Al
concorrente alla gara d’appalto che dimostri di aver beneficiato – ancor prima di inviare alla Stazione appaltante la domanda di partecipazione alla gara – del
provvedimento dell’Amministrazione finanziaria di dilazione di
pagamento di un debito tributario,
dunque di aver avuto accesso all’istituto della regolarizzazione tardiva, sono evitate le conseguenze del
ritardo e resta salva la possibilità di ottenere i medesimi benefici spettanti
in caso di esatto adempimento. La suddetta fictio iuris opera anche nei confronti della Stazione appaltante, concretando una situazione di correttezza fiscale e
contributiva del concorrente sin dal momento della partecipazione alla gara, con conseguente
illegittimità della sua esclusione dalla gara.
N. 01229/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02068/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2068 del 2009, proposto dall’istituto di vigilanza Metronotte Città di Bisceglie, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Bavaro e Onofrio Musco, con domicilio eletto presso il primo in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172;
contro
Comune di Barletta;
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate di Trani, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Vegapol S.r.l.;
per l’annullamento
– della determinazione della Commissione di gara di esclusione della ditta ricorrente dalla gara pubblica indetta dal Comune di Barletta, per l’affidamento del servizio di “Vigilanza immobili comunali per un anno”;
– della nota comunale prot. n. 65012 del 7.10.2009 di comunicazione alla ricorrente dell’intervenuta “denuncia all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici”; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto dalla ditta odierna ricorrente se pregiudizievole della sua sfera giuridica, ivi compresi, ove occorra, l’atto di aggiudicazione della gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 1307 del 4.6.2009, la nota comunale prot. n. 57714 del giorno 8.9.2009 e le note dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2009/19772 del 21.5.2009 e prot. n. 2009/35525 del 15.9.2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Gabriele Bavaro;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Istituto di vigilanza Metronotte Città di Bisceglie ha partecipato alla gara pubblica indetta dal Comune di Barletta, per l’affidamento del servizio di “Vigilanza immobili comunali per un anno”, di cui è risultata aggiudicataria la Vegapol S.r.l. (determinazione dirigenziale n. 1307 del 4 giugno 2009).
Nel corso dell’esame delle offerte la commissione di gara escludeva la Metronotte Città di Bisceglie e con nota prot. n. 65012 del 7 ottobre 2009 comunicava alla medesima di aver inoltrato “denuncia all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici”.
Il detto istituto di vigilanza impugna i suddetti atti ritenendoli viziati sia sotto svariati profili di eccesso di potere sia per violazione di legge; in particolare reputa l’azione amministrativa in contrasto con il punto III.2.1, lettera e), del bando.
La commissione aveva escluso la ricorrente perchè priva del requisito di cui all’articolo 38, primo comma, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in ragione del mancato pagamento di due cartelle esattoriali relative ai periodi d’imposta 2003-2004 (costituenti quindi violazioni tributarie definitivamente accertate).
L’istante però segnalava sia nel procedimento sia più tardi in questa sede di aver chiesto, in data 9 luglio 2008, e di aver ottenuto, in data 12 settembre 2008 (prima della domanda di partecipazione alla selezione, presentata il 19 settembre 2008), il beneficio della rateizzazione del pagamento, adempiendo poi alle scadenze. Tali circostanze, in effetti non puntualmente evidenziate da EQUITALIA per il tramite dell’Agenzia delle Entrate di Trani, sono attestate dalla documentazione della costituita Amministrazione delle finanze del 9 febbraio 2011.
La ricorrente ha di conseguenza dimostrato la formale concessione della dilazione di pagamento.
Al proposito la giurisprudenza ha chiarito che i meccanismi di regolarizzazione tardiva, tipici del diritto tributario, possono rilevare nelle reciproche relazioni di debito e credito tra l’impresa e l’Amministrazione finanziaria, nel senso di consentire al contribuente, con l’adempimento successivo, di evitare le conseguenze del ritardo e di conseguire i medesimi benefici che avrebbe ottenuto in caso di esatto adempimento. Nella fattispecie concreta perciò tale finzione giuridica può valere a costituire nei confronti della stazione appaltante quella correttezza fiscale e contributiva, che la norma prescrive al momento di partecipazione alla gara, come qualificazione soggettiva dell’impresa in termini di rispetto degli obblighi di legge, e quindi come espressione di affidabilità della stessa. La correttezza fiscale appunto deve ritenersi storicamente ed attualmente esistente al momento della partecipazione alla gara e all’epoca anche verificabile (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 12 giugno 2008 n. 1479; Id., sez. I, 18 novembre 2010 n. 3917).
In conclusione, seguendo il ragionamento sviluppato nella sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 8 giugno 2011 n. 845 (in relazione ad un caso in cui invero la dilazione era effettivamente tardiva), non può essere posta in dubbio la veridicità della dichiarazione di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, resa dalla società ricorrente all’atto della presentazione dell’offerta, nè sostanzialmente la sussistenza del requisito di regolarità .
A ciò consegue l’accoglimento del gravame e, per l’effetto, l’annullamento degli atti gravati.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna, con vincolo solidale, il Comune di Barletta e il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese ed onorari del presente giudizio, liquidati in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), più CU, CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/08/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)