1. Accesso – Presupposti di rito –  Documentazione amministrativa – Ostensione – Preesistenza – Necessità 
2.  Accesso – Presupposti di rito – Accesso civico ex D.Lgs 33/2013 – Obbligo di pubblicazione – Necessità  

1. Ai fini del riconoscimento del diritto di accesso, così come disciplinato dall’art. 22 della L.n. 241/1990, risulta necessaria la preesistenza di un documento amministrativo oltre alla indicazione, da parte dell’interessato, dell’atto che si richiede all’Amministrazione; 

 
2. Ai sensi del D.lgs n. 33/2013, è possibile esercitare il c.d. “accesso civico” solo per i dati o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

N. 00800/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2016, proposto da: 
Pietro Petruzzelli, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Francesco Iannone, con domicilio eletto presso Roberto Francesco Iannone in Bari, viale Orazio Flacco n. 11/7; 

contro
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del procuratore Francesco Ardito per mandato conferito dall’Amministratore unico Nicola Costantino, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Giorgio Savino, Rossella Farnelli, Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso Giovanni Nardelli, in Bari, viale Quinto Ennio, n. 33; 
Comune di Modugno; 

per l’accertamento
del diritto esercitato con istanza del 17 novembre 2015 di accesso ai documenti e rilascio di certificazione, nonchè,
per l’annullamento
del silenzio rigetto maturato sull’istanza del 17 novembre 2015 di accesso ai documenti e rilascio di certificazione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente riferisce di aver segnalato all’Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito AQP), gestore della rete idrica della Regione Puglia, infiltrazioni di acque scure nell’immobile ubicato in Modugno al Corso Umberto I, n. 7, presso il quale esercitava un’attività  commerciale, poi cessata.
Nel mese di settembre 2015 un tecnico dell’AQP eseguiva un sopralluogo nei locali commerciali, i cui esiti il ricorrente chiedeva di conoscere, presentando, il 17 novembre 2015, istanza di accesso alla perizia e alle relazioni redatte dal tecnico e dal responsabile del procedimento, unitamente alla connessa documentazione.
Si duole, in questa sede, dell’implicito rifiuto opposto alla sua richiesta, benchè ammissibile sia come accesso ai documenti ex l. 241/1990, sia come accesso civico ex d.lg. 33/2013.
2.- Resiste in giudizio l’Acquedotto Pugliese Spa.
Dopo aver premesso, in punto di fatto, che durante il sopralluogo non fu rilevato alcun danneggiamento imputabile alla gestione di sua competenza, eccepisce l’inammissibilità  dell’istanza e del ricorso, sia perchè non esisterebbero documenti connessi all’attività  materiale svolta durante il sopralluogo, sia perchè l’istanza sarebbe meramente esplorativa, in quanto volta ad acquisire da essa resistente elementi probatori rilevanti nella procedura di negoziazione assistita promossa dal ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
3.- Alla camera di consiglio del 19.5.2016, sulla conclusione delle parti, il Collegio si è riservata la decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
4.a.- Occorre premettere che l’accesso ai documenti ex art. 22 l. 241/1990, presuppone la preesistenza di un documento amministrativo, tanto da esserne richiesta l’indicazione da parte dell’interessato (art. 5 d.P.R. 184/2006).
La definizione di documento amministrativo risulta dall’art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/90, secondo il quale “Ai fini del presente capo si intende:¦ d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività  di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
In astratto dunque il ricorrente avrebbe pieno diritto di accedere alla perizia e agli atti del procedimento se, effettivamente, all’esito del sopralluogo una perizia fosse stata redatta e un procedimento fosse stato aperto.
Entrambe le circostanze sono state negate dall’AQP e pertanto l’istanza di accesso manca, in concreto, di uno degli elementi costitutivi, ossia la preesistenza dei documenti richiesti, ferma restando la tutela, ad altro titolo, delle ragioni del ricorrente, ove risultasse che l’Amministrazione sia venuta meno all’obbligo di formarli.
4.b.- E’ poi da escludere, per quanto di rilievo ai fini del decidere, che l’AQP abbia l’obbligo di corrispondere all’istanza del ricorrente ai sensi del d.lg. 33/2013 (accesso civico), come sostenuto in via gradata nel ricorso.
Il citato decreto detta “Le disposizioni [che] individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività  delle pubbliche amministrazioni e le modalità  per la sua realizzazione” (art. 2), disponendo che “Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo7 (Art. 3).
Le disposizioni successive indicano dettagliatamente i documenti, i dati e le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria.
Escluso che quanto richiesto dal ricorrente abbia forma di documento amministrativo, occorre stabilire se possa essere oggetto di accesso civico perchè concernente dati o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Tali dati e informazioni attengono in generale agli aspetti organizzativi ed alle attività  istituzionali che le amministrazioni sono tenute ad elaborare e documentare in forma aggregata a fini statistici e conoscitivi (art. 24 d.lg. 33/2013).
In linea di principio pur ammettendo che il sopralluogo condotto presso i locali del ricorrente, come attività  istituzionale della resistente, potrebbe concorrere a documentare l’effettiva attività  svolta nel monitoraggio della rete gestita dall’AQP, certamente ciò non implica che la resistente sia tenuta a rendicontare formalmente e puntualmente gli esiti di quel sopralluogo, bastando a fini statistici attestarne l’esecuzione.
Il ricorso pertanto non può essere accolto.
5.- La particolarità  delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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