l’esclusione comminata dalla Commissione giudicatrice
per il mancato raggiungimento di tale soglia è connotata da ampia
discrezionalità e, ove motivata in modo diffuso , logico e puntuale, risulta insindacabile da
parte del Giudice amministrativo
2.Il
giudizio comparativo della Commissione di gara sui progetti tecnici proposti
dai concorrenti è sindacabile dal
Giudice amministrativo soltanto se fondato su criteri illogici o inficiato
dalla violazione manifesta dei parametri di gara.
3.L’ammissione
alla gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso:
infatti il concorrente che, dopo essere stato ammesso in esito alla verifica
della documentazione amministrativa, sia in seguito escluso dalla gara per il
mancato raggiungimento della soglia di sbarramento del punteggio dei progetti
tecnici (al pari del concorrente non ammesso sin dall’esordio della gara o di
quello escluso a seguito dell’accertamento dell’illegittimità della sua ammissione), risulta privo di legittimazione e interesse a contestare
l’esito di gara, versando nelle medesime condizioni del soggetto che non abbia
punto partecipato alla procedura.
N. 01195/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1161
del 2010, proposto da Write System s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Rossella Malcangio e Andrea Stefanelli, con domicilio eletto presso la prima in
Bari, via Quintino Sella, 120;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa
dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso il suo studio in
Bari, via Principe Amedeo, 197;
nei confronti di
a.t.i. Cedat 85 s.r.l. – Centro di Produzione
s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Lofoco, Alberto Zito,
Ivana Felicetti, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Pasquale
Fiore, 14;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 86 del 28
maggio 2010 e della comunicazione del 14 giugno 2010, relative
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi di rendicontazione delle
riunioni del Consiglio regionale della Puglia, nonchè all’esclusione della
società ricorrente per il mancato raggiungimento del punteggio tecnico minimo;
di tutti i verbali di gara, del bando e del
capitolato speciale;
nonchè per la declaratoria d’inefficacia del
contratto d’appalto e, in subordine, per la condanna della Regione Puglia al
risarcimento del danno ingiusto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18
maggio 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori, avv.ti
Andrea Stefanelli, Sabino Persichella ed Enrico Follieri (quest’ultimo per
delega di Fabrizio Lofoco, Alberto Zito e Ivana Felicetti);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
La Write System s.r.l. impugna gli atti in
epigrafe, con i quali la Regione Puglia ha aggiudicato all’a.t.i. Cedat 85
s.r.l. – Centro di Produzione s.p.a. l’appalto triennale del servizio di
rendicontazione delle riunioni del Consiglio regionale, di importo a base di
gara pari ad euro 690.000.
Deduce motivi così riassumibili:
1) violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163
del 2006 e degli artt. 7 e 11 del disciplinare di gara: la mandante Centro di
Produzione s.p.a. avrebbe reso una dichiarazione incompleta, ai sensi dell’art.
38 del codice dei contratti pubblici, senza indicare alcunchè sulla posizione
della presidente del consiglio d’amministrazione, Cecilia Maria Angioletti,
titolare di poteri di rappresentanza;
2) violazione, sotto diverso profilo, degli
artt. 7 e 11 del disciplinare di gara: l’oggetto sociale della mandante Centro
di Produzione s.p.a. non sarebbe coerente con l’oggetto dell’appalto;
3) violazione, sotto ulteriore profilo, degli
artt. 7 e 11 del disciplinare di gara: l’a.t.i. aggiudicataria non avrebbe
indicato, nella propria offerta tecnica, la ripartizione percentuale delle
prestazioni da svolgere;
4) violazione dell’art. 48 del d. lgs. n. 163
del 2006: l’a.t.i. aggiudicataria, sorteggiata per comprovare il possesso dei
requisiti generali di ammissione, non avrebbe prodotto la documentazione nel
termine perentorio di dieci giorni previsto dalla legge;
5) violazione degli artt. 8 e 9 del
disciplinare di gara ed eccesso di potere per disparità di trattamento ed
irrazionalità manifesta: il criterio di aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa sarebbe stato erroneamente applicato dalla
commissione di gara, che avrebbe assegnato un punteggio troppo elevato
(61,5/70) al raggruppamento vincitore, nonostante l’omissione dell’ultima parte
della prova pratica di verbalizzazione, e viceversa avrebbe ingiustamente
penalizzato la società ricorrente, con un punteggio (42,5/70) inferiore al
minimo richiesto dal disciplinare per accedere alla fase di valutazione delle
offerte economiche.
Si sono costituite la Regione Puglia e le
società controinteressate, replicando su ogni punto del ricorso.
L’istanza di sospensiva è stata respinta con
ordinanza di questa Sezione n. 617 del giorno 9 settembre 2010, confermata in
appello dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 5067 del
giorno 8 novembre 2010.
Le parti hanno svolto difese in vista della
pubblica udienza del 18 maggio 2011, nella quale la causa è passata in
decisione.
DIRITTO
1. La società ricorrente, ritualmente ammessa
alla gara indetta dalla Regione Puglia per l’affidamento triennale del servizio
di rendicontazione delle riunioni del Consiglio regionale, impugna la propria
esclusione, disposta dalla commissione per il mancato raggiungimento del
punteggio minimo relativo alla prova tecnico-pratica (49/70) e chiede, altresì,
l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’a.t.i. Cedat 85
s.r.l. – Centro di Produzione s.p.a. e del contratto con questa stipulato.
Deduce i motivi sopra succintamente riportati,
rivolti in prevalenza a contestare l’ammissione alla procedura del
raggruppamento aggiudicatario.
Il Collegio, confermando l’orientamento già
sommariamente espresso nella fase cautelare, ritiene di dover esaminare in via
prioritaria il quinto ed ultimo motivo, con il quale la ricorrente censura i
punteggi assegnati dalla commissione di gara.
2. Nel verbale della seduta del 16 dicembre
2009, si legge che la commissione ha valutato la prova pratica di
resocontazione della Write System s.r.l. nei termini seguenti: “¦ I verbali
resi al termine dei periodi temporali di ½ ora presentano carenze nella
punteggiatura, parziali omissioni e inutili ripetizioni di parole. Si registra,
in genere, un pedissequo riporto del parlato senza nitore di forma. In qualche
caso è travisato il senso delle frasi esposte dal relatore. Il resoconto
integrale registra un miglioramento rispetto ai resoconti parziali pur
permanendo scarsa punteggiatura e inutile inserimento degli intercalari. In
ogni caso, quando l’intervento del relatore presenta alcune difficoltà di
comprensione, non si registra la capacità di rendere intellegibile e chiaro
quanto pronunciato. Vi è carenza dello stile parlamentare e scarso nitore di
forma del prodotto, giudicato meno che sufficiente. La qualità estetica del
prodotto è appena sufficiente”.
Sulla scorta di tale motivazione, la
commissione ha attribuito alla ricorrente un punteggio assai basso (28/50) per
il parametro “Fedeltà del testo scritto redatto in stile parlamentare al parlato
con nitore di forma e correttezza sotto il profilo semantico, sintattico,
lessicale ed ortografico” ed uno altrettanto basso (2,5/5) per il parametro “Qualità
estetica del prodotto e mancanza di lacune, aggiunte, abrasioni, correzioni e
alterazioni”.
Da ciò è scaturita la non ammissione alla fase
di valutazione delle offerte economiche e l’esclusione dalla procedura, per il
mancato raggiungimento del punteggio minimo (49/70) fissato dall’art. 8 del
disciplinare di gara quale soglia di sbarramento.
Le censure svolte al riguardo dalla società
ricorrente, pur se corredate da una perizia tecnica di parte, non sono idonee a
scalfire l’attendibilità del giudizio formulato dalla commissione di gara,
caratterizzato per sua natura da un insopprimibile margine di discrezionalità
valutativa e supportato, nella fattispecie, da una motivazione diffusa e
puntuale, nella quale il Collegio non ravvisa aspetti di contraddittorietà o
illogicità .
Nè possono rilevare, in senso contrario, le
contestazioni mosse dalla ricorrente in relazione al punteggio assegnato
all’a.t.i. controinteressata, che a suo dire sarebbe stata ingiustamente
premiata nonostante talune gravi lacune riscontrabili nella prova pratica di
verbalizzazione. La commissione ha valutato singolarmente la prova pratica di
ciascun concorrente, senza porre in essere confronti diretti tra i rispettivi
elaborati, sicchè non si pone la questione di accertare la prospettata disparità
di trattamento.
Sul piano generale, secondo un principio
ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il giudizio
comparativo operato nelle gare d’appalto, caratterizzate dalla complessità
delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito
della valutazione, sfugge al sindacato intrinseco del giudice amministrativo,
se non vengono in rilievo specifiche contestazioni circa la plausibilità dei
criteri valutativi o circa la loro manifesta violazione (nella specie non
ravvisabile), non essendo ammissibile che vi si contrappongano le valutazioni
di parte sulla qualità dei rispettivi progetti tecnici (così, da ultimo, Cons.
Stato, sez. V, 8 marzo 2011 n. 1464).
Il quinto motivo, riguardante il giudizio di
insufficienza espresso dalla commissione sulla prova pratica della società
ricorrente, è pertanto infondato e va respinto.
3. Sono conseguentemente inammissibili le
restanti censure, volte a dimostrare che l’Amministrazione avrebbe dovuto
escludere il raggruppamento aggiudicatario, per incompletezza delle
dichiarazioni allegate all’offerta e per incongruenza dell’oggetto sociale
della mandante.
In base ad un principio processuale
consolidato, la concorrente legittimamente esclusa non ha un apprezzabile
interesse a contestare l’ammissione dell’aggiudicataria. L’interesse a
ricorrere non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso che, non
avendo efficacemente contestato la legittimità della sua esclusione, rimane
privo non soltanto della legittimazione a partecipare alla gara, ma anche della
legittimazione a contestarne gli esiti e la regolarità delle distinte scansioni
procedimentali: il suo interesse non si presenta diverso da quello di qualsiasi
operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo ad
impugnarne gli atti, perchè solo di fatto può aspirare alla caducazione dell’intera
selezione, al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di
riedizione della nuova gara (così, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre
2009 n. 8969; Id., sez. V, 13 settembre 2005 n. 4692; Id. sez. V, 21 novembre
2007 n. 5925).
Il principio è stato recentemente ribadito
dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha chiarito che la mera
partecipazione alla gara non è sufficiente ad attribuire la legittimazione al
ricorso: invero, la definitiva esclusione o l’accertamento dell’illegittimità
della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la
titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti
della procedura selettiva, tale esito rimanendo fermo in tutti i casi in cui si
verifichi l’inoppugnabilità dell’atto di esclusione (sentenza 7 aprile 2011 n.
4).
Ad identica conclusione deve pervenirsi nella
vicenda in esame, ove l’esclusione della società ricorrente non è avvenuta
nella fase iniziale di pre-qualifica ovvero di ammissione dei concorrenti (per
difetto di un requisito o per erronea compilazione dell’offerta), ma è maturata
nel corso del procedimento valutativo, allorquando alla ricorrente è stato
attribuito un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento fissata dal
disciplinare di gara, a salvaguardia della qualità minima richiesta alle
prestazioni tecniche degli aspiranti appaltatori.
Ai fini strettamente processuali (ossia ai fini
della verifica circa la sussistenza dell’interesse ad impugnare
l’aggiudicazione), non vi è differenza apprezzabile tra la posizione di
un’impresa che sia priva di un requisito di ammissione, sancito dalla legge
ovvero dal bando, e quella di un’impresa che, già in prima battuta, sia
giudicata inidonea all’affidamento del servizio, per carenze riscontrate nella
componente tecnico-qualitativa dell’offerta.
Discende, da quanto detto, l’inammissibilità
dei primi quattro motivi di gravame.
4. E’ altresì da respingere la domanda di
caducazione del contratto e la domanda di risarcimento del danno ingiusto,
atteso il consolidamento del provvedimento di esclusione adottato nei confronti
della ricorrente.
Le spese di giudizio, vista la complessità
delle questioni dedotte, sono parzialmente compensate e restano a carico della
ricorrente nella misura forfetaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Write System s.r.l. al pagamento
delle spese di giudizio, nella misura di euro 3.000 in favore della Regione
Puglia e nella misura di euro 3.000 in favore delle società controinteressate,
il tutto maggiorato di i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio
del giorno 18 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Savio Picone, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc.
amm.)