1. La legge subordina l’accessibilità del documento amministrativo ad un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. L’interesse (diretto, concreto ed attuale) è dunque riferito al documento del quale si chiede l’ostensione; la “corrispondenza” è da intendersi invece quale nesso di strumentalità o anche semplicemente connessione con una situazione giuridica che l’ordinamento protegge attraverso la concessione di strumenti di tutela (non importa se essi siano giurisdizionali od amministrativi).
2. L’Amministrazione deve consentire l’accesso al documento amministrativo qualora lo stesso contenga notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonchè alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata.
3. Ai fini di consentire l’accesso ad un documento amministrativo, l’Amministrazione deve accertare se l’interesse sia diretto, concreto ed attuale: ciò significa che l’istante (o un suo rappresentante) dev’essere il portatore della posizione giuridica soggettiva tutelata, che l’esigenza di tutela non dev’essere astratta o meramente ipotetica, ed ancora, che vi siano riflessi attuali del documento sulla posizione giuridica tutelata (l’interesse non deve, cioè, essere meramente storico documentario: nella specie l’accesso era relativo ai requisiti di un’insegnante ai fini del riconoscimento dei benefici ex l. 104/1992, ed era stato azionato da una collega trasferita ad altro istituto scolastico in applicazione della medesima legge, dunque priva dell’interesse all’accesso).
N. 00043/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00905/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2015, proposto da:
Cecilia Teresa Fontina Gigante, rappresentata e difesa dall’avv. Corrado Mancini, con domicilio eletto presso l’Avv. Giuseppe Minervini in Bari alla via G. Capruzzi n. 240;
contro
Istituto Comprensivo Statale C.D. “Battisti”- S.M. “Pascoli”, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici ex lege domicilia in Bari alla via Melo n. 97;
nei confronti di
Raffaella Montaruli;
per l’annullamento
del diniego accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.) recato dalla nota del 10/6/15 a firma del dirigente scolastico dell’Istituto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Istituto Comprensivo Statale C.D. “Battisti”-S.M. “Pascoli”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Corrado Mancini e Walter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, titolare di cattedra di musica presso l’Istituto Comprensivo Statale C.D. Battisti – S.M. “Pascoli” (d’ora in poi l'”Istituto”) sito in Molfetta, ha chiesto l’annullamento della nota del 10/6/15 a firma del dirigente scolastico dell’Istituto, con cui le è stato definitivamente negato l’accesso alla documentazione indicata nell’istanza del 15/4/15 e, segnatamente, ai documenti prodotti dalla collega Montaruli ai fini del riconoscimento dei benefici ex l. 104/92. L’interesse all’accesso – secondo quanto esplicitato nella richiesta – si fonda (alla luce della contrazione di organico per l’anno scolastico 2015/2016) sulla necessità del controllo sulla regolarità di tale documentazione in base alla quale la Montaruli si colloca in graduatoria prima della ricorrente che, al contrario, la precede nella graduatoria di (solo) merito.
In seguito a tale istanza, il Dirigente scolastico ha, in un primo momento, invitato la Gigante a precisare l’interesse sotteso alla richiesta di ostensione, quindi consentito l’accesso anche sulla scorta della mancata opposizione della controinteressata Montaruli; infine, avendo quest’ultima revocato il proprio consenso, il dirigente ha – dapprima – sospeso l’autorizzazione all’accesso (come da “verbale di incontro accesso atti” del 5/6/15) e – poi – negato l’ostensione adducendo la carenza di interesse della ricorrente siccome posizionata nella graduatoria interna ex art. 23 co. 3 O.M. 4/15 prima della collega.
L’Istituto resistente si è costituito in giudizio, depositando documentazione, nonchè relazione a firma del Dirigente in cui ha evidenziato che con decreto del 21/4/2015 si è provveduto a rettificare la precedente graduatoria dei docenti soprannumerari, collocando la ricorrente in posizione migliore rispetto a quella della Montaruli.
Alla camera di consiglio del 3/12/15 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Ha precisato il supremo consesso della giustizia amministrativa che “La legge subordina l’accessibilità del documento amministrativo ad un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. L’interesse (diretto, concreto ed attuale) è dunque riferito al documento del quale si chiede l’ostensione; la “corrispondenza” è da intendersi invece quale nesso di strumentalità o anche semplicemente connessione con una situazione giuridica che l’ordinamento protegge attraverso la concessione di strumenti di tutela (non importa se essi siano giurisdizionali od amministrativi). [.. omissis ..]. L’amministrazione deve dunque consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonchè alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, o ancora documentano parametri, criteri e giudizi, rilevanti al fine di individuare il metro di valutazione utilizzato in procedure concorsuali. Una volta accertato il collegamento, l’amministrazione deve parimenti accertare se l’interesse sia diretto, concreto ed attuale: ciò significa che l’istante dev’essere il portatore della posizione giuridica soggettiva tutelata (o, ovviamente un suo rappresentante), che l’esigenza di tutela non dev’essere astratta o meramente ipotetica, ed ancora, che vi siano riflessi attuali del documento sulla posizione giuridica tutelata (l’interesse non deve cioè essere meramente storico documentativo) (Cons. Stato, sezione quarta, sent. 29 gennaio 2014, n. 461).
Così circoscritto il perimetro dell’interesse all’accesso, si osserva che la ricorrente risulta avere fatto domanda di trasferimento per altra cattedra nel Comune di Bisceglie, luogo di residenza della madre, da lei assistita con il beneficio della l. 104/92. Tale circostanza appare dirimente ai fini dell’esclusione della sussistenza dell’interesse all’accesso, non emergendo alcun nesso tra la posizione della docente Montaruli e quella della ricorrente che, si ripete, ha ottenuto – su domanda – il trasferimento a Bisceglie.
L’Amministrazione resistente ha, peraltro, versato in atti la graduatoria definitiva di Istituto degli eventuali perdenti posto, in cui la ricorrente appare collocata in posizione potiore rispetto alla collega Montaruli, ciò che avvalora la tesi dell’inesistenza dell’interesse all’accesso.
Per le suesposte ragioni, la domanda va rigettata.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)