1. Il riferimento normativo contenuto nell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. L.vo n. 163/2006 (come novellato sul punto dall’art. 4 del D.L. n. 70/2011, applicabile ratione temporis alla procedura di gara in esame) al “socio di maggioranza” deve essere interpretato nel senso che la relativa nozione comprenda anche di socio di maggioranza – persona giuridica (e non solo persona fisica). In tal caso acquisiscono rilevanza – al fine di verificare la sussistenza del requisito di partecipazione relativo alla moralità professionale – anche i precedenti penali degli amministratori della persona giuridica socio di maggioranza.
2. Qualora venga impugnata la sola aggiudicazione provvisoria senza che sia intervenuta quella definitiva, non può configurarsi il presupposto cautelare del periculum in mora.
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 17 aprile 2013, n. 1359 – 2013; decreto 18 gennaio 2013, n. 168 – 2013; ric. n. 341 – 2013
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Vedi ric. TAR n. 1639 – 2012
N. 00943/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01639/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1639 del 2012, proposto da Aimeri Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Acqua Barralis e Rossella Chieffi, con domicilio eletto presso l’avv. Rossella Chieffi in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Comune di Conversano, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 63;
nei confronti di
Lombardi Ecologia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;
Cns – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.;
Consorzio Gema;
Tekno Service s.r.l.;
Tra.De.Co. s.r.l.;
C.I.C.L.A.T. Ambiente Soc. Coop.;
Antinia s.r.l.;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dei verbali della Commissione di gara nella parte in cui dispongono l’ammissione con riserva o l’esclusione di Aimeri Ambiente s.r.l. alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di spazzatura, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi complementari, raccolta differenziata indetta dal Comune di Conversano;
– della comunicazione del Comune di Conversano, Servizio Politiche Ambientali prot. n. 0026962 in data 13.11.2012, con cui viene comunicata l’esclusione di Aimeri Ambiente s.r.l. dalla procedura aperta indicata al precedente punto;
– dell’aggiudicazione provvisoria della gara e del servizio meglio specificato al precedente punto, a favore di Lombardi Ecologia s.r.l., disposta dalla Commissione di gara in data 24.10.2012;
– di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale e connesso;
e per la condanna del Comune di Conversano al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Conversano e di Lombardi Ecologia s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Rossella Chieffi, Massimo F. Ingravalle e Gennaro Notarnicola;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il riferimento normativo contenuto nell’art. 38, comma 1, lett. c) dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (come novellato sul punto dall’art. 4 decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011 n. 106 applicabile ratione temporis alla procedura di gara in esame) al “socio di maggioranza” debba essere interpretato anche nel senso di socio di maggioranza – persona giuridica (e non solo persona fisica); che, conseguentemente, acquisiscono rilevanza – al fine di verificare la sussistenza del requisito di partecipazione relativo alla moralità professionale – anche i precedenti penali degli amministratori della società Biancamano s.p.a. (socio di maggioranza per la quota del 99,9827% della ricorrente Aimeri Ambiente s.r.l.);
Rilevato, inoltre, che le valutazioni espresse dalla stazione appaltante in sede di esclusione della società ricorrente in ordine alla gravità dei reati contestati agli amministratori della società Biancamano appaiono immuni da vizi macroscopici, essendo peraltro relative a fattispecie incriminatrici pertinenti rispetto al servizio oggetto dello procedura di gara per cui è causa;
Rilevato, infine, che, essendo stata censurata unicamente l’aggiudicazione provvisoria e non essendo ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva, non sussiste il presupposto cautelare del periculum in mora (cfr. ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 765 dell’11 ottobre 2012);
Ritenuto, conseguentemente, che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta;
Rilevato, che, in considerazione della natura, della peculiarità e della novità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)