1. Non sussistono i presupposti per sospendere in via cautelare il provvedimento che dispone l’annullamento in autotutela di una procedura di gara per l’affidamento di lavori pubblici, qualora le ragioni invocate dal ricorrente paiono prive di fondamento soprattutto laddove prendono atto del diniego di autorizzazione, da parte della Soprintendenza BB.CC.AA., del progetto della ricorrente ed escludono la legittima possibilità di modificarlo (in quanto ciò altererebbe la par condicio).
2. Non sussiste un pregiudizio tale da giustificare la sospensione in via cautelare del provvedimento di annullamento in via di autotutela dell’aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, qualora non venga pronunciata contestualmente l’aggiudicazione in favore di altro concorrente. In tal caso, infatti, le ragioni della originaria aggiudicataria non vengono pregiudicate e ben potranno essere ripristinate in caso di accoglimento del ricorso.
*
Vedi TAR, ric. n. 36 – 2013
*
N. 00071/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00036/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2013, proposto da:
G.R.Z. Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto presso Marco Cioce in Bari, via A. Gimma n. 43;
contro
Comune di Roseto Valfortore in proprio e quale Ente Capofila del Raggruppamento Costituito dagli altri Comuni Resistenti, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni n.210;
Comune di Alberona, Comune di Biccari, Comune di Carlantino, Comune di Castelluccio dei Sauri, Comune di Castelluccio Valmaggiore, Comune di Volturara Appula, Regione Puglia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione del comune di Roseto Valfortore, ufficio tecnico, n. 168 del 27.11.2012, con cui è stato disposto l’annullamento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori denominati: p.o. fesr puglia 2007-2013 -asse VII- linea di intervento 7.2 -azione 7.2.1- dgr 743/2011 – piani integrati di sviluppo territoriale, intervento di rigenerazione territoriale naturale. raggruppamento dei comuni di Roseto Valfortore, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della ricorrente;
– di ogni atto presupposto, ed in particolare della deliberazione assunta dal commissario prefettizio del comune di Roseto Valfortore con i poteri della giunta comunale n. 128 dell’8 novembre 2012, con cui si è stabilito di recepire integralmente le risultanze del verbale di riunione in data 7 novembre 2012;
– del verbale di riunione del 7 novembre 2012, in cui i comuni interessati hanno convenuto¦di annullare in autotutela la procedura d’appello dei lavori e di suddividere l’intero progetto tra i comuni facenti parte del raggruppamento, individuando gli stessi quali stazioni appaltanti ciascuno per quanto di propria competenza;
– della deliberazione del commissario prefettizio del comune di Roseto Valfortore, assunta con i poteri del consiglio comunale, n. 30 del 21 novembre 2012, con cui è stato approvato un nuovo protocollo d’intesa tra i comuni interessati all’intervento;
– della delibera del commissario prefettizio n. 135 del 26.11.2012 con cui il medesimo commissario prefettizio ha nuovamente stabilito di recepire integralmente le risultanze del verbale di riunione in data 7 novembre 2012;
– di ogni altro atto a cui siano riferibili le censure contenute nei motivi di ricorso;
ed inoltre per la condanna
al risarcimento dei danni e/o al pagamento di un indennizzo, da determinare tenendo conto
– delle spese sostenute per la partecipazione alla gara, ivi comprese le spese tecniche per l’elaborazione dell’offerta migliorativa;
– del mancato guadagno conseguente alla mancata esecuzione dei lavori;
– del c.d. danno curriculare, conseguente alla mancata esecuzione dei lavori, che incide negativamente ai fini del mantenimento ed incremento dell’attestazione soa, e della partecipazione a gare in cui è richiesto lo svolgimento di lavori analoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Roseto Valfortore in proprio e quale Ente Capofila del Raggruppamento Costituito Dagli Altri Comuni Resistenti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Roberto Prozzo e avv. Giuseppe Mescia;
Rilevato che le ragioni poste a fondamento dell’atto di autotutela non paiono prive di fondamento soprattutto laddove prendono atto del diniego di autorizzazione, da parte della Soprintendenza BB.CC.AA., del progetto della ricorrente ed escludono la legittima possibilità di modificarlo (in quanto ciò altererebbe la par condicio);
rilevato che l’atto di maggior rilievo (di ritiro in autotutela) che viene impugnato, incide negativamente sulla sfera giuridica della ricorrente, escludendo la realizzazione dei lavori appaltati, senza contestualmente, allo stato, assegnarne la realizzazione ad altri, sì da non precludere le prerogative della originaria aggiudicataria in caso di accoglimento del ricorso;
ritenuto, infine che la pendenza dell’istruttoria dell’Autorità rende opportuno attenderne l’esito ai fini della fissazione del merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Savio Picone, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)